Cassazione, sentenza n. 11478 del 11/05/2018

Sentenza n. 11478 del 11/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
11478
Data
11/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La società contestava l’attribuzione della rendita a un compendio immobiliare, sostenendo che alcune attrezzature telefoniche valutate dall’Ufficio appartenessero e fossero utilizzate da un diverso soggetto; i giudici di merito avevano respinto l’impugnazione. La Cassazione rileva che la decisione d’appello non chiariva né i fatti e le prove relativi alla proprietà degli impianti né le ragioni della ritenuta sufficienza dell’atto catastale. Accolti i primi due motivi, la sentenza è cassata con rinvio per accertare l’esistenza di un rapporto giuridico idoneo a giustificare l’attribuzione della rendita.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

In data 24 luglio 2007 l'Ufficio notificava alla XX s.p.a. l'attribuzione della rendita catastale del compendio immobiliare acquistato in data 31.5.2004 dalla XX s.p.a già oggetto di contratto di locazione del 29.11.2000 stipulato tra quest'ultima e la XXXX s.p.a..

La contribuente impugnava innanzi la Commissione Tributaria di 1^ grado di Trento l'attribuzione della rendita evidenziando, in particolare, che le attrezzature tecniche destinate a telefonia, anch'esse oggetto di valutazione ai fini della attribuzione della rendita catastale erano di proprietà ed in uso a XXXX s.p.a..

Con sentenza n. 19/2/08 la Commissione Tributaria di I grado di Trento respingeva il ricorso.

Proposto appello da parte della contribuente la Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento, con sentenza n. 10/02/10 depositata il 4.6.2010 rigettava l'appello.

XX s.p.a. propone ricorso per cassazione affidato a sei motivi, illustrati con memoria.

La Provincia Autonoma di Trento si è costituita con controricorso, illustrato con memoria

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per la controversia: la proprietà delle attrezzature Telecom; in particolare la ricorrente lamenta che la CTR non ha assunto posizione sulla proprietà delle attrezzature tecniche oggetto della controversia;

2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652, art. 17 e norme collegate per non avere la CTR tenuto conto che il provvedimento di attribuzione di rendita catastale non poteva essere indirizzato a un soggetto privo di diritti sul bene oggetto di pretesa di accatastamento;

3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia: se le attrezzature tecniche devono essere accatastate;

4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, art. 4;

5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta l'omessa o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per la controversia: se l'atto dell'ufficio fosse sufficientemente motivato.

6. Con il sesto motivo la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e della L. n. 212 del 2000, art. 7.

7. I primi due motivi possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi.

Va preliminarmente disattesa l'eccezione di violazione del principio di autosufficienza del ricorso. La ricorrente, ha consentito alla Corte di legittimità di prendere cognizione delle doglianze ad essa sottoposte, indicando non solo con quale atto e in quale sede sia stata fatta quella deduzione in fatto, ma anche in quale modo la circostanza sia stata provata o risultata pacifica (Cass. 18 luglio 2007, n. 15961).

La CTR con riferimento alla proprietà delle attrezzature si è limitata a un laconico e ambiguo "la proprietà degli impianti andava definita e, conseguentemente, le proprietà andavano correttamente accatastate" senza permettere di comprendere quali siano le premesse in fatto ed in diritto del "decisum", risultando enucleato con una affermazione meramente assertiva e piuttosto oscura – il solo giudizio conclusivo.

La CTR non ha operato alcuna ricognizione dei fatti rilevanti in ordine alla questione in diritto controversa, che vengono in tal modo a definire il "thema probandum" della fattispecie concreta oggetto della controversia, nè ha individuato, tra quelli ritualmente acquisiti al giudizio, gli elementi probatori dimostrativi dei predetti fatti, ritenuti decisivi, all'esito di un giudizio di prevalenza, alla formazione del convincimento del Giudice.

La carenza nell'impianto motivazionale della sentenza quanto ai momenti logici indicati configura un "vulnus" al principio generale secondo cui tutti i provvedimenti giurisdizionali debbono essere motivati (art. 111 Cost.), che può spaziare, secondo la gravità, dal vizio di insufficienza logica (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) fino alla totale difformità della sentenza dal modello legale per assenza dell'indicato requisito essenziale (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, in relazione all'art. 132 c.p.c. ed all'art. 118 disp. att. c.p.c.).

3.3 Più in generale deve ravvisarsi il vizio di carenza di motivazione tutte le volte in cui la sentenza non dia conto dei motivi in diritto sui quali è basata la decisione (cfr. Corte Cass. 5, sez. 16.7.2009 n. 16581; id. 1, sez. 4.8.2010 n. 18108) e dunque non consenta la comprensione delle ragioni poste a suo fondamento, non evidenziando gli elementi di fatto considerati o presupposti nella decisione (cfr. Corte Cass. 5 sez. 10.11.2010 n. 2845) ed impedendo ogni controllo sul percorso logico-argomentativo seguito per la formazione del convincimento del Giudice (cfr. Corte Cass. 3 sez. 3.11.2008 n. 26426, con riferimento al ricorso ex art. 111 Cost.; id. sez. lav. 8.1.2009 n. 161). Tanto premesso, la sentenza impugnata non disvela alcuno dei presupposti fattuali dai quali procede la valutazione conclusiva della fondatezza della pretesa fiscale, trattandosi di affermazione meramente tautologica, del tutto inesplicata quella per cui "l'Ufficio avrebbe ampiamente messo il contribuente in condizione di comprendere l'iter che ha portato alla definizione della rendita attribuita" difettando, quindi, tanto la individuazione dei fatti rilevati, quanto il criterio logico utilizzato per pervenire all'enunciato valutativo su quei fatti.

8. L'accoglimento dei primi due motivi consente di ritenere assorbita la trattazione degli gli altri motivi di ricorso.

Il ricorso deve essere, conseguentemente accolto, la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento in diversa composizione che accerterà l'esistenza di un rapporto giuridico tra la società ricorrente e i beni oggetto di pretesa di accatastamento idonea a fondare un provvedimento di attribuzione di rendita catastale. Il giudice di rinvio provvederà sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbita la trattazione degli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa alla Commissione Tributaria di 2^ grado di Trento che la deciderà provvedendo anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 5 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018

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