Cassazione, sentenza n. 11479 del 11/05/2018
Sentenza n. 11479 del 11/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11479
- Data
- 11/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il classamento e la rendita catastale di una centrale termoelettrica, determinati dall’Ufficio mediante comparazione con impianti ritenuti simili e contestati dalla società attraverso la documentazione prodotta nel procedimento DOCFA. La Cassazione conferma che spettava all’Ufficio provare la congruità della rendita e reputa adeguatamente motivata la preferenza della CTR per la stima della contribuente, fondata sulle specificità tecnologiche, costruttive e di potenza dell’impianto. La stima diretta può infatti essere disattesa se concretamente inattendibile; il ricorso dell’Amministrazione è rigettato.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La società XX s.p.a proponeva ricorso avverso l'atto di accertamento con cui l'Agenzia del Territorio, – Ufficio di Udine aveva provveduto al classamento ed alla attribuzione della rendita catastale della centrale termoelettrica sita nel comune di Torviscosa.
La CTP di Udine, con sentenza n.76/04/2009 accoglieva il ricorso.
La impugnazione proposta dalla Agenzia del Territorio veniva rigettata dalla CTR del Friuli con sentenza n. 77/10/11 depositata in data 9.6.2011 sul presupposto che il criterio di calcolo offerto dal contribuente e la rendita dichiarata attraverso il modello DOCFA fosse congruo a differenza di quello adottato dall'Ufficio avente a riferimento valori forniti a centrali simili, il quale non offriva alcun tipo di garanzia, vista la particolarità della valutazione nel caso concreto.
L'Agenzia del Territorio propone ricorso per cassazione affidato a cinque motivi.
XX s.p.a. resiste con controricorso, illustrato con memoria.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso la ricorrente lamenta la violazione e la falsa applicazione dell'art. 132 c.p.c., n. 4, del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2 e art. 49 e del loro combinato disposto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4. In particolare la ricorrente lamenta che la CTR avrebbe adottato una motivazione di mera adesione ai criteri utilizzati dal contribuente.
2. Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente lamenta violazione degli artt. 2697 c.c. e ss. e dei principi afferenti l'onere della prova in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
3. Con il terzo motivo la ricorrente lamenta la contraddittoria motivazione su un punto decisivo e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5.
4. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 10, 28 e 30 in combinato disposto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.
5. Con il quinto motivo la ricorrente lamenta insufficiente motivazione su punto giuridico e controverso del giudizio in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 5.
5.a. I motivi uno, due, tre e cinque possono essere trattati unitamente in quanto strettamente connessi.
I motivi non sono fondati.
La motivazione della sentenza in ordine ai criteri estimativi da adottare per l'attribuzione della rendita catastale non si limita, come sostenuto dall'Agenzia del territorio, ad un mero rinvio ai criteri estimativi adottati dalla ricorrente ma dà conto delle ragioni della scelta di una delle due opzioni esposte. Il giudice d'appello, infatti, ha sì condiviso il metodo utilizzato dalla società ma ha motivato la decisione evidenziando che la società XX aveva prodotto tutti i documenti necessari per dimostrare la correttezza dei criteri adottati e la congruità della rendita dichiarata attraverso il modello DOCFA, come l'estratto libro cespiti relativo agli impianti fissi della centrale di (XXXXX), il modello DOCFA della centrale termoelettrica di (XXXXX), la perizia di stima della centrale di (XXXXX) e le rendite attribuite ad altre centrali aventi analoghe caratteristiche. E il fondamento della motivazione attraverso la quale sono stati privilegiati i criteri estimativi proposti dal contribuente su quelli proposti dall'Agenzia sta nel metodo incerto proposto da quest'ultima, fondato sulla tipicità degli impianti, che vieta "la comparazione tra il valore attribuito a questa centrale termoelettrica ed altre che, anche se apparentemente similari, si fondano su tecnologie intuitivamente diverse, diverso essendo l'anno di costruzione ed, in particolare la potenza erogata che dovrebbe rappresentare il principale pregio e quindi il valore per la centrale stessa".
Osserva il Collegio che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte Suprema che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimità il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensì la sola facoltà di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad essi sottesi, dando così liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742/2015).
Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "può dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicità del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).
La CTR non ha violato le regole relative alla distribuzione dell'onere della prova, ma – vertendo la contesa sul valore dei beni da classare e non sulla loro identificazione – ha fatto applicazione della giurisprudenza di questa Corte in base alla quale Spetta all'ufficio tributario fornire in giudizio la prova della fondatezza della pretesa fiscale e, quindi, in tema di classamento e attribuzione di rendita, della congruità della rendita in concreto assegnata all'immobile, non al contribuente dimostrarne l'incongruità (Cass. 1145/2005).
Inoltre, muovendo dal presupposto secondo cui il processo tributario tende all'accertamento sostanziale del rapporto controverso, è consentito al giudice di avvalersi dei propri poteri valutativi ed estimativi ai fini della decisione e di acquisire aliunde, D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 7, i relativi elementi, prescindendo dagli accertamenti dell'Ufficio, così sostituendo – salvo il caso, che qui non viene in rilievo, di vizi formali dell'atto assolutamente invalidanti – la propria valutazione a quella operata dallo stesso. (Cass. 21446 del 2009; 11935 del 2012).
6. Anche il quarto motivo non è fondato.
Riguardo alla peculiare fattispecie in esame, tenuto conto che si verte in tema di centrale idroelettrica, l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con L. n. 75 del 1993, e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n. 701, recante "Regolamento recante norme per l'automazione delle procedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari"), che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza della regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come è quella di cui nel caso in esame si discute) il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall'Ufficio (Caos. 14000/12 e 5404/12; conf. 16824/2006).
Essa integra, per previsione di legge, il presupposto e il fondamento motivazionale dell'avviso di classamento, esprimendo "un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato", e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. 13319/06, 16824/06, 5504/12, 14000/12). Nella specie, inoltre, l'atto di classamento costituisce l'esito di un procedimento specificamente regolato dalla legge (D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. con L. n. 75 del 1993, e, specialmente, D.M. 19 aprile 1994, n.701, recante "Regolamento recante norme per l'automazione delleprocedure di aggiornamento degli archivi catastali e delle conservatorie dei registri immobiliari", che prevede la partecipazione del contribuente, e trova, in osservanza della regola generale sull'attribuzione di rendita agli immobili classificati in categoria D (come è quella di cui nel caso in esame si discute) il proprio presupposto in una "stima diretta" eseguita dall'Ufficio. Tale "stima diretta", integra (per previsione di legge) il presupposto (ed il fondamento motivazionale) dell'avviso di classamento – esprimendo "un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l'adeguatezza, o non, della motivazione rilevano ai fini, non già della legittimità ma, della attendibilità concreta del giudizio cennato", e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa (Cass. 2006/13319; 2006/16824; 2012/5054).
Tale stima diretta evidentemente, può essere, come nella specie, disattesa ove ritenuta inattendibile con riferimento alla particolarità degli impianti per la tecnologia adottata e per la potenza erogata.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna l'Agenzia del Territorio al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in complessivi Euro 17.000,00 oltre accessori.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

