Cassazione, sentenza n. 11480 del 11/05/2018
Sentenza n. 11480 del 11/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11480
- Data
- 11/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Divenuta definitiva la sentenza che aveva respinto l’impugnazione dell’avviso di liquidazione della maggiore imposta di successione, l’Amministrazione iscrisse a ruolo l’intero credito e notificò la cartella alle eredi coobbligate. La Cassazione esclude l’applicabilità della riscossione frazionata dopo la conclusione del giudizio e ritiene adeguatamente motivata la cartella, quale atto esecutivo preceduto dall’atto impositivo, poiché indicava imposte, interessi legalmente determinabili, sanzioni e spese. Il ricorso delle contribuenti è pertanto rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con avviso di rettifica e liquidazione notificato alle eredi di S.L., R., Ra. e M.M.G., odierne ricorrenti, l'Agenzia delle Entrate, dopo avere ricevuto comunicazione da parte del competente Ufficio del Territorio dell'attribuzione definitiva delle rendite riguardanti due cespiti caduti in successione, rettificava i valori dichiarati dalle contribuenti. Ne conseguiva una maggiore imposta di successione da versare, liquidata in Euro 43.194,50.
Avverso il relativo avviso di liquidazione le contribuenti proponevano un unico ricorso che veniva respinto dalla CTP di Roma, con sentenza n. 293/24/06 divenuta definitiva per mancata impugnazione.
Per tale credito erariale veniva notificato alle ricorrenti, in qualità di coobbligate in solido, la cartella di pagamento n. (XXXXXX) per un complessivo importo di Euro 71.195,21.
Le eredi M. proponevano ricorso avverso la cartella. La CTP di Roma, con sentenza n. 156/35/2010 rigettava il ricorso.
Avverso la sentenza della CTP le contribuenti proponevano appello che veniva rigettato con sentenza della CTR del Lazio 20/04/2012 depositata il 19.1.2012.
Le contribuenti propongono ricorso per cassazione notificato in data 19.7.2012 affidato a tre motivi.
L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3. l'error in iudicando; la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, violazione D.Lgs. n. 426 del 1997, art. 4 e D.Lgs. n. 602 del 1973, n. 15; la violazione D.Lgs. n. 364 del 1990, art. 40, comma 2. In particolare deducono che l'Ufficio avrebbe violato i principi in materia di esazione frazionata iscrivendo a ruolo l'intero importo dovuto.
1.1 Infondata è la censura alla luce del principio affermato da questa Corte (Sez. 5, Sentenza n. 7339 del 13/05/2003), secondo cui il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 15, comma 1, concerne, nell'ambito della disciplina dell'iscrizione nei ruoli in base ad accertamenti non definitivi, la riscossione del tributo nella fase amministrativa, laddove il sopravvenuto disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 68 regola la riscossione frazionata del tributo nella fase relativa alla pendenza del processo tributario. Pertanto, quest'ultima disposizione deve ritenersi implicitamente abrogatrice, per incompatibilità, del solo citato D.P.R. n. 602 del 1973, art. 15, comma 2 (relativo anch'esso alla fattispecie della riscossione gradata in pendenza di giudizio e poi espressamente abrogato dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n.46, art. 37), mentre non esplica alcun effetto nei confronti del medesimo art. 15, comma 1 il quale si riferisce ad un differente ambito di disciplina della riscossione dei tributi.
Il D.Lgs. n. 346 del 1990, art. 40 nel caso di proponimento del ricorso avverso l'avviso di liquidazione, prevede, per l'imposta complementare sul maggior valore accertato, la riscossione frazionata (per 1/3, entro il termine di 60 giorni dalla notifica dell'avviso di liquidazione, per i 2/3 dell'imposta liquidata sul valore risultante dalla decisione della Ctp, al netto delle somme già riscosse, per il residuo, dopo la decisione del giudice di secondo grado). Nel caso di specie l'amministrazione ha sì provveduto alla iscrizione a ruolo per intero delle imposte oggetto dell'avviso di liquidazione originariamente notificato alle contribuenti, ma ciò ha fatto solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza n. 294/24/06 con la definizione del giudizio di impugnazione, quando cioè la riscossione frazionata non avrebbe avuto più alcuna giustificazione.
E' incontestato, peraltro, che le contribuenti non abbiano provveduto al pagamento di 1/3 dell'imposta dopo la notifica dell'avviso di liquidazione.
2. Con il secondo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5 error in iudicando; omessa motivazione, violazione artt. 24 e 91 Cost., violazione e falsa applicazione di norme di legge, violazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 violazione L. n. 212 del 2000 con riferimento alla L. n. 241 del 2000, art. 3 violazione D.Lgs. n. 546 del 1993, art. 68, comma 1 per non avere la CTR sanzionato la mancata enunciazione dei criteri di calcolo specifici per ciascun importo imputato in cartella.
3. Con il terzo motivo di ricorso le ricorrenti lamentano in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 error in iudicando; violazione e falsa applicazione di norme di diritto; violazione e falsa applicazione artt. 91 e 93 Cost. violazione D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20 insufficiente e contraddittoria motivazione per non avere la CTR sanzionato la motivazione del calcolo degli interessi, sanzioni e spese.
4. I motivi secondo e terzo possono essere trattati congiuntamente in quanto strettamente connessi.
Essi non sono fondati.
Le ricorrenti con la loro doglianza pretendono in sostanza che vengano estesi i requisiti formali della motivazione propri dell'atto impositivo (provvedimento che definisce il procedimento di accertamento tributario) al diverso atto, meramente esecutivo, qual è la cartella di pagamento, la cui unica esigenza motivazionale (ad eccezione della peculiare ipotesi, che non ricorre nel caso di specie, in cui non sia stato notificato l'avviso di accertamento, per cui la cartella costituisce il primo atto tributario notificato al contribuente), non concerne i presupposti di fatto e diritto a fondamento della pretesa, giacchè soccorre la sola funzione esecutiva dell'atto e dunque la sua mera correlazione all'atto impositivo presupposto. (cfr. Corte cass. Sez.. 5, Sentenza n. 11466 del 25/05/2011; id. Sez. 5, Sentenza n. 2373 del 31/01/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 28276 del 18/12/2013; id. Sez. 5, Sentenza n. 21177 del 08/10/2014 secondo cui la cartella esattoriale, che non costituisca il primo e l'unico atto con cui si esercita la pretesa tributaria, essendo stata preceduta dalla notifica di altro atto propriamente impositivo, non può essere annullata per vizio di motivazione, anche qualora non contenga l'indicazione del contenuto essenziale dell'atto presupposto, conosciuto ed autonomamente impugnato dal contribuente).
Correttamente e compiutamente la CTR ha evidenziato che, con la cartella impugnata l'ufficio ha proceduto a recuperare le imposte non versate dalle contribuenti (Euro 40.165,46) integrate dagli interessi maturati alla data di emissione della cartella (Euro 14.589,11) e degli importi delle sanzioni di legge (30% per tardivo versamento), con l'aggiunta delle spese di notifica.
La cartella riportava, dunque, importi agevolmente verificabili atteso che il criterio di liquidazione degli interessi in materia tributaria è predeterminato ex lege (D.P.R. n. 602 del 1973, art. 20), risolvendosi il calcolo in una mera operazione matematica, essendo quindi sufficiente il riferimento contenuto in cartella all'atto impositivo presupposto in cui è accertato il credito anche in relazione al periodo di mora.
Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.
Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Condanna le ricorrente in solido al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 5.200,00 oltre accessori, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 aprile 2018.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2018
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