Cassazione, ordinanza n. 11859 del 15/05/2018
Accertamento - Imposte sui redditi - Poteri degli uffici delle imposte - Presunzione ex art. 32 del d.p.r. n. 600 del 1973 - Prelevamenti da parte del lavoratore autonomo o professionista su conto corrente bancario - Applicabilità - Sussistenza - Equiparazione tra attività imprenditoriale professionale - Insussistenza.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11859
- Data
- 15/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’accertamento nei confronti di un lavoratore autonomo derivava da accrediti bancari dei quali non era stata dimostrata la provenienza; la CTR aveva annullato l’atto ritenendo non più applicabile ai professionisti la presunzione prevista per le movimentazioni finanziarie. La Cassazione ha chiarito che la pronuncia costituzionale richiamata aveva eliminato l’equiparazione con l’attività d’impresa soltanto per i prelevamenti, mentre per i versamenti resta l’onere del professionista di provarne analiticamente l’estraneità ai fatti imponibili. Il ricorso dell’Agenzia è stato accolto e la sentenza cassata con rinvio ad altra sezione della CTR.
Massima
In tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 32 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti.
Massima redatta a cura del CERDEF
Testo della pronuncia
Fatti e ragioni della decisione
L'Agenzia delle entrate propone ricorso per cassazione, affidato ad un unico motivo, contro C. R., impugnando la sentenza della CTR Piemonte indicata in epigrafe con la quale, in riforma della pronunzia di primo grado, era stato annullato l'avviso di accertamento emesso a carico del contribuente, esercente attività di lavoro autonomo, ritenendo non più operante la presunzione di cui all'art. 32 dPR n. 600/73 nei confronti dei professionisti dopo la sentenza n. 228/2014 della Corte costituzionale.
La parte intimata ha depositato controricorso e memoria.
Il procedimento può essere definito con motivazione semplificata.
Con l'unico motivo proposto si deduce la violazione dell'art.32 n. 2 dpr n.600/73, in quanto il giudice di appello non avrebbe considerato che gli effetti della sentenza della Corte costituzionale n. 228/2014 non involgevano i versamenti su conto corrente in favore del contribuente, riguardando unicamente i prelevamenti.
La censura è fondata.
Ed invero, in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del d.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicché questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprend professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti – cfr. Cass. n. 16697/2016, Cass. n. 3628/2017.
Orbene, la sentenza impugnata non risulta avere fatto applicazione corretta di tali principi nel caso di specie, nel quale, per come riferito dalla stessa CTR, l'accertamento aveva riguardato la mancata dimostrazione della provenienza di accreditamenti sul conto corrente che l'Ufficio aveva considerato essere redditi non dichiarati.
Le pronunzie di segno opposto rese da questa Corte non possono essere condivise.
Ed invero, ancorché alcune pronunce di questa Corte (cfr. Cass. Sez. 5^, sent. n. 23041 del 2015, n. 16440, n. 12779 e n. 12781 del 2016; Sez. 6-5, ord. n. 24862 e n. 19970 del 2016 -alcune delle quali ricordate dalla controricorrente-) abbiano interpretato la pronuncia di incostituzionalità come riferita con riguardo ai lavoratori autonomi, ad entrambe le presunzioni relative ai prelevamenti ed ai versamenti, va seguito e qui ribadito il diverso orientamento secondo cui "in tema di accertamento, resta invariata la presunzione legale posta dall'art. 32 del D.P.R. n. 600 del 1973 con riferimento ai versamenti effettuati su un conto corrente dal professionista o lavoratore autonomo, sicchè questi è onerato di provare in modo analitico l'estraneità di tali movimenti ai fatti imponibili, essendo venuta meno, all'esito della sentenza della Corte costituzionale n. 228 del 2014, l'equiparazione logica tra attività imprenditoriale e professionale limitatamente ai prelevamenti sui conti correnti" (cfr. Cass. n. 16697/2016; Cass. n. 18065, n. 18066, n. 18067, n. 16686, n. 16699, n. 11776, n. 6093 del 2016, Cass. n. 23575/2015, Cass. n. 5152 e n. 5153 del 2017; Cass. n. 19807/2017).
Tanto è sufficiente per superare i rilievi difensivi esposti in memoria dal controricorrente, al cui interno vi è peraltro il richiamo ad una pronunzia non pertinente rispetto alla vicenda qui scrutinata, riguardando unicamente i prelevamenti.
Pertanto, in accoglimento del ricorso la sentenza impugnata va quindi cassata, con rinvio ad altra sezione della CTR Piemonte, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità
PQM
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della CTR Piemonte, anche delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso il 14.3.2018 in Roma
Cass. civ. Sez. VI – 5, Ord., (ud. 14/03/2018) 15-05-2018,
Copia PDF del documento
Apri a schermo interoIl PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.

