Cassazione, ordinanza n. 12052 del 17/05/2018
Ordinanza n. 12052 del 17/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12052
- Data
- 17/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Un commercialista chiedeva di escludere dall’IRAP i proventi derivanti da incarichi di sindaco e revisore, lezioni, diritti d’autore e consulenze tecniche, che il giudice d’appello aveva ricondotto indistintamente all’autonoma organizzazione. La Cassazione ha affermato che l’IRAP colpisce soltanto l’eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata, restando a carico del professionista la prova della separazione dei redditi da scorporare. Accolto il primo motivo e assorbite le censure sulle sanzioni, la sentenza è stata cassata con rinvio alla CTR per un esame specifico e per le spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
ATTESO CHE:
In ordine a cartella di pagamento notificatagli per recupero IRAP sull'anno 2007, D.A.L., dottore commercialista, impugna per cassazione il rigetto del proprio appello contro il rigetto dell'impugnazione di primo grado.
Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata.
Il primo motivo di ricorso denuncia violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, avendo il giudice d'appello riferito l'autonoma organizzazione quale presupposto impositivo anche a proventi di matrice esclusivamente personale.
Il primo motivo è fondato: il dottore commercialista che svolga anche attività di sindaco e revisore di società non soggiace ad IRAP per il reddito netto di tali attività, in quanto soggetta ad imposizione è unicamente l'eccedenza dei compensi rispetto alla produttività auto-organizzata (Cass. 16372/2017 Rv. 644928), fermo l'onere del contribuente di provare la separatezza dei redditi di cui predica lo scorporo (Cass. 3434/2012 Rv. 621930); nella specie, come può evincersi dal ricorso autosufficiente, fin dal primo grado il professionista ha chiesto di scorporare i proventi per attività di sindaco e revisore di società, lezioni e diritti d'autore, consulenze tecniche d'ufficio e di parte, sicchè il giudice d'appello, riferendo il presupposto impositivo dell'autonoma organizzazione anche a tali redditi senza alcun vaglio specifico, ha violato i superiori principi di diritto.
Restano assorbiti i restanti due motivi di ricorso, in quanto concernenti il profilo accessorio delle sanzioni.
Va accolto il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; la sentenza è cassata in relazione al motivo accolto, con rinvio per nuovo esame e regolamento delle spese.
P.Q.M.
Accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 14 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 maggio 2018
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