Cassazione, ordinanza n. 12909 del 24/05/2018
Ordinanza n. 12909 del 24/05/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12909
- Data
- 24/05/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva l’imposta complementare di registro applicata a un’operazione articolata nel conferimento di un ramo d’azienda e nella successiva cessione delle azioni della conferitaria. La Cassazione ha affermato che la garanzia dei sessanta giorni dal verbale spetta soltanto al soggetto sottoposto alla verifica e, secondo la disciplina temporale applicabile, ha confermato la riqualificazione unitaria dell’operazione come cessione d’azienda, individuando tra gli obbligati solidali anche l’acquirente finale. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese e ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
ATTESO CHE:
– Circa l'avviso di liquidazione dell'imposta complementare di registro ad essa notificato in relazione ad un acquisto indiretto di ramo d'azienda da Irma Service s.p.a., GE Italia Holding s.p.a. (già Nuovo Pignone Holding s.p.a.) impugna per cassazione la sentenza che ha accolto l'appello erariale e confermato il titolo impositivo.
– Il Collegio ha deliberato di adottare la motivazione semplificata. Il primo motivo di ricorso denuncia violazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, per non aver il giudice d'appello censurato l'emissione dell'avviso anteriore ai sessanta giorni dal rilascio del PVC alla società verificata Irma Service.
– Il primo motivo è infondato: le garanzie previste dalla L. 212 del 2000, art. 12, si riferiscono ad "accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali" e sono quindi assicurate esclusivamente al soggetto sottoposto ad accesso, ispezione o verifica, senza estendersi al terzo a carico del quale pure emergano dati, informazioni o elementi utili per l'emissione di un avviso (Cass. 16354/2012 Rv. 623835, Cass. 15583/2014 Rv. 631683); quindi, dell'emissione prematura dell'avviso non può dolersi l'odierna ricorrente, giacchè l'accesso locale ha riguardato un soggetto diverso (Irma Service s.p.a.), cui soltanto si riferisce la garanzia correlata alla natura intrusiva dell'accertamento (peraltro negata dall'Agenzia delle entrate, che descrive un mero invito a comparire presso gli uffici accertatori); pertanto, a norma dell'art. 384 c.p.c., u.c., deve essere corretta in questo senso la motivazione della sentenza d'appello, viceversa focalizzata sull'imminenza dello scadere del termine di accertamento come ragione d'urgenza legittimante l'emissione dell'avviso ante tempus, ciò che non è conforme alla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. 22786/2015 Rv. 637204, Cass. 5149/2016 Rv. 639141).
Il secondo motivo di ricorso denuncia violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, artt. 20 e 57, per aver il giudice d'appello ritenuto Nuovo Pignone Holding s.p.a. obbligata all'imposta di registro per acquisto indiretto di ramo d'azienda.
– Il secondo motivo è infondato: nel regime anteriore alla L. n. 205 del 2017, legge qui inapplicabile ratione temporis per la sua natura innovativa e irretroattiva (Cass. 2007/2018 Rv. 646924, Cass. 4589/2018 Rv. 647214), la qualificazione di negozi collegati come cessione d'azienda postula la valutazione complessiva dell'operazione economica secondo la causa reale di essa (Cass. 21767/2017 Rv. 645463), cosicchè, a prescindere dall'eventuale intento elusivo delle parti, il conferimento societario di un'azienda e la successiva cessione dal conferente a terzi delle quote della società conferitaria vanno qualificati come cessione d'azienda ove l'interpretazione delle circostanze obiettive del caso concreto faccia emergere la causa unitaria di una cessione aziendale (Cass. 6758/2017 Rv. 643595); nella specie, il giudice d'appello si è attenuto a tale principio di diritto, qualificando come cessione del ramo d'azienda da Irma Service a Nuovo Pignone Holding un'operazione che nell'arco di poche settimane appena (settembre-novembre 2008) ha visto Irma Service conferire il ramo d'azienda a una società (Nuovo Pignone s.p.a.) e di quest'ultima cedere poi le azioni a Nuovo Pignone Holding. – Con particolare riguardo alla denunciata violazione del D.P.R. n. 131 del 1986, art. 57, sulla quale indugia la memoria di parte ricorrente, deve osservarsi che il coordinamento tra questo disposto e il testo dell'art. 20 applicabile ratione temporis impone di identificare le "parti contraenti" solidalmente obbligate al pagamento dell'imposta negli autori dell'operazione sostanziale, causalmente unitaria, e quindi anche nel Nuovo Pignone Holding, parte finale dell'operazione traslativa.
Invero, l'art. 57, comma 6, TU Registro stabilisce che nell'atto contenente negozi autonomi con parti diverse ciascuna parte è tenuta a pagare l'imposta complementare per le convenzioni cui ha partecipato, restando in tal modo affermato l'obbligo di ciascuna parte anche rispetto ad una sola convenzione di un'operazione negoziale complessa, limitatamente alla relativa partecipazione: a maggior ragione, quindi, la parte che abbia partecipato ad uno dei diversi atti con cui si sia posta in essere un'operazione causalmente unitaria come riqualificata ex art. 20 TU Registro vigente ratione temporis può essere chiamata a rispondere dell'imposta complementare dovuta in conseguenza della riqualificazione.
Il ricorso deve essere respinto, con aggravio di spese processuali e raddoppio del contributo unificato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente a rifondere all'Agenzia delle entrate le spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.600,00 per compensi, oltre spese prenotate a debito.
Dichiara che la ricorrente ha l'obbligo di versare l'ulteriore importo per contributo unificato D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater.
Motivazione Semplificata.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 maggio 2018
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