Cassazione, sentenza n. 13624 del 30/05/2018

Sentenza n. 13624 del 30/05/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
13624
Data
30/05/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’accertamento contestava al socio, per trasparenza, maggiori IRPEF e anche IVA, IRAP, interessi e sanzioni derivanti da fatture ritenute riferite a operazioni soggettivamente inesistenti della società partecipata. La CTR aveva annullato la pretesa, rilevando che l’Amministrazione non aveva offerto indizi gravi, precisi e concordanti sull’inesistenza delle operazioni e che la decisione riguardante la società produceva effetti anche sul socio, in assenza di posizioni personali. La Cassazione ha escluso vizi logici della motivazione e rigettato il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.

Testo della pronuncia

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. 19 del 26 ottobre 2010 la Commissione tributaria regionale delle Marche respingeva l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate avverso la statuizione di primo grado che aveva accolto il ricorso proposto da (——) socio di (——) s.r.l. annullando l'avviso di accertamento con cui l'amministrazione finanziaria, sulla scorta delle risultanze di un processo verbale di constatazione del 11/11/2005 afferente l'anno d'imposta 2004, contestava la registrazione di due fatture relative ad operazioni soggettivamente inesistenti emesse dalla ditta (——) snc di (——) e provvedeva a rettificare la dichiarazione IVA e a recuperare maggiori imposte anche ai fini IRAP, nonche' a rideterminare il reddito di impresa conseguito dalla predetta societa' nell'anno di imposta 2004 ai fini IRPEF, imputato per trasparenza ai soci, ex articolo 5 TUIR (Decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986).

L'accertamento veniva notificato al (——) quale autore delle violazioni e socio della (——) s.r.l. per un "petitum" fiscale di complessivi Euro 25.258,79 per IRAP, IVA, interessi e sanzioni.

La CTR motivava il rigetto sul presupposto che in pari data era stata trattata la controversia relativa all'accertamento nei confronti della societa' (——) s.r.l. dalla quale derivava l'accertamento in favore del socio nella quale l'amministrazione finanziaria non aveva fornito elementi di riscontro gravi, precisi e concordanti sufficienti, ai sensi del Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, articolo 54, comma 2, a fondare la presunzione di inesistenza delle operazioni fatturate con la conseguenza che la decisione relativa alla societa' partecipata esplicava i suoi effetti anche sulla nella posizione del socio.

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza affidato a un motivo (——) resiste con controricorso.

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il motivo del suo mezzo l'Agenzia delle Entrate deduce la contraddittorieta' della motivazione in ordine a fatto decisivo della controversia in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

1.a n motivo non e' fondato.

Costituisce infatti ius receptum che le censure motivazionali non conferiscono al giudice di legittimita' il potere di riesaminare il merito della vicenda, bensi' la sola facolta' di controllare – sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale – le argomentazioni svolte dal giudice di merito, cui "spetta in via esclusiva il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l'attendibilita' e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicita' dei fatti ad essi sottesi, dando cosi' liberamente prevalenza all'uno o all'altro dei mezzi di prova acquisiti, salvo i casi tassativamente previsti dalla legge" (ex multis, Cass. n. 742/2015).

Di conseguenza, il preteso vizio di motivazione "puo' dirsi sussistente solo quando, nel ragionamento del giudice di merito, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame dei punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d'ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l'identificazione del procedimento logico-giuridico posto a base della decisione" (ex multis, Cass. n. 8718/2005). Inoltre, l'omissione o insufficienza della motivazione resta integrata solo a fronte di una totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione, ovvero di una palese illogicita' del tessuto argomentativo, ma non anche per eventuali divergenze valutative sul significato attribuito dal giudice agli elementi delibati, non essendo il giudizio per cassazione un terzo grado di merito (Cass. S.U. n. 24148/2013; Cass. n. 12779/2015 e n. 12799/2014).

La CTR, premesso che la decisione relativa alla societa' partecipata svolge i suoi effetti anche sulla posizione del socio, ove non vi siano eccezioni e/o posizioni personali del socio medesimo (circostanza non presente nel caso di specie) e dato per acquisito che la contabilita' della (——) s.r.l. era stata riscontrata regolare, richiamando la sentenza resa nella controversia tra l'Agenzia delle Entrate e (——) s.r.l., ha affermando che nella ipotesi di fatture che l'Amministrazione ritenga relative ad operazioni inesistenti non spetta al contribuente provare che l'operazione e' effettiva, ma all'Amministrazione finanziaria, che adduce la falsita' del documento, provare che l'operazione commerciale, oggetto della fattura, in realta' non e' mai stata posta in essere (cfr. Corte Cass. 5 sez. 12.12.2005 n. 27341; id. 5sez. n. 12802 del 10/06/2011; id. 5 sez. 11.9.2013 n. 20786; Cass. 428/2015). In tal caso passera' sul contribuente l'onere di dimostrare l'effettiva esistenza delle operazioni contestate (cfr. Corte Cass. 5 sez. 19.10.2007 n. 21953; id. 11.6.2008 n. 15395; id. 7.2.2008 n. 2847). Pertanto, il giudice tributario di merito, investito della controversia sulla legittimita' e fondatezza dell'atto impositivo, e' tenuto a valutare, singolarmente e complessivamente, gli elementi presuntivi forniti dall'Amministrazione, dando atto in motivazione dei risultati del proprio giudizio (impugnabile in cassazione non per il merito, ma solo per inadeguatezza o incongruita' logica dei motivi che lo sorreggono) e solo in un secondo momento, qualora ritenga tali elementi dotati dei caratteri di gravita', precisione e concordanza, deve dare ingresso alla valutazione della prova contraria offerta dal contribuente, che ne e' onerato ai sensi dell'articolo 2727 c.c. e ss., e articolo 2697 c.c., comma 2 (cfr. Corte cass. 5 sez. 23.4.2010 n. 9784; id. 5 sez. n. 4306 del 23/02/2010).

Nella specie la CTR, attenendosi a tale regola ha ritenuto che l'amministrazione non avesse fornito sufficienti elementi per consentire di affermare che alcune fatture erano state emesse per operazioni fittizie.

La CTR ha, infatti, rilevato che il corrispettivo per le operazioni di cui alle fatture in questione era stato corrisposto a mezzo assegni non trasferibili intestati al titolare della (——) s.n.c. e che non erano stati forniti elementi per affermare la non veridicita' della effettivita' dei pagamenti (in ipotesi sempre possibile).

La CTR ha altresi' evidenziato che non erano stati forniti altri elementi di riscontro atti a sostenere la non veridicita' della operazione fatturata, richiamando la motivazione della intervenuta archiviazione del procedimento penale nei confronti del legale rappresentante della (——) s.r.l. disposta in accoglimento della richiesta del PM a tenore della quale "i fatti contestati erano stati chiariti e giustificati nell'interrogatorio reso e con i documenti forniti, nonche' confermati dai testi addotti; a nulla rileva l'autonoma contestazione fatta dal Comando Compagnia della G.F. al sig. (——) il quale e' legale rappresentante della societa' (——) snc emittente le fatture relative alle prestazioni di servizio in contestazione. Il predetto Comando della G. Di F. ha rilevato la omessa annotazione dei documenti in contabilita' da parte del (——) che ha giustificato tale comportamento con motivi personali, ma confermando l'esecuzione della prestazione di servizio e il loro effettivo pagamento".

Su questa base la CTR ritenuto non essere stata fornita dall'Agenzia delle Entrate il minimo della sufficienza probatoria del fatto indiziante allegato a supporto della contestazione della documentazione contabile (ed a fondamento della pretesa tributaria) nei caratteri richiesti dalla legge ai fini della presunzione (articolo 2727 c.c., e articolo 2729 c.c., comma 1).

La CTR, pertanto, ha dato conto di avere esaminato gli elementi forniti ed ha effettuato una adeguata disamina della realta' fattuale, rendendo cosi' possibile il controllo sulla logicita' del ragionamento sviluppato per giungere alla rassegnata decisione.

Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.

Le spese seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso;

Condanna l'Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 2900,00 oltre accessori oltre al rimborso delle spese generali.

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