Cassazione, sentenza n. 14965 del 08/06/2018
Sentenza n. 14965 del 08/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 14965
- Data
- 08/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Gli accertamenti imputavano alla contribuente redditi di partecipazione derivanti da un’associazione culturale ritenuta società di fatto; l’interessata sosteneva di essere estranea alla gestione e disconosceva le firme apposte sui documenti associativi. La Cassazione afferma che, anche nel processo tributario, il disconoscimento specifico della scrittura privata impone all’Amministrazione, se intende utilizzarla, di chiederne la verificazione; la registrazione conferisce soltanto data certa e non trasforma il documento in atto pubblico. Ritenuti insufficienti anche gli ulteriori indizi di partecipazione, la Corte rigetta il ricorso dell’Agenzia delle Entrate.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La controversia ha ad oggetto l'impugnativa proposta da F.M.L. avverso gli avvisi di accertamento ed atti di contestazione dei redditi di partecipazione, e relative sanzioni, per gli anni d'imposta 2001 e 2002, determinati D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, in forza di p.v.c. redatto a carico della Associazione Culturale XXXX, in quanto operante come società di fatto, assumendo la contribuente di essere estranea alla predetta associazione, di non aver mai sottoscritto atti o verbali riferibili alla costituzione ed alla vita della stessa, e di essersi limitata a concedere in comodato, senza ricevere in cambio alcun vantaggio economico, il complesso immobiliare sito in S. Gimignano (SI) al figlio, V.P., che a propria volta lo aveva locato alla associazione, di cui era Presidente, la quale lo aveva sublocato ad un tour operator.
La C.T.P. di Siena con la sentenza in epigrafe accoglieva l'impugnativa, proposta con distinti ricorsi poi riuniti, la C.T.R. della Toscana respingeva l'appello dell'Agenzia delle Entrate e confermava la decisione di primo grado, osservando che l'atto costitutivo, lo statuto ed i verbali della associazione, gestita da V., non hanno alcuna efficacia probatoria, stante l'intervenuto disconoscimento della sottoscrizione apparentemente apposta dalla contribuente, cui non aveva fatto seguito l'istanza di verificazione di cui all'art. 216 c.p.c., nè tantomeno valore indiziante può essere attribuito ai corsi di cucina tenuti dalla F., in periodi e con frequenza peraltro imprecisati, posto che solo il canone locativo e le quote annuali dei soci tesserati erano stati considerati ai fini del calcolo del reddito da partecipazione, o al rapporto di comodato, del quale, ad avviso del giudice di secondo grado, si intuivano le ragioni familiari.
Avverso tale decisione l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, con quattro motivi, mentre la parte privata non ha svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
La ricorrente lamenta, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con il primo motivo, insufficiente e contraddittoria motivazione della sentenza in merito a punto decisivo della controversia giacchè il disconoscimento della sottoscrizione effettuato dalla contribuente, che non risponde ai requisiti richiesti dall'art. 214 c.p.c. ed è inidoneo a privare di efficacia probatoria i documenti, prodotti nel giudizio di prime cure, riferibili alla attività della Associazione Culturale XXXX, nonchè, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, con il secondo motivo, falsa applicazione dell'art. 214 c.p.c., giacchè il disconoscimento di una scrittura privata può essere effettuato non in via preventiva, ma solo dopo la sua produzione in giudizio, a nulla rilevando l'affermazione, ripetuta nei ricorsi introduttivi, secondo cui la contribuente non avrebbe partecipato alla gestione dell'ente, e neanche sottoscritto alcun atto o verbale alla stessa riferibile, con il terzo motivo, violazione e falsa applicazione degli artt. 214 e 216 c.p.c., giacchè il disconoscimento in questione, pur non richiedendo formule sacramentali, esige una impugnazione chiara ed univoca che, nella specie, difetta, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione delle sopra indicate disposizioni processuali, giacchè il deposito in giudizio di una perizia grafologica non equivale a disconoscimento della autenticità e provenienza delle sottoscrizioni.
Le suesposte censure, scrutinabili congiuntamente in quanto strettamente connesse, sono infondate e non meritano accoglimento.
Dovendosi imputare il reddito all'effettivo possessore, il giudice di appello ha appuntato l'attenzione sulla sussistenza della prova di una compartecipazione della F. all'attività, di natura commerciale, esercitata dalla Associazione Culturale XXXX, questione costituente il thema decidendum della causa, al fine di verificare, sulla base del complesso degli elementi acquisiti agli atti, se "costei ne abbia ricavata una qualche utilità", come ritenuto dall'Agenzia delle Entrate;
La sentenza impugnata afferma, al riguardo, che in seguito al "disconoscimento della sottoscrizione attribuita alla F. dell'atto costitutivo, dello statuto e dei verbali delle riunioni e delle assemblee, verosimilmente inventati per dare parvenza di normalità alla pseudo associazione", l'Ufficio doveva "dichiarare di volersi avvalere della (o delle) scritture disconosciute e doveva fare istanza di verificazione della firma (artt. 214 e 216), giacchè una scrittura privata non diviene atto pubblico sol perchè è registrata ed ha, quindi, la data certa", non necessitando, da parte della contribuente, la proposizione della querela di falso (art. 221 c.p.c.), per cui "nessuno degli atti con l'apparente sottoscrizione di F.M.L. può essere utilizzato contro di lei"; afferma, altresì, che "sotto diverso profilo non ha peso quanto riferito dal V. a proposito dei corsi di cucina (…) perchè potrebbe la F. averli tenuti soltanto per aiutare il figlio o per propria soddisfazione personale, ma anche e soprattutto perchè è escluso che tali corsi se tenuti, in quali anni, con quale frequentazione ecc., abbiano inciso nella determinazione del reddito accertato a carico della sedicente associazione", mentre la concessione in comodato del complesso immobiliare "trova la sua giustificazione logica soltanto nella volontà dei genitori di aiutare il figlio ed, al contempo, nel loro desiderio di prendere le distanze dall'utilizzo che il V. figlio avrebbe poi fatto del complesso".
Orbene, la ricorrente non spiega, rispetto al thema decidendum della causa, la decisività della documentazione riferibile alla Associazione Culturale XXXX, ma soprattutto trascura di considerare che la doglianza svolta nell'atto di appello (riprodotto a pag. 4 del ricorso per cassazione) riguardante l'insufficienza della prodotta perizia grafologica a sostenere il disconoscimento delle "firme apposte sugli atti rinvenuti in sede di verifica", muove dall'erroneo convincimento che l'atto costitutivo, lo statuto, ed i verbali che documentano l'attività degli organi dell'associazione, siano "atti pubblici" per i quali "è previsto un apposito strumento per disconoscere l'autenticità della sottoscrizione, vale a dire la querela di falso; mentre per quanto riguarda le delibere assembleari, come è noto, è necessaria l'impugnazione davanti al Giudice Ordinario".
E' appena il caso di ricordare, per quanto possa occorrere, che la registrazione conferisce alle scritture private la certezza della data soltanto (D.P.R. n. 131 del 1986, art. 3, e art. 2704 c.c.) e che la impugnazione delle deliberazioni dell'associazione, documentate da verbali, attiene al profilo di validità delle stesse, estraneo all'oggetto del giudizio.
Del tutto correttamente, quindi, il giudice di appello ha escluso la riconducibilità dei documenti dei quali si discute alla definizione dell'atto pubblico (art. 2699 c.c.), il cui valore probatorio è molto intenso (art. 2700 c.c.), in quanto prova legale, e può essere messo in discussione solo attraverso l'apposito procedimento della querela di falso, che non può essere confuso con il disconoscimento della scrittura privata, che investe la provenienza stessa del documento, e mira ad impedire che la scrittura privata acquisti detta efficacia probatoria.
Risulta, infatti, applicabile al processo tributario l'art. 214 c.p.c., sull'onere di disconoscimento della sottoscrizione, sicchè la parte la quale dichiara che la sottoscrizione apposta in calce alla scrittura su cui l'Amministrazione finanziaria fonda la pretesa creditoria non le appartiene, può limitarsi a disconoscerla, incombendo alla controparte l'onere di proporre istanza di verificazione qualora intenda avvalersi della scrittura prodotta in giudizio.
Così decidendo, il giudice di secondo grado si è puntualmente attenuto ai principi espressi dalla giurisprudenza di questa Corte secondo cui il disconoscimento di una scrittura privata, ai sensi dell'art. 214 c.p.c., non richiede formule sacramentali o vincolate, deve, comunque, rivestire i caratteri della specificità e della determinatezza, e non risolversi in espressioni di stile, con la conseguenza che colui il quale vuole negare l'autenticità della propria sottoscrizione è tenuto a specificare, ove più siano i documenti prodotti, se siffatta negazione si riferisca a tutti o ad alcuni soltanto di essi (tra le altre, Cass. n. 24456/2011 e n. 12448/2012), risolvendosi la relativa valutazione in un giudizio di fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità se congruamente e logicamente motivato (Cass. n. 9543/2002, n. 11460/2011, n. 18042/2014).
Va da sè che risulta del tutto fuorviante il riferimento alla inidoneità, sul piano probatorio, della perizia grafologica prodotta in giudizio dalla parte privata, in relazione alla contestata provenienza dei più volte menzionati documenti, atteso che il giudice tributario di essi non poteva in ogni caso tenere conto, stante la mancata proposizione, ad iniziativa dell'Amministrazione finanziaria, di una formale istanza di verificazione (art. 216 c.p.c.).
Quanto alla affermata estraneità della contribuente rispetto ad un presunto rapporto societario con il figlio, che escludere che l'imputazione dei redditi di partecipazione D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, poggia – logicamente – sulla rilevata insufficienza indiziaria della circostanza afferente la tenuta di "corsi di cucina" ad opera della contribuente, riferita dal V. ma non meglio acclarata, e della titolarità dominicale del complesso immobiliare concesso in comodato, da altri concretamente utilizzato, con la proposizione del ricorso per cassazione non si può rimettere in discussione, contrapponendone uno difforme, l'apprezzamento in fatto dei giudici del merito, tratto dall'analisi degli elementi di valutazione disponibili, in sè non privo di coerenza e per di più frutto di una valutazione di sintesi degli indizi acquisiti al giudizio.
Il ricorso, in conclusione, va respinto, mentre non v'è luogo a pronuncia sulle spese del giudizio di legittimità in mancanza di attività difensiva della parte intimata.
P.Q.M.
La Corte, rigetta il ricorso.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 4 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 8 giugno 2018
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