Cassazione, sentenza n. 15845 del 15/06/2018
Sentenza n. 15845 del 15/06/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 15845
- Data
- 15/06/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Agenzia contestava la decisione che aveva annullato un accertamento IRPEG e IVA relativo a fatture per operazioni inesistenti, deducendo che il condono non impedisse la verifica dei crediti dichiarati e dei costi indeducibili. La Cassazione ha rilevato che la pronuncia impugnata poggiava anche su ulteriori autonome ragioni, confermative dei vizi degli atti, non specificamente censurate. Poiché l’eventuale accoglimento dei motivi non avrebbe potuto travolgere la decisione, il ricorso è stato dichiarato inammissibile, con condanna dell’Agenzia alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La società XXXX s.r.l., in persona del l.r., impugnava l'avviso di accertamento per Irpeg ed Iva relativamente all'anno 2000, a seguito di PVC con cui la G. di F. accertava l'emissione di fatture inesistenti con relativa contabilizzazione di costi indeducibili.
Durante il giudizio dinanzi alla CTP di Agrigento, l'ufficio provvedeva alla iscrizione a ruolo frazionato delle somme oggetto di accertamento, avverso la quale, la contribuente proponeva altro ricorso innanzi alla medesima CTP. 2. La CTP di Agrigento accoglieva il ricorso sul rilievo: a) che gli atti impositivi erano nulli per difetto di motivazione ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7; b) che mancavano le presunzioni gravi precisi e concordanti ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, e del D.P.R. n. 633 del 1973, art. 54, comma 2; c) che vi era stata la definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9.
3. Avverso la sentenza di primo grado, l'ufficio proponeva appello che veniva respinto dalla CTR della Sicilia sul solo rilievo che era precluso ogni accertamento tributario in quanto il contribuente aveva aderito alla definizione automatica ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 9. La CTR non esaminava gli altri rilievi, ritenendo assorbente la questione esaminata.
Propone ricorso l'agenzia delle entrate svolgendo due motivi.
Resiste con controricorso la società contribuente.
Il P.G. conclude per l'inammissibilità del ricorso.
Motivi della decisione
4. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione della L. n. 289 del 2002, art. 9, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la pronuncia impugnata per essersi discostata dal principio di diritto affermato da codesta Corte in casi analoghi, secondo il quale è precluso all'Agenzia delle Entrate il potere di accertamento delle imposte evase a fronte dell'adesione del contribuente ai sensi degli artt. 7, 9, 15 e 16 della legge citata, ma non quello di provvedere alla verifica in merito alla spettanza dei crediti vantati risultanti dalle dichiarazioni, copia ad uso ufficio.
In altri termini, l'adesione al condono ex art. 9 cit. non impedisce all'ufficio di contestare il credito derivante dal rimborso dell'Iva, trattandosi di imposta mai versta in quanto inerente operazioni inesistenti.
5. Con il secondo motivo sì lamenta la violazione dell'art. 112 c.p.c., ex art. 360 c.p.c., n. 4, nella parte in cui la CTR di Palermo non ha verificato, disattendendo i motivi di appello, l'accertamento in termini di ritenuta inesistenza delle operazioni alle quali le fatture erano correlate, censurando la sentenza impugnata per aver ritenuto assorbente la illegittimità dell'accertamento in seguito all'adesione al condono ex art. 9, senza verificare l'indeducibilità dei costi derivanti da operazioni inesistenti.
6. Deve essere preliminarmente esaminata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per difetto di interesse svolte dalla contribuente, per avere l'agenzia delle entrate censurato solo una delle rationes decidendi che fondano la sentenza impugnata.
L'eccezione è fondata.
7. La censura svolta con i motivi in disamina non esaurisce la totalità delle rationes decidendi che sorreggono la decisione impugnata in parte qua. Il giudice d'appello si è infatti indotto a rigettare la pretesa riforma della decisione di primo grado, non solo sulla base degli effetti del condono ex art. 9, prescindendo, nella prima parte della motivazione, dai rilievi attinenti alla motivazione dell'appello, ma altresì confermando per il resto la decisione impugnata sulle questioni ulteriori sollevate dal contribuente.
La declaratoria di rigetto contenuta nella sentenza impugnata si regge dunque su due autonome "rationes decidendi", una sola delle quali impugnata per cassazione dall'amministrazione finanziaria (la questione relativa alla possibilità dell'agenzia di accertare ulteriori crediti tributari pur in presenza di adesione al condono), con la conseguenza che la permanenza della seconda nella parte in cui il giudice d'appello ha confermato la sentenza di prime cure relativamente alle altre questioni di illegittimità sollevate dalla contribuente comporta il venir meno del requisito indispensabile della decisività dei motivi di impugnazione, ossia dell'idoneità a travolgere la ragione giuridica sulla quale si regge la sentenza impugnata.
8. Ne discende conclusivamente, in adesione al noto insegnamento di questa Corte (Cass. n. 25871/2017; Cass. n. 1861/2017; Cass., Sez. 1, 18/09/2006, n. 20118), che, fermo l'onere per l'impugnante di censurare tutte le ragioni poste dal decidente a fondamento del proprio deliberato, allorchè di esso ne sia impugnata solo una o solo alcune, ma non tutte, l'impugnante viene a trovarsi nella condizione di risultare privo di interesse, poichè, quand'anche la proposta impugnazione dovesse trovare accoglimento in ordine all'unica o alle più rationes contestate, la decisione potrebbe pur sempre basare la propria fondatezza sulla ratio non contestata e come tale rendere inutile le finalità del giudizio impugnatorio.
Non si sottrae perciò a questo principio anche l'odierno ricorso che va dunque dichiarato inammissibile.
9. Le spese del presente giudizio seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte:
Dichiara inammissibile il ricorso;
Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese sostenute dalla contribuente che liquida in Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario e accessori se dovuti.
Così deciso in Roma, il 3 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 giugno 2018
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