Cassazione, ordinanza n. 17210 del 02/07/2018
Accertamento delle Imposte- Avviso di accertamento -Processo verbale di constatazione -Osservazioni del contribuente.- Mancata valutazione da parte dell'ufficio - Invalidità dell'atto impositivo -.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17210
- Data
- 02/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava un avviso di accertamento IRPEF annullato in appello perché l’Amministrazione aveva omesso di valutare le memorie presentate dal contribuente dopo il processo verbale di constatazione. La Corte ha distinto l’omessa esplicitazione della valutazione, non necessaria nell’atto, dalla mancata valutazione effettiva delle osservazioni, espressamente ammessa dall’Ufficio e lesiva della garanzia prevista dallo Statuto del contribuente. Il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato quindi rigettato, con condanna alle spese.
Massima
Ai sensi dell'art. 12, comma 7, della L. n. 212 del 2000, l'ufficio ha l' obbligo di valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo. Ne consegue la nullità dell' atto per violazione della specifica garanzia del contribuente .in mancanza di detta valutazione. Nel caso di specie l'ufficio ha espressamente affermato la mancata valutazione delle osservazioni del contribuente contenute nel processo verbale di constatazione.
Massima redatta a cura del Ce.R.D.E.F.
Testo della pronuncia
Rilevato:
che la Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall'art. 380 bis c.p.c., Delib. di procedere con motivazione semplificata;
che l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, che aveva accolto l'appello di S.T. contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Chieti. Quest'ultima aveva respinto l'impugnazione del contribuente avverso un avviso di accertamento per IRPEF, relativo all'anno 2005.
Considerato:
che il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 21 octies, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3: la CTR avrebbe erroneamente annullato l'avviso di accertamento, avendo la CTR mancato di esaminare le memorie al PVC presentate dal contribuente;
che l'intimato si è costituita con controricorso;
che il motivo non è fondato;
che dalla lettura della decisione impugnata emerge come, nell'avviso di accertamento, l'Amministrazione avesse espressamente ammesso di non aver valutato le memorie presentate dal contribuente;
che il problema non è dunque quello della mancata motivazione su atti che avrebbero comunque dovuto costituire oggetto di valutazione, ma è piuttosto quello di aver omesso un preciso adempimento fissato per legge, ossia di prendere visione delle memorie;
che in tema di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, la nullità consegue alle irregolarità per le quali sia espressamente prevista dalla legge oppure da cui derivi una lesione di specifici diritti o garanzie tale da impedire la produzione di ogni effetto nonchè al mancato obbligo di (almeno) valutare le osservazioni del contribuente, pur senza esplicitare detta valutazione nell'atto impositivo (Sez. 6-5, n. 8378 del 31/03/2017); che la decisione della CTR è in linea col predetto principio; che al rigetto del ricorso segue la condanna della ricorrente alla rifusione delle spese processuali in favore del controricorrente, nella misura indicata in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità, che liquida, a favore della controricorrente, in Euro 8.000, oltre spese forfettarie in misura del 15%.
Motivazione semplificata.
Così deciso in Roma, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2018
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