Cassazione, sentenza n. 17627 del 05/07/2018

Sentenza n. 17627 del 05/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
17627
Data
05/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il diniego di rimborso dell’IRPEG versata per il 1994, richiesto da una fondazione dopo avere applicato l’aliquota agevolata del 18% anziché quella del 36%. La contribuente sosteneva che il credito dichiarato fosse divenuto definitivo perché l’Amministrazione non aveva rettificato la dichiarazione entro i termini di accertamento; la Corte afferma invece che tali termini limitano la pretesa creditoria del Fisco, ma non la possibilità di contestare un proprio debito da rimborso. Il ricorso è quindi rigettato, con condanna della ricorrente alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza del 20.4.2012 la Commissione Tributaria Regionale dell'Umbria ha accolto l'appello avverso la sentenza n. 140/1/2010 della Commissione Tributaria Provinciale di Terni, che aveva accolto il ricorso, proposto dalla fondazione contribuente indicata in epigrafe, avverso il provvedimento di diniego di rimborso IRPEG avendo la fondazione applicato, sul reddito imponibile, per l'annualità 1994, l'aliquota del 18% anzichè del 36% sulla base del disposto dal D.P.R. n. 601 del 1972, art. 6, comma 1 che prevede la riduzione del 50% dell'aliquota d'imposta per tutti quegli Enti che svolgono attività senza fini di lucro, in particolare nel campo dell'assistenza, beneficienza, ricerca scientifica, istruzione.

Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione la fondazione indicata in epigrafe affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36 bis, 38, 40, 42 e 43 per avere la CTR "negato rilevanza al dato di fatto… che la dichiarazione dei redditi del 1994,… recante richiesta di rimborso IRPEG per Lire 734.015.000, "non sia stata rettificata entro il termine previsto dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e neanche entro quello previsto dall'art. 43 medesimo decreto…"", affermando l'inesistenza di una norma "che imponga espressamente di procedere ad un rimborso di un credito esposto in dichiarazione soltanto perchè la dichiarazione non è stata rettificata nel termine prescritto".

L'Agenzia si è costituita con controricorso, deducendo l'infondatezza del ricorso principale.

La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1.1. Le censure della ricorrente circa l'erroneo rigetto, da parte della CTR, dell'eccezione secondo cui, in assenza di contestazioni da parte dell'Ufficio Finanziario nei termini previsti dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43 il credito di imposta (rimborso di somme a titolo IRPEG) era da ritenere definitivamente accertato, sono infondate.

1.2. Alla fattispecie in esame trova applicazione il principio espresso dalle Sezioni Unite, secondo il quale "in tema di rimborso d'imposte, l'Amministrazione finanziaria può contestare il credito esposto dal contribuente nella dichiarazione dei redditi anche qualora siano scaduti i termini per l'esercizio del suo potere di accertamento, senza che abbia adottato alcun provvedimento, atteso che tali termini decadenziali operano limitatamente al riscontro dei suoi crediti e non dei suoi debiti, in applicazione del principio quae temporalia ad agendum, perpetua ad excepiendum" (cfr. Cass. SU n. 5069/2016).

2. A ciò consegue il rigetto del ricorso.

3. Le spese, liquidate in dispositivo, sono regolate secondo il principio di soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la Fondazione Cassa di Risparmio di Terni e Narni al pagamento, in favore dell'Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018

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