Cassazione, sentenza n. 17631 del 05/07/2018
DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI DI CARATTERE TERRITORIALE (DELIMITAZIONE TERRITORIALE) - NUOVE INIZIATIVE PRODUTTIVE Esenzione ILOR e agevolazione IRPEG ex artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978 - Provvedimento di diniego - Omessa impugnazione - Conseguenze.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 17631
- Data
- 05/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il recupero di IRPEG e ILOR conseguente al diniego di agevolazioni territoriali per nuove iniziative produttive, previamente comunicato ma non impugnato dalla società. La CTR aveva riconosciuto il beneficio valutandone direttamente i presupposti; la Cassazione ha invece affermato che il diniego, quale atto contenente la negazione dell’agevolazione, doveva essere autonomamente impugnato e che la sua definitività precludeva ogni successiva contestazione nel giudizio sugli atti di recupero. Accolto il primo motivo dell’Agenzia e assorbiti gli altri, la Corte ha cassato la sentenza e dichiarato inammissibile l’originario ricorso.
Massima
La mancata impugnazione del provvedimento di diniego del diritto all'esenzione ILOR ed all'agevolazione IRPEG di cui agli artt. 101 e 105 del d.P.R. n. 218 del 1978, preclude al contribuente la possibilità di richiedere tali benefici nell'ambito del giudizio contro l'atto di recupero delle relative imposte.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
L'agenzia delle entrate impugnava la sentenza con la quale la commissione tributaria provinciale di Foggia aveva accolto i ricorsi proposti dalla L. s.r.l. avverso un accertamento per gli anni 1994-1995 con annesse iscrizioni a ruolo, atti notificati per il recupero dell'Irpeg e dell'Ilor in conseguenza del diniego, previamente notificato e non impugnato, del beneficio di esenzione decennale previsto dal D.P.R. n. 218 del 1978 e dalla L. n. 64 del 1986.
La commissione tributaria regionale della Puglia, sez. dist. di Foggia, con sentenza depositata il 18-10-2010, ha rigettato il gravame, non ritenendo la spettanza del beneficio incisa dall'inesistenza di opifici industriali e/o dall'inizio dell'attività di produzione, ma solo dall'avvenuta regolare costituzione, in uno dei territori del Mezzogiorno, di una società avente le finalità imprenditoriali previste dalla legge.
L'amministrazione ha proposto ricorso per cassazione sorretto da sei motivi.
L'intimata, medio tempore fallita, non ha svolto difese.
Motivi della decisione
E' fondato il primo motivo di ricorso, il cui esame assorbe i restanti.
La ricorrente denunzia la violazione del D.M. n. 14-12 del 1969, art. 19, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, non avendo l'impugnata sentenza considerato che ogni questione in ordine ai presupposti di fruibilità del beneficio era preclusa dalla mancata impugnazione del provvedimento di diniego previamente e appositamente comunicato.
La circostanza che a monte dell'accertamento fosse stato comunicato alla società il provvedimento di rigetto dell'istanza volta a ottenere l'applicazione delle agevolazioni fiscali emerge, in vero, dalla stessa narrativa dell'impugnata sentenza.
Contrariamente a quanto sostenuto dalla commissione tributaria il provvedimento in questione costituiva atto impugnabile, siccome contenente la negazione dell'agevolazione.
Questa Corte ha difatti affermato che l'esenzione decennale dall'Ilor – per gli stabilimenti industriali che si impiantino nei territori del Mezzogiorno – e la riduzione decennale dell'Irpeg – per le imprese che si costituiscano in forma societaria nei territori medesimi – previste dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, integrano benefici direttamente accordati dalla legge e competono, quindi, indipendentemente da apposite istanze del contribuente da inserirsi nella dichiarazione annuale o da altre iniziative in sede amministrativa e senza necessità di provvedimenti di tipo ricognitivo o concessorio dell'Amministrazione finanziaria. Il diritto a tali agevolazioni, pertanto, può essere fatto valere, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, con domanda al giudice tributario di annullamento dell'atto che, esplicitamente o implicitamente, le escluda, nel qual caso l'onere di provare la sussistenza dei presupposti di fatto che giustificano l'esenzione e la riduzione è, secondo gli ordinari criteri stabiliti dall'art. 2697 c.c., a carico del soggetto che le invoca, il quale deve fornire la prova dei fatti che palesino il raggiungimento dello scopo previsto dalla normativa sulle provvidenze fiscali per le imprese del Mezzogiorno, ovverosia l'effettiva realizzazione dell'intento dichiarato, trattandosi di elemento costitutivo per il conseguimento del beneficio fiscale richiesto (cfr. Cass. n. 13954-11).
Il principio va raccordato con quanto desunto dalla concordanza dei presupposti del diritto all'esenzione e dell'accertamento dei redditi connesso al diniego. In particolare dalla comunanza dei presupposti di fatto sussistente fra il contenzioso attinente all'accertamento del diritto all'esenzione Ilor e all'agevolazione Irpeg di cui al D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218, artt. 101 e 105, (recante il testo unico delle leggi sul Mezzogiorno) e quello riguardante l'accertamento dei redditi connesso al diniego da parte dell'ufficio tributario della spettanza dell'esenzione e dell'agevolazione in parola, discende un nesso di consequenzialità fra l'uno e l'altro di tali contenziosi, in virtù del quale, nel caso di autonoma e distinta instaurazione delle relative controversie dinanzi al medesimo organo giudicante, si rende inevitabile che la contestuale decisione intervenuta sul primo dei suddetti contenziosi si rifletta sulla pronuncia afferente al secondo: il che impone al giudice chiamato a statuire su quest'ultimo di prendere atto della decisione intervenuta nella prima controversia (v. Cass. n. 1248-06).
Poichè è certo che nella specie il diniego non era stato impugnato, se ne deduce che era precluso alla società di far valere l'esenzione impugnando l'atto impositivo di recupero delle imposte.
L'impugnata sentenza va dunque cassata in accoglimento del primo motivo.
Non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, sicchè la Corte può decidere la controversia anche nel merito, dichiarando inammissibile l'originario ricorso avverso l'accertamento e le annesse iscrizioni ruolo.
La difficoltà della questione giuridica sottesa, tenuto conto dello stato della giurisprudenza al momento delle decisioni, giustifica la compensazione delle spese processuali relative al giudizio di merito.
Le spese del giudizio di legittimità vanno poste a carico della procedura soccombente.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, assorbiti gli altri, cassa l'impugnata sentenza e decidendo nel merito dichiara inammissibile l'originaria impugnazione avverso gli atti tributari; compensa le spese del giudizio di merito e condanna il Fallimento alle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre alle spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 6 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018
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