Cassazione, sentenza n. 17632 del 05/07/2018

Sentenza n. 17632 del 05/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
17632
Data
05/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Gli avvisi di accertamento rettificavano il reddito di una banca per commissioni di gestione asseritamente non contabilizzate, connesse a operazioni di cartolarizzazione, e per maggiori interessi attivi. I giudici di merito avevano accertato sia la rinuncia alle commissioni sia l’efficacia della modifica del tasso; l’Agenzia contestava la prova delle relative comunicazioni e sosteneva che la rinuncia dovesse comportare una riduzione dei costi. La Cassazione ha distinto il corrispettivo dai costi inerenti e ha rilevato che le ulteriori doglianze richiedevano un nuovo apprezzamento dei fatti, inammissibile in legittimità. Il ricorso è stato rigettato con condanna alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'agenzia delle entrate notificava alla Banca popolare di Bari (di seguito, brevemente, banca) due avvisi di accertamento per Irpeg e Irap degli anni 2002 e 2003, con correlate sanzioni, rettificando il reddito a seguito della ritenuta omessa contabilizzazione di commissioni di servicer rispetto a operazioni di cartolarizzazione e del recupero di maggiori interessi attivi.

La banca impugnava gli avvisi dinanzi alla commissione tributaria provinciale di Bari, la quale accoglieva i ricorsi ritenendo legittimamente rinunciate le commissione dette e infondata la pretesa circa i maggiori interessi attivi, poichè basata sull'erronea individuazione del periodo di riferimento del tasso.

Interposto gravame da parte dell'amministrazione, la commissione tributaria regionale della Puglia ha confermato la sentenza di primo grado.

L'agenzia delle entrate ricorre per cassazione deducendo due motivi, ai quali la banca replica con controricorso e successiva memoria.

Motivi della decisione

1. – Col primo mezzo, deducendo violazione dell'art. 1236 cod. civ. e vizio di motivazione, la ricorrente ascrive alla commissione tributaria di aver svolto una serie di considerazioni di carattere puramente teorico a proposito della disciplina della rinuncia.

Lamenta che non si sia considerato che la rinuncia al compenso, essendo relativa ad attività a sua volta determinativa di costi spesati a conto economico, se esistente, avrebbe dovuto comportare anche la riduzione dei costi; e che in ogni caso la rinuncia, in quanto atto ricettizio, non poteva dirsi perfezionata in difetto di prova della specificità della comunicazione al debitore, giacchè la banca, dinanzi al giudice di primo grado, aveva prodotto copia della comunicazione senza però le necessarie indicazioni volte ad attribuirle carattere di certezza.

2. – Il motivo è infondato e in parte inammissibile.

Il cd. servicer è il soggetto (a volte coincidente con la stessa banca cedente) che deve provvedere all'incasso delle somme dovute in relazione ai crediti ceduti (e al successivo versamento al nuovo creditore).

Ciò stante deve osservarsi che la commissione tributaria ha accertato che la banca aveva unilateralmente rinunciato alle commissioni relative all'attività anzidetta, correlata alle operazioni di cartolarizzazione.

La circostanza dell'avvenuta rinuncia – al centro di una valutazione in fatto – non è inficiata dal rilievo per cui la banca non aveva altresì rinunciato a esporre i costi derivanti dall'esercizio dell'attività, giacchè altro è il corrispettivo altra l'esistenza del costo, suscettibile di essere spesato al conto economico (ove inerente).

Per converso la censura involgente le caratteristiche della comunicazione della rinuncia al debitore implica un sindacato di fatto ed è inammissibile in questa sede.

3. – Col secondo mezzo la ricorrente denunzia la violazione e falsa applicazione dell'art. 1326 cod. civ. e l'insufficiente motivazione della sentenza sul fatto controverso afferente la prova della concordanza della variazione del tasso remunerativo degli interessi attivi. Sostiene che l'efficacia del regolamento dei titoli di classe B, indicato dalla banca a giustificazione della diversa quantificazione dell'interesse, non sarebbe stata adeguatamente provata, poichè la delibera modificativa del regolamento e la connessa comunicazione inviata all'Eurofinance, in quanto atto unilaterale non seguito da accettazione, non poteva costituire documentazione idonea a dimostrare la concordata variazione del tasso di remunerazione.

4. – Il motivo è inammissibile poichè si risolve ancora una volta in una censura in fatto.

La commissione tributaria ha accertato che la delibera di riduzione dei tassi, contrariamente a quanto sostenuto, era stata portata a conoscenza della controparte, la quale non l'aveva contestata rendendola efficace ai sensi dell'art. 1326 cod. civ., comma 1.

Per quanto in modo non limpidissimo, l'argomentazione è nel senso che la modifica del regolamento era stata giustappunto accettata dalla controparte, sebbene tacitamente o per fatti concludenti. Donde il nucleo della censura, sotto spoglie di una critica in iure, postula un diverso apprezzamento in ordine all'efficacia dell'accordo.

5. – Le spese processuali seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alle spese processuali, che liquida in Euro 7.000,00 per compensi, oltre accessori e rimborso forfetario di spese generali nella percentuale di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2018

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