Cassazione, sentenza n. 18926 del 17/07/2018
Sentenza n. 18926 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18926
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il rimborso delle ritenute applicate sui dividendi italiani percepiti da un fondo pensione britannico, assoggettato a un trattamento più oneroso rispetto ai fondi residenti. La Cassazione ha ritenuto applicabile l’interpretazione unionale che impone di disapplicare la disciplina interna incompatibile con la libera circolazione dei capitali, escludendo però sia l’applicazione della convenzione contro le doppie imposizioni sia il rimborso integrale richiesto dal fondo. Sono stati rigettati tanto il ricorso dell’Agenzia quanto quello incidentale della contribuente, con compensazione delle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
In data 18.4.207, HB ha presentato al Centro Operativo di Pescara istanza di rimborso ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38 per ottenere la restituzione dell'intero importo delle ritenute a titolo d'imposta (imposte sostitutive) subìte nel periodo indicato sui dividendi di fonte italiana.
In data 4.1.2008 l'istanza veniva respinta, e con tale atto veniva richiesto il versamento della differenza tra la ritenuta domestica piena (27%), che l'Ufficio ritiene applicabile alla fattispecie, e la ritenuta convenzionale ridotta (15%) effettivamente applicata.
La contribuente aveva posto alla base della sua richiesta di rimborso la lamentata incompatibilità della normativa italiana con quella comunitaria, nella parte in cui, la prima, assoggetta a tassazione più onerosa i dividendi di fonte italiana percepiti da un fondo pensione comunitario rispetto a quelli percepiti da un fondo pensione italiano.
Con sentenza dell'1.8.2011 la Commissione Tributaria Regionale dell'Abruzzo ha accolto parzialmente l'appello della società indicata in epigrafe (di seguito anche HB ) avverso la sentenza n. 326/1/2009 della Commissione Tributaria Provinciale di Pescara, che aveva respinto il ricorso avverso il rigetto dell'istanza di rimborso del 18.4.2007, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 38, dell'importo corrispondente alle applicate ritenute a titolo d'imposta (imposte sostitutive), con successiva richiesta di pagamento della differenza tra la trattenuta domestica piena (27%), ritenuta dall'Ufficio applicabile alla fattispecie, e la ritenuta convenzionale ridotta (15%) effettivamente applicata, oltre sanzioni ed interessi.
Avverso la sentenza della CTR ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate affidato a due motivi.
Con il primo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 27, art. 10 Convenzione Italia-Gran Bretagna contro le doppie imposizioni, e L. n. 88 del 2009, art. 24, commi 1 e 2, per avere la CTR disapplicato la normativa interna vigente, applicando erroneamente, in forma retroattiva, la L. n. 88 del 2009, art. 24, commi 1 e 2, riferendola alle ritenute applicate nel periodo in contestazione (25.4.2003-23.11.2006)-.
Con il secondo motivo ha denunciato, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 56 e 58 Trattato UE avendo la CTR affermato la violazione dei principi comunitari in essi sanciti ritenendo che i Fondi pensione con sede in altri Stati dell'Unione fossero assoggettati ad un sistema impositivo e ad un'aliquota fiscale diversi da quelli applicabili agli analoghi Fondi di Investimento di diritto italiano.
La società contribuente si è costituita con controricorso, deducendo l'inammissibilità ed infondatezza del ricorso principale; ha altresì proposto ricorso incidentale, affidato ad unico motivo, denunciando, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 3, violazione e falsa applicazione degli artt. 12, 56 e 58 Trattato UE in tema di parità di trattamento, non discriminazione e libera circolazione dei capitali per avere la CTR accolto solo parzialmente l'appello della contribuente, respingendo la richiesta di rifusione integrale delle ritenute subite in Italia sui dividendi di fonte italiana da essa percepiti, affermando che "stante la mancata tassazione dei dividendi percepiti dal Fondo estero nel proprio Paese, si creerebbe una situazione di svantaggio per il Fondo Pensione Italiano, soggetto ad imposta sostitutiva delle imposte sui redditi nella misura dell'11%, che si applica sui risultato netto maturato in ciascun periodo d'imposta".
La società contribuente ha, altresì, illustrato le proprie ragioni con memoria ai sensi dell'art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1.1. I primi due motivi di ricorso vanno esaminati congiuntamente in quanto sottendono la medesima questione giuridica e risultano infondati.
1.2. Come recentemente affermato dalla Corte in fattispecie analoga alla presente (cfr. Cass. n. 28573/2017), in ossequio al principio per cui l'interpretazione del diritto comunitario fornita dalla Corte di Giustizia delle Comunità Europee è immediatamente applicabile nell'ordinamento interno ed impone al Giudice nazionale di disapplicare le disposizioni di tale ordinamento che, sia pure all'esito di una corretta interpretazione, risultino in contrasto o incompatibili con essa, deve ritenersi che la decisione resa il 19 novembre 2009 nella causa C-540107 dalla Corte di Giustizia UE fosse applicabile nel caso di specie, benchè la questione non fosse stata originariamente dedotta dalle parti.
1.3. Si trattava, invero, di qualificazione giuridica della fattispecie sulla base di sentenza che consentiva di addivenire alla decisione della causa in senso favorevole alla contribuente in quanto la Corte di Giustizia UE aveva statuito che la Repubblica Italiana aveva violato l'art. 56 del Trattato e l'art. 40 dell'Accordo SEE in materia di libera circolazione dei capitali tra gli Stati membri e fra quelli aderenti all'Accordo SEE, avendo mantenuto in vigore un regime fiscale più oneroso per i dividendi distribuiti a società residenti negli altri stati membri e negli stati aderenti all'Accordo SEE rispetto a quello applicato ai dividendi distribuiti a società residenti; ciò in quanto la legislazione italiana esentava dall'imposizione fino al 95% i dividendi distribuiti a società residenti mentre i dividendi distribuiti a società stabilite in altri stati membri erano assoggettati a ritenuta alla fonte nella misura del 27%.
1.4. In forza di tale sentenza lo Stato italiano non aveva, dunque, titolo per assoggettare ad imposta i dividendi percepiti in Gran Bretagna poichè l'imposizione tributaria era avvenuta sulla base di una norma illegittima, con conseguente infondatezza delle censure dell'Agenzia in merito all'affermata illegittimità del provvedimento di diniego del rimborso delle ritenute a titolo d'imposta "stante la mancata tassazione dei dividendi percepiti dal Fondo estero nel proprio Paese".
1.5. Va altresì evidenziato che nel caso di specie non ricorrevano neppure i presupposti per l'applicazione della Convenzione tra Italia e Regno Unito per evitare le doppie imposizioni, stipulata il 21 ottobre 1988 (e ratificata con L. 5 novembre 1990, n. 329), stante la mancata tassazione dei dividendi percepiti dai Fondo Estero nel proprio paese (cfr. Cass. n. 4164/2013), la mancata esibizione del certificato dell'autorità fiscale inglese previsto dalla L. n. 329 del 1990, art. 29 e le dichiarazioni dei redditi presentate in UK, circostanze anche riportate nella sentenza impugnata e che non hanno trovato idonea smentita da parte della contribuente.
2. Sulla base delle medesime considerazioni che precedono va inoltre respinto il ricorso incidentale della società, atteso che il disposto rimborso, da parte della CTR, in accoglimento della domanda subordinata proposta dalla stessa ricorrente, "delle ritenute subite su detti dividendi… per la differenza tra… le imposte complessivamente pagate dal Fondo Pensione in Italia sull'ammontare lordo dei dividendi di fonte italiana percepiti, e… le imposte che il Fondo Pensione avrebbe pagato in Italia su detti dividendi, laddove gli stessi fossero stati assoggettati all'identica tassazione prevista per i fondi pensione italiani, pari all'11% dell'importo di detti dividendi al netto delle spese direttamente ed indirettamente sostenute dal Fondo Pensione medesimo per la produzione di reddito di fonte italiana…", rispetta appieno il principio di uguaglianza dinanzi al Fisco in fase di accumulo dei rendimenti (incontestata la mancata tassazione dei Fondi Pensioni inglesi in tale fase secondo la rispettiva normativa nazionale), senza che assuma alcun rilievo la successiva differente tassazione delle prestazioni pensionistiche in fase di erogazione agli iscritti.
3. In conclusione, il ricorso principale e quello incidentale devono essere integralmente respinti.
4. Stante la parziale reciproca soccombenza le spese di lite vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso principale ed il ricorso incidentale; dichiara compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 15 maggio 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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