Cassazione, sentenza n. 18943 del 17/07/2018

Sentenza n. 18943 del 17/07/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
18943
Data
17/07/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La commissione regionale aveva dichiarato inammissibile il ricorso contro una cartella IVA notificata tardivamente, ritenendo che dovesse essere convenuto esclusivamente il concessionario della riscossione e non l’Agenzia delle Entrate. La Cassazione ha stabilito che la tardività della notificazione non è un vizio proprio della cartella e che la legittimazione passiva spetta all’ente titolare del credito tributario. Poiché il ritardo era incontroverso e non occorrevano ulteriori accertamenti, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, annullato la cartella.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo – Motivi della decisione

1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza 22 novembre 2010, in riforma della decisione di primo grado con la quale era stato accolto il ricorso proposto da T.L. per l'annullamento della cartella di pagamento relativa ad Iva dell'anno 1997, in quanto notificata il 15 maggio 2007 e dunque oltre il termine di cui al D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 3, conv. dalla L. n. 156 del 2005, dichiarava il ricorso inammissibile perchè rivolto all'Agenzia delle Entrate, carente di legittimazione passiva, invece che al concessionario del servizio riscossione.

2. T. ricorre, con cinque motivi, per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale.

3. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.

4. Con i primi quattro motivi di ricorso, il contribuente censura la sentenza deducendo: che la dichiarazione di inammissibilità del ricorso integra violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e dell'art. 12 preleggi, dovendosi riconoscere la legittimazione passiva dell'Agenzia (primo motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 18 medesimo D.Lgs. e dell'art. 12 preleggi, non sussistendo alcuna ipotesi di inammissibilità del ricorso (secondo motivo); violazione o falsa applicazione dell'art. 345 c.p.c. e dell'art. 12 preleggi, per avere la commissione accolto l'eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalla Agenzia, malgrado si trattasse di eccezione formulata solo in appello (terzo motivo); violazione dell'art. 65 Legge sull'Ordinamento giudiziario, per avere la commissione disatteso precedenti di legittimità senza dare conto di alcuna valida ragione di dissenso (quarto motivo). Da ultimo, il T. censura la sentenza per avere la commissione immotivatamente omesso di prendere in considerazione gli argomenti proposti da esso ricorrente a sostegno della sussistenza della legittimazione passiva della Agenzia delle Entrate (quinto motivo).

3. I primi due motivi di ricorso sono fondati: questa Corte ha infatti ripetutamente affermato che, in materia di impugnazione della cartella esattoriale, la tardività della notificazione della cartella non costituisce vizio proprio di questa, tale da legittimare in via esclusiva il concessionario a contraddire nel relativo giudizio e che, al contrario, in tale giudizio, la legittimazione passiva spetta all'ente titolare del credito tributario e non già al concessionario (Cass. n. 10477/2014; Cass. n. 22939/2007); la commissione tributaria regionale ha quindi effettivamente errato nell'applicare il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 10 e nel dichiarare inammissibile il ricorso del contribuente.

4. I primi due motivi di ricorso devono essere accolti, gli altri restano assorbiti, la sentenza deve essere cassata e, non essendovi accertamenti in fatto da svolgere attesa la incontroversa tardività della notifica della cartella impugnata, è possibile decidere la causa nel merito, ai sensi dell'art. 384 c.p.c., con accoglimento del ricorso iniziale del contribuente e annullamento della cartella in questione.

5. Le spese del merito devono essere compensate in ragione della evoluzione della vicenda processuale.

6. Le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza.

P.Q.M.

la Corte accoglie il primo e il secondo motivo ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza emessa dalla commissione tributaria regionale della Puglia, in data 22 novembre 2010 e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso iniziale del contribuente con annullamento della cartella impugnata;

compensa le spese del merito;

condanna l'Agenzia delle Entrate a rifondere a T.L. le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2300,00, oltre accessori.

Così deciso in Roma, il 7 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.