Cassazione, sentenza n. 18945 del 17/07/2018
Sentenza n. 18945 del 17/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 18945
- Data
- 17/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’Amministrazione contestava l’annullamento integrale di un accertamento IRPEG e IRAP relativo a costi di noleggio e a operazioni con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata, rilevando che alcune riprese non erano state impugnate. La Cassazione ha ritenuto meramente apparente la motivazione della commissione regionale, limitata a condividere in termini generici la pronuncia di primo grado senza valutarla criticamente alla luce dei motivi di appello. Accolto il primo motivo e assorbiti gli altri, ha cassato con rinvio per un nuovo esame.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo – Motivi della decisione
1. Con sentenza in data 28.4.2012, la commissione tributaria regionale della Liguria, con la motivazione per cui la pronuncia di primo grado era stata resa sulla base di esaustivo esame di ogni profilo della controversia e con un discorso motivazionale "ampio ed esauriente" e "fondato su elementi di legittimità e di merito e pertanto pienamente condivisibile", confermava tale pronuncia, con la quale era stato totalmente annullato l'avviso di accertamento e di irrogazione di sanzioni, notificato dalla Agenzia delle Entrate alla srl M.G.B., per Irpeg ed Irap dell'anno 2003, rideterminate a seguito di recupero a tassazione di costi relativi a "nolo già contabilizzato annotando il valore statico delle bolle doganali" e di costi rinvenienti da operazioni realizzate con soggetti domiciliati in Paesi a fiscalità privilegiata e non indicati in dichiarazione.
2. L'Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione regionale sulla base di tre motivi, con i quali lamenta:
2.1. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, per essersi la commissione regionale limitata ad una motivazione meramente apparente, costituita da apodittiche affermazioni di condivisibilità della decisione di primo grado;
2.2. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione o falsa applicazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la commissione regionale confermato la sentenza di primo grado senza pronunciare sul motivo di appello proposto da essa ricorrente al fine di far valere l'errore in cui erano incorsi i giudici di primo grado annullando per intero l'avviso ancorchè la società contribuente, come gli stessi giudici avevano evidenziato a pagina 2 della loro sentenza, si fosse limitata a contestare il recupero a tassazione dei costi per operazioni condotte con soggetti di Paesi a fiscalità privilegiata ed avesse invece detto di "non avere contestazioni in merito" al recupero dei costi per "nolo già contabilizzato";
2.3. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la violazione e falsa applicazione della L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303, e D.Lgs. n. 471 del 1997, art. 8, comma 3 bis, per non avere la commissione regionale tenuto ferme, pur nella misura ridotta del 10% dei costi deducibili, giusta il disposto del citato art. 8, comma 3 bis, le sanzioni irrogate con l'avviso impugnato.
3. La parte intimata non ha svolto difese.
4. Il primo motivo di ricorso è fondato posto che la commissione tributaria regionale della Liguria ha eluso il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, dando una motivazione che si risolve in espressioni di condivisibilità e di conferma della pronuncia di primo grado, dalle quali non emerge alcuna valutazione critica della pronuncia stessa rispetto alle censure formulate dalla Agenzia nell'atto di appello e relative sia alla incoerenza dell'annullamento totale dell'avviso rispetto alla contestazione sollevata dalla contribuente solo riguardo ai costi da operazioni con soggetti di Paesi a fiscalità agevolata sia alla errata applicazione della normativa relativa a tali operazioni, contenuta nella L. n. 296 del 2006, art. 1, commi 302 e 303.
5. Il primo motivo di ricorso va dunque accolto e, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio della causa alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione, per nuovo esame della fattispecie.
6. La commissione dovrà decidere delle spese anche del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Liguria, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 7 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 17 luglio 2018
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