Cassazione, sentenza n. 20104 del 30/07/2018
Sentenza n. 20104 del 30/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20104
- Data
- 30/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva una cartella notificata alla socia illimitatamente responsabile per sanzioni IVA dovute dalla società, dopo il giudicato sull’atto impositivo e l’infruttuosa escussione del patrimonio sociale. La Cassazione ha affermato che il credito consacrato dal giudicato è soggetto alla prescrizione decennale, non al termine decadenziale previsto per l’esecuzione dell’atto amministrativo, e che il socio può essere chiamato a risponderne dopo l’escussione sociale. Poiché le notifiche erano intervenute entro dieci anni, ha cassato la decisione e rigettato nel merito il ricorso originario.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
p.1. Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Polis s.p.a) propone ricorso per cassazione, sorretto da quattro motivi, avverso la sentenza indicata in epigrafe, emessa dalla CTR del Veneto, che ha accolto l'appello di Z.M. contro la sentenza di primo grado ed ha annullato la cartella notificata alla contribuente, nella sua qualità di socia della M. di F. & C. s.n.c., ritenendo la concessionaria decaduta dal potere di emetterla nel 2008 sulla scorta di una sentenza passata in giudicato il 30.11.1999, la quale si era pronunciata sulla legittimità del provvedimento di irrogazione di sanzioni IVA nei confronti della società, relative all'anno di imposta 1989.
La contribuente resiste con controricorso.
Il P.G. ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
Motivi della decisione
p. 2. In via preliminare, questa Corte deve disattendere l'istanza di rinvio della trattazione della controversia, presentata dalla contribuente, in considerazione di eventuali futuri provvedimenti legislativi, definiti "Pace fiscale", annunciati dal governo, il cui iter legislativo neppure ha avuto inizio.
p..3 Con il primo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 2291 e 2304 c.c., nonchè del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 90, censurando la sentenza impugnata per avere i giudici territoriali ritenuto fondata l'eccezione di decadenza ex art. 25 cit., sollevata dalla contribuente, benchè l'atto impositivo – emesso a seguito di sentenza della CTR di Venezia n. 205/1998, passata in giudicato il 30.11.1999 – fosse stato notificato già il 23.07.2001 alla società di persone, nei termini di cui alla norma citata, e da essa mai impugnato; osserva che solo dopo la preventiva escussione della società, non andata a buon fine, la cartella veniva notificata alla socia, attività in realtà superflua, atteso che per giurisprudenza costante è possibile agire nei confronti del socio solidalmente ed illimitatamente responsabile sulla scorta dell'originaria cartella notificata alla società di persone, reputandosi sufficiente, in questa ipotesi, la notifica al socio del solo avviso di mora.
p..4 Con la seconda censura, la ricorrente lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c., ritenendo che, laddove la sentenza della CTR dovesse essere interpretata nel senso che abbia pronunciato sulla decadenza della cartella notificata alla società, vizio mai dedotto dalla Z., il decidente avrebbe deciso ultrapetitum.
p..5 Con la terza censura si lamenta violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 21, 24 e 57, censurando la pronuncia impugnata per aver affermato l'intervenuta decadenza dal potere impositivo, benchè la relativa eccezione di decadenza sia stata formulata dalla Z. solo in secondo grado.
p..6 Con la quarta censura, la società di riscossione lamenta violazione e falsa applicazione dell'art. 25 cit., in quanto la cartella notificata alla socia, eventualmente fuori termine, era legittima, per l'inapplicabilità della disposizione in esame, in quanto la cartella era stata già tempestivamente notificata alla società, rispetto alla quale solo si poteva porre la questione dei termini.
p..7 In ordine logico vanno preliminarmente e congiuntamente esaminati il primo e l'ultimo motivo di ricorso, fra loro connessi, che sono fondati, assorbendo le altre censure.
I giudici di appello non si sono attenuti al principio giurisprudenziale affermato dalle sezioni unite di questa Corte (n. 25790 del 2009, che ha comportato il superamento del diverso orientamento espresso da Cass. n. 123331 del 2009) e reiteratamente ribadito dalle sezioni semplici (cfr., tra le tante, Cass. n. 21623 del 2015; n. 842 del 2014; n. 11941 del 2012; n. 5837 del 2011), secondo il quale, nel caso in cui un atto impositivo venga impugnato in sede giurisdizionale, il credito accertato nella sentenza che definisce l'impugnazione dell'atto impositivo, sia esso erariale o restitutorio del contribuente (cfr. Cass. n. 1967 del 2005; n. 21623 citata), soggiace al termine di prescrizione decennale di cui all'art. 2953 c.c., anche nel caso in cui l'accertamento riguardi sanzioni per violazioni tributarie (cfr. Cass. Sez. Un. citate). Hanno osservato le sezioni unite di questa corte nella citata sentenza – che, seppur pronunciata in materia di irrogazione delle sanzioni, contiene un principio chiaramente estensibile, per identità di ratio, a tutti i casi di riscossione a mezzo di cartella di pagamento conseguente ad atto impositivo confermato con sentenza passata in giudicato – che "il provvedimento del giudice che definisce la lite sull'accertamento, anche quando si limiti a riconoscere la legittimità dell'atto impositivo contestato, conferisce a questo il crisma della verifica giurisdizionale e gli effetti del giudicato non possono essere assimilati a quelli della mera acquiescenza amministrativa che si esaurisce nell'ambito del rapporto bilaterale (amministrativo) d'imposta".
p..8 In buona sostanza "in presenza del giudicato, non sono applicabili i termini di decadenza e/o di prescrizione che scandiscono i tempi dell'azione amministrativa/tributaria, ma soltanto il termine di prescrizione generale previsto dall'art. 2953 c.c." (Cass. sez. un. citate) perchè il titolo della pretesa tributaria cessa di essere l'atto (che, essendo stato tempestivamente impugnato, non è mai divenuto definitivo) e diventa la sentenza che, pronunciando sul rapporto, ne ha confermato la legittimità. Da ciò discende l'inapplicabilità, alla riscossione dei crediti erariali accertati con sentenza passata in giudicato, del termine di decadenza di cui all'art. 17 (ora trasfuso nell'art. 25) del D.P.R. n. 602 del 1973, giacchè tale termine concerne la messa in esecuzione dell'atto amministrativo e presidia la esigenza di certezza dei rapporti giuridici e l'interesse del contribuente alla predeterminazione del tempo di soggezione all'iniziativa unilaterale dell'ufficio (cfr. Cass. n. 11867/2018; n. 16730/2016; n. 21623 del 2015).
Del resto, la responsabilità solidale ed illimitata del socio, prevista dall'art. 2291 c.c., comma 1, per i debiti della società in nome collettivo, opera in assenza di un'espressa previsione derogativa, anche per i rapporti tributari, con riguardo alle obbligazioni dagli stessi derivanti. Il socio, quindi, pur essendo privo della qualità di obbligato, e come tale estraneo agli atti impositivi rivolti alla formazione del titolo nei confronti della società, resta sottoposto, a seguito dell'iscrizione a ruolo a carico di quest'ultima, all'esazione del debito, alla condizione, posta dall'art. 2304 c.c., che il creditore non abbia potuto soddisfarsi sul patrimonio della società. Pertanto "una volta escusso inutilmente il patrimonio sociale, legittimamente può essere chiamato a rispondere il socio, senza che risulti necessaria la notificazione dell'avviso di accertamento, rimasto inoppugnato, nè quella della cartella di pagamento, rimasta inadempiuta, bastando la notificazione del solo avviso di mora, il quale svolge in tal caso una funzione secondaria di atto equivalente a quelli d'imposizione, oltre a quella primaria di atto equivalente al precetto nell'esecuzione forzata, con la conseguenza che contro di esso il socio può ricorrere ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3, ultimo periodo, impugnando congiuntamente gli atti presupposti" (Cass. nn. 10584/07, 20704/2014).
Nel caso in esame, la cartella è stata notificata alla società nel 2001 e poi alla socia nell'anno 2008 e, dunque, in entrambi i casi, nel termine decennale di cui all'art. 2953 c.c., in quanto la sentenza che ha rigettato il ricorso della s.n.c. di cui Z. è socia è passata in giudicato nel novembre 1999.
p..9 All'accoglimento dei motivi di ricorso in esame conseguono la cassazione della sentenza e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la decisione della causa nel merito, a norma dell'art. 384 c.p.c., comma 2, con rigetto dell'originario ricorso della contribuente.
p..10 Le spese dei giudizi di merito vanno compensate in considerazione dell'evoluzione giurisprudenziale, mentre le spese del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– Accoglie il primo ed il quinto motivo di ricorso, assorbiti gli altri motivi;
– cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso della contribuente;
Compensa le spese del giudizio di merito;
– Condanna la contribuente alla refusione delle spese del giudizio di legittimità sostenute dalla società di riscossione, che si liquidano in Euro 2.500,00, oltre rimborso forfettario, Iva e C.p.a come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria della Corte di Cassazione, il 5 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018
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