Cassazione, sentenza n. 20107 del 30/07/2018
Sentenza n. 20107 del 30/07/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20107
- Data
- 30/07/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La CTR aveva annullato recuperi relativi a costi di manutenzione di autoveicoli, provvigioni ad agenti e ricavi da vendite a una società consorella, valorizzando fatture e regolarità contabile. La Corte ha confermato che, per i servizi di manutenzione, la fattura doveva indicare natura, qualità e quantità della prestazione, non necessariamente il singolo veicolo; ha invece censurato il riconoscimento delle provvigioni, poiché le scritture contabili fanno prova contro l’imprenditore, non a suo favore, e mancava adeguata motivazione sull’esistenza dei rapporti con gli agenti. Rigettate le altre censure, ha cassato limitatamente alle provvigioni e rinviato alla CTR.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. La commissione tributaria regionale della Puglia, con sentenza in data 25 agosto 2010, confermando la decisione di primo grado, dichiarava illegittimi gli avvisi di accertamento relativi ad Irap, Ires e Iva per l'anno 2004, notificati dalla Agenzia delle Entrate alla srl XXXX , per recuperare a tassazione costi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, provvigioni pagate ad agenti e ricavi derivati dalla vendita di materiali a società "consorella".
2. La commissione affermava che il recupero a tassazione dei costi per manutenzione e riparazione era ingiustificato in quanto, da un lato, dalla contabilità della contribuente risultava che la stessa possedeva autoveicoli strumentali all'attività d'impresa, che il fornitore aveva emesso fattura nei confronti della società e che la fattura era stata pagata ed in quanto, dall'altro lato, la fattura, contrariamente a quanto sostenuto d'ufficio, era da ritenersi valida e regolare sebbene non indicasse le vetture a cui ricondurre i costi in questione; affermava che il recupero a tassazione delle provvigioni, fondato dall'ufficio sul fatto che la società non aveva esibito "alcun contratto o mandato di rappresentanza" era ingiustificato in quanto la correttezza e completezza della contabilità garantivano la riferibilità delle provvigioni all'attività dell'impresa; affermava infine che il recupero a tassazione di ricavi derivati dalla vendita di materiali a società "consorella" e quantificati dall'ufficio applicando una maggiorazione del 12% rispetto al prezzo di acquisto, era ingiustificato dovendosi ritenere conforme alla legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9) la vendita alla società "consorella" per un prezzo uguale a quello di acquisto ed essendo la suddetta maggiorazione incomprensibile.
2. La Agenzia delle Entrate ricorre per la cassazione della sentenza della commissione tributaria regionale, sulla base di tre motivi.
3. La parte intimata resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la prima affermazione della commissione, siccome violativa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 e art. 2697 c.c. e immotivata.
2. Con il secondo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la seconda affermazione della commissione, siccome violativa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109, artt. 2697 e 2709 c.c. e immotivata.
3. Con il terzo motivo di ricorso, la Agenzia delle Entrate censura la terza affermazione della commissione, siccome violativa del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9, art. 2697 c.c. e D.P.R. n. 600 del 1973, art. 37 bis.
4. In primo motivo di ricorso è infondato: esso, al di là dell'improprio richiamo al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 109 (che detta norme generali sui componenti del reddito d'impresa in materia di imposte sui redditi), non involge il rilievo della commissione, conforme al disposto del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 21 (secondo cui "la fattura deve contenere la indicazione…(della) natura, qualità e quantità dei beni e dei servizi formanti oggetto dell'operazione", ossia la natura o tipologia dei servizi e non, quindi, in caso di servizi di manutenzione e riparazione di autoveicoli, anche il veicolo oggetto degli interventi manutentivi o riparatori) e sufficiente ad invalidare l'unica ragione addotta dalla Agenzia per recuperare a tassazione i costi in parola (essere le fatture prive della indicazione degli autoveicoli di riferimento con conseguente impossibilità di riferire i costi all'attività d'impresa della società contribuente).
5. Il secondo motivo di ricorso è fondato: a fronte della contestazione sollevata dalla Agenzia relativamente a costi per provvigioni portati in deduzione dalla contribuente in assenza di prova dell'esistenza di "contratti o mandati conferiti all'agente", la commissione, conferendo decisivo rilievo alla regolarità della contabilità, ha violato l'art. 2709 c.c. (secondo cui i libri e le altre scritture contabili delle imprese soggette a registrazione fanno prova contro, non a favore dell'imprenditore) e non ha dato una sufficientemente motivazione del perchè ha ritenuto la contestazione ingiustificata.
6. Il terzo motivo veicola una censura inammissibile perchè avente ad oggetto esclusivamente la parte della sentenza impugnata in cui è detto che la vendita di materiali alla società "consorella" al prezzo di acquisto è conforme alla legge (D.P.R. n. 917 del 1986, art. 9) e non anche la parte, di per sè idonea a giustificare l'annullamento del recupero a tassazione dei ricavi derivanti da tale vendita, in cui è detto che la maggiorazione del 12% è incomprensibile.
7. In conclusione, il secondo motivo di ricorso va accolto, il primo e il terzo vanno rigettati, la sentenza impugnata deve essere cassata in riferimento al motivo accolto e la causa deve essere rinviata alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione, per nuovo esame nonchè per la liquidazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
la Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigetta il primo e il terzo motivo, cassa la sentenza impugnata in riferimento al motivo accolto, rinvia la causa, anche per le spese, alla commissione tributaria regionale della Puglia, in diversa composizione.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 9 luglio 2018.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2018
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