Cassazione, ordinanza n. 20700 del 09/08/2018
Ordinanza n. 20700 del 09/08/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 20700
- Data
- 09/08/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
In una controversia civile sulla dedotta simulazione o inefficacia revocatoria della vendita di un appartamento, il ricorrente chiedeva una diversa valutazione degli atti e delle prove già esaminati nei gradi di merito. La Cassazione ha rilevato che il ricorso non riproduceva né localizzava puntualmente i documenti richiamati e formulava censure motivazionali oltre i limiti dell’omesso esame di un fatto storico decisivo. Poiché il giudizio di legittimità non consente una nuova lettura del materiale probatorio, il ricorso è stato dichiarato inammissibile.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
Con sentenza del 5/5/2016 la Corte d'Appello di Lecce ha respinto il gravame interposto dal sig. C.P.G. in relazione alla pronunzia trib. Lecce n. 308/2010, di rigetto della domanda proposta nei confronti dei sigg. M.F.L., P.V.V. e Ma.Ro.Ma. – questi ultimi nella qualità di genitori esercenti la potestà sulla figlia minore P.L. – di accertamento della nullità o declaratoria di inefficacia ex art. 2901 c.c. della compravendita a rogito notaio C., del 3/11/2003 avente ad oggetto l'appartamento sito in (——), dal M. venduto alla predetta minore.
Avverso la suindicata pronunzia della corte di merito il C. propone ora ricorso per cassazione, affidato a 2 motivi, illustrati da memoria.
Resiste con controricorso il M.F.L..
Gli altri intimati non hanno svolto attività difensiva.
Motivi della decisione
Va pregiudizialmente rigettata l'eccezione di improcedibilità del ricorso sollevata dal ricorrente nella memoria ex art. 378 c.p.c. Va al riguardo osservato che, come le Sezioni Unite di questa Corte hanno avuto modo di porre in rilievo, nei casi di notifica non andata a buon fine per ragioni non imputabili al notificante, questi, appreso dell'esito negativo, per conservare gli effetti collegati alla richiesta originaria deve riattivare il processo notificatorio con immediatezza e svolgere con tempestività gli atti necessari al suo completamento, ossia senza superare il limite di tempo pari alla metà dei termini indicati dall'art. 325 c.p.c., salvo circostanze eccezionali di cui sia data prova rigorosa.
Orbene, pur difettando la produzione in atti dell'avviso di ricevimento della notificazione del controricorso – effettuata a mezzo posta con consegna all'ufficiale giudiziario della Corte di Appello di Lecce avvenuta il 9/9/2016 – il controcorrente si è nel caso tempestivamente attivato provvedendo alla rinotifica a mezzo pec di tale atto in data 26/9/2016, e pertanto tempestivamente alla stregua del suindicato principio enunziato dalle Sezioni Unite.
Con il 1 motivo il ricorrente denunzia "violazione e falsa applicazione" degli artt. 1414 e 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Con il 2 motivo denunzia "violazione e falsa applicazione" dell'art. 2901 c.c., in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3; nonchè "omessa, insufficiente e contraddittoria" motivazione su punto decisivo della controversia, in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
Il ricorso è inammissibile.
Esso risulta formulato in violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, atteso che il ricorrente pone a suo fondamento atti o documenti del giudizio di merito (es., l'atto di citazione, l'"atto di vendita per notar C. del 3/11/2003, repertorio n. (——)", il "certificato rilasciato dalla Conservatoria dei Registri Immobiliari", l'"interrogatorio del convenuto M.L.", l'"interrogatorio della convenuta Ma.Ro.", l'"interrogatorio del convenuto P.V.", la "deposizione del teste T. la "deposizione del teste M.V.", l'atto di citazione in appello) limitandosi meramente a richiamarli, senza invero debitamente – per la parte d'interesse in questa sede – riprodurli nel ricorso ovvero puntualmente indicare in quale sede processuale, pur individuati in ricorso, risultino prodotti, laddove è al riguardo necessario che si provveda anche alla relativa individuazione con riferimento alla sequenza dello svolgimento del processo inerente alla documentazione, come pervenuta alla Corte di Cassazione, al fine di renderne possibile l'esame (v., da ultimo, Cass., 16/3/2012, n. 4220), con precisazione (anche) dell'esatta collocazione nel fascicolo d'ufficio o in quello di parte, rispettivamente acquisito o prodotto in sede di giudizio di legittimità (v. Cass., 23/3/2010, n. 6937; Cass., 12/6/2008, n. 15808; Cass., 25/5/2007, n. 12239; Cass., 6/11/2012, n. 19157), la mancanza anche di una sola di tali indicazioni rendendo il ricorso inammissibile (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 19/4/2016, n. 7701).
A tale stregua, l'odierno ricorrente non deduce le formulate censure in modo da renderle chiare e intellegibili in base alla lettura del ricorso, non ponendo questa Corte nella condizione di adempiere al proprio compito istituzionale di verificarne il relativo fondamento (v. Cass., 18/4/2006, n. 8932; Cass., 20/1/2006, n. 1108; Cass., 8/11/2005, n. 21659) sulla base delle sole deduzioni contenute nel medesimo (v. Cass., 24/3/2003, n. 3158; Cass., 3/8/2003, n. 12444; Cass., 1/2/1995, n. 1161).
Non sono sufficienti affermazioni – come nel caso – apodittiche, non seguite da alcuna dimostrazione (v. Cass., 21/8/1997, n. 7851).
Deve ulteriormente porsi in rilievo che in entrambi i motivi il ricorrente inammissibilmente prospetta (anche) doglianze di vizi di motivazione al di là dei limiti consentiti dalla vigente formulazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, (v. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053), nel caso ratione temporis applicabile, sostanziandosi il vizio di motivazione denunciabile con ricorso per cassazione solamente nell'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, dovendo riguardare un fatto inteso nella sua accezione storico fenomenica, e non anche come nella specie l'omessa, la contraddittorietà o l'insufficienza della motivazione nonchè l'omesso e a fortiori erroneo esame di determinati elementi probatori (es., le "prove documentali" e le "prove testimoniali") (cfr. Cass., Sez. Un., 7/4/2014, n. 8053 e, da ultimo, Cass. 29/9/2016, n. 19312).
Emerge evidente, a tale stregua, come lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, le deduzioni del ricorrente, oltre a risultare formulate secondo un modello difforme da quello delineato all'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, in realtà si risolvono nella mera doglianza circa la dedotta erronea attribuzione da parte del giudice del merito agli elementi valutati di un valore e di un significato difformi dalle loro aspettative (v. Cass. 20/10/2005, n. 20322), e nell'inammissibile pretesa di una lettura dell'assetto probatorio diversa da quella nel caso operata dai giudici di merito (cfr. Cass., 18/4/2006; n. 8932).
Per tale via in realtà sollecita, cercando di superare i limiti istituzionali del giudizio di legittimità, un nuovo giudizio di merito, in contrasto con il fermo principio di questa Corte secondo cui il giudizio di legittimità non è un giudizio di merito di terzo grado nel quale possano sottoporsi all'attenzione dei giudici della Corte di Cassazione elementi di fatto già considerati dai giudici di merito, al fine di pervenire ad un diverso apprezzamento dei medesimi (cfr, Cass., 14/3/2006, n. 5443).
Le spese, liquidate come in dispositivo in favore del controricorrente Mangione, seguono la soccombenza.
Non è viceversa a farsi luogo a pronunzia in ordine alle spese del giudizio di cassazione in favore degli altri intimati, non avendo i medesimi svolto attività difensiva.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 2.800,00, di cui 2.600,00 per onorari, oltre a spese generali ed accessori come per legge, in favore del controricorrente.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 22 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 agosto 2018
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