Cassazione, sentenza n. 23268 del 27/09/2018

Sentenza n. 23268 del 27/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
23268
Data
27/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava il diniego della definizione automatica per gli anni 1997-2001, motivato dall’Agenzia con la ritenuta insussistenza dello status di ente non commerciale e con la qualificazione dell’associazione come società di fatto. La Cassazione rileva d’ufficio che l’accertamento unitario, coinvolgendo la società di fatto e i soci su elementi comuni, imponeva il litisconsorzio necessario, esteso anche ai profili IRAP e, nella fattispecie inscindibile, IVA. Dichiara quindi nullo l’intero giudizio, cassa la sentenza e rinvia al giudice provinciale per integrare il contraddittorio e riesaminare l’impugnazione.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. L' Associazione Sportiva Dilettantistica M. in liquidazione propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, depositata il 28 aprile 2010, che, in accoglimento dell'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate, ha dichiarato legittimo il rigetto dell'istanza di definizione automatica avanzata dalla contribuente ai sensi dell'art. 9, l. 27 dicembre 2002, n. 289, relativamente agli anni dal 1997 al 2001.

2. Dall'esame della sentenza impugnata si evince che l'Ufficio aveva respinto l'istanza di condono in considerazione della inesistenza dello status di ente non commerciale in capo all'associazione.

2.1. Il giudice di appello, disattendendo le valutazioni del giudice di primo grado, ha ritenuto legittimo il diniego opposto dall'Ufficio, avuto riguardo al fatto che l'associazione, sin dall'inizio dello svolgimento della sua attività, non aveva lo status di ente non commerciale in capo all'associazione e che la effettività dello status fiscale dichiarato nell'istanza di condono, non sussistente nel caso in esame, costituiva requisito essenziale per l'applicazione della norma agevolativa.

3. Il ricorso è affidato a nove motivi

4. Resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate.

5. La ricorrente deposita memoria ex art 372.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Occorre preliminarmente rilevare che il presente giudizio risulta essere incardinato, sin dal suo primo grado di giudizio, tra la sola Associazione, quale parte contribuente, e l'Agenzia delle Entrate, senza che, dunque, allo stesso abbiano preso parte coloro che, secondo la ricostruzione dei fatti operata dall'Ufficio con l'atto impositivo impugnato, avrebbero rivestito la qualità di soci della società di fatto in cui si identificherebbe l'Associazione medesima.

Orbene, è principio consolidato quello per cui l'unitarietà dell'accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui all'art. 5, d.p.r. 22 dicembre 1986, n. 917, e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascun socio, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da uno dei soci o dalla società riguarda inscindibilmente sia la società che tutti i soci – salvo il caso in cui questi prospettino questioni personali -, sicché tutti questi soggetti devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni soltanto di essi (cfr., per tutte, Cass., sez. un., 2008, n. 14815).

Siffatta controversia, infatti, non ha ad oggetto una singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell'obbligazione dedotta nell'atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario.

Ne consegue che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati impone l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546 (salva la possibilità di riunione ai sensi del successivo art. 29), ed il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio (cfr., altresì, da ultimo, Cass., ord., 28 febbraio 2018, n. 4580; Cass., ord., 22 gennaio 2018, n. 1472).

1.1.Il litisconsorzio necessario dei soci sussiste anche nel giudizio di accertamento dell'i.r.a.p. dovuta dalla società (così, Cass., sez. un., 20 giugno 2012, n. 10145).

Sebbene non vi sia litisconsorzio necessario nelle cause in materia di i.v.a., qualora l'Agenzia, come nel caso in esame, abbia contestualmente proceduto, con un unico atto, ad accertamenti ai fini delle imposte dirette, i.v.a. ed i.r.a.p., fondati su elementi comuni, il profilo dell'accertamento impugnato concernente l'imponibile i.v.a., che non sia suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae neanche esso al vincolo necessario del simultaneus processus per l'inscindibilità delle due situazioni (Cass. 30 dicembre 2015, n. 26071; Cass. 21 ottobre 2015, n. 21340).

1.2. Il litisconsorzio necessario sussiste anche quando, come nel caso in esame, la controversia verte (anche) sulla configurabilità o meno di una società di fatto, venendo in rilievo non solo nelle ipotesi espressamente previste dalla legge, ma anche in tutti i casi in cui, per la particolare natura o configurazione del rapporto giuridico dedotto in giudizio e per la situazione strutturalmente comune ad una pluralità di soggetti, la decisione non possa conseguire il proprio scopo se non sia resa nei confronti di tutti questi soggetti (cfr. Cass. 25 giugno 2014, n. 14387).

1.3. Non vi è, infine, evidenza del fatto che gli avvisi di accertamento siano stati impugnati (anche) da parte di tutti i soci per cui difettano i presupposti per l'ipotetica operatività dell'istituto della riunione.

1.4. Conclusivamente, va dichiarata nella specie la nullità dell'intero giudizio di merito, con cassazione dell'impugnata sentenza e rimessione delle parti avanti al giudice di primo grado, che dovrà disporre l'integrazione del contraddittorio ai sensi dell'art. 14, d.lgs. n. 546 del 1992, procedere a nuovo esame dell'impugnazione originaria.

2. Appare opportuno, anche in considerazione del consolidamento del richiamato orientamento giurisprudenziale solo successivamente all'introduzione del ricorso originario, disporre l'integrale compensazione tra le parti delle spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte dichiara la nullità dell'intero giudizio; cassa la sentenza impugnata e dispone la rimessione degli atti alla Commissione tributaria provinciale di Roma, in diversa composizione; compensa integralmente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 22 maggio 2018.

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