Cassazione, sentenza n. 23498 del 28/09/2018

Sentenza n. 23498 del 28/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
23498
Data
28/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La contribuente aveva impugnato una cartella relativa alla plusvalenza da cessione di un terreno edificabile, deducendo questioni attinenti alla pretesa già contenuta nell’avviso di accertamento; la CTR aveva reputato quest’ultimo non notificato e annullato la cartella. La Cassazione afferma che, nella notificazione per irreperibilità relativa, la procedura si perfeziona con la ricezione della raccomandata informativa o, comunque, dopo dieci giorni dalla spedizione, qui documentata. Divenuto definitivo l’avviso non impugnato, le contestazioni sul merito erano precluse: la Corte cassa la sentenza e dichiara inammissibile il ricorso originario.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

F. A. proponeva ricorso avverso la cartella di pagamento relativa alla somma dovuta a titolo di maggiore Irpeg per plusvalenza conseguita a mezzo vendita di un terreno edificabile effettuato nell'anno di imposta 2002.

Con sentenza n. 78 del 2009 la Commissione tributaria provinciale di Genova dichiarava inammissibile il ricorso perché proposto per vizi non propri della cartella ma attinenti al prodromico avviso di accertamento non impugnato dalla ricorrente.

F. A. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che, con la sentenza n. 60 del 25. 5. 2010, riteneva "non avvenuta" la previa notifica dell'avviso di accertamento, reputava infondata la pretesa impositiva ed annullava la cartella impugnata. Avverso la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione sulla base di sette motivi.

F. A. resiste con controricorso e chiede in via preliminare di dichiarare inammissibile il ricorso per mancata esposizione dei fatti di causa o per difetto di autosufficienza dei motivi.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente la Corte ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso per mancanza del requisito della esposizione sommaria dei fatti di causa, richiesto dall'art. 366 comma primo n. 3 cod. proc. civ. .

Vero che nel presente ricorso l'esposizione sommaria dei fatti di causa, necessaria ai fini dell'apprezzamento dei vizi di legittimità dedotti con il ricorso per cassazione, è stata sostituita dalla riproduzione degli atti del procedimento (avviso di accertamento, ricorso introduttivo, controdeduzioni della Agenzia delle Entrate, motivi aggiunti, sentenza della Commissione tributaria provinciale, atto di appello della contribuente, controdeduzioni della Agenzia delle Entrate, sentenza della Commissione tributaria regionale), secondo la tecnica cosiddetta dell'assemblaggio, normalmente ritenuta inidonea a perfezionare il requisito della esposizione riassuntiva e mirata dei (soli) fatti di causa rilevanti ai fini del giudizio di legittimità (in tal senso Sez. U, Sentenza n. 5698 del 11/04/2012; ma sulla possibilità di ritenere egualmente ammissibile il ricorso in caso di facile espunzione dei documenti integralmente riprodotti, con residua possibilità di ritenere autosufficienti i singoli motivi di ricorso, si veda Sez. 5, Sentenza n. 18363 del 18/09/2015).

Tuttavia, avuto riguardo all'oggetto del presente ricorso per cassazione, incentrato sulla denuncia di erroneità in diritto della declaratoria di invalidità della notificazione del prodromico avviso di accertamento contenuta nella sentenza impugnata, trascritta nel ricorso per cassazione, si può ritenere che, nel caso specifico, la Corte sia posta nelle condizioni di avere sufficiente contezza dei fatti processuali rilevanti per lo scrutinio dei motivi di ricorso per cassazione.

1. Primo motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. e 60 del d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600/73 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ", nella parte in cui la C. T. R. ha ritenuto che l'avviso di accertamento non fosse stato validamente notificato.

2. Secondo motivo: "Violazione e falsa applicazione dell'art. 140 cod. proc. civ. e 60 del DPR 600/73 e 291 cod. proc. civ. in combinato disposto in relazione all'art. 360 n. 3 cod. procciv. ", nella parte in cui ha ritenuto che il pervenire dell'avviso di deposito nella sfera di conoscibilità del destinatario sia condizione di esistenza della notifica.

3. Terzo motivo: "Motivazione omessa su fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. " nella parte in cui la C. T. R non ha esaminato la relata di notifica dell'avviso di accertamento prodotta dall'Ufficio.

4. Quarto motivo: "Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. " nella parte in cui la C. T. R non ha considerato ritualmente spedita la raccomandata contenente l'avviso di deposito dell'atto di accertamento.

5. Quinto motivo: "Motivazione insufficiente su fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. " in riferimento alla medesima circostanza indicata nel precedente motivo di ricorso.

6. Sesto motivo: " Violazione e falsa applicazione artt. 67 e 61 DPR 917/86 e 35 d.l. 233/06 in relazione all'art. 360 n. 3 cod. proc. civ. ", nella parte in cui la C. T. R ha ritenuto la non imponibilità della plusvalenza per mancanza della edificabilità in concreto poiché non erano stati adottati gli strumenti urbanistici attuativi.

7. Settimo motivo: "Motivazione su fatto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ", nella parte cui la C. T. R. ha omesso di esaminare il fatto decisivo che il terreno oggetto di compravendita era inserito nel piano urbanistico generale come edificabile. I primi due motivi di ricorso, conformi al principio di autosufficienza, sono fondati e comportano l'assorbimento delle restanti censure.

Dalla motivazione della sentenza impugnata risulta che la C. T. R. non dubita della ritualità degli adempimenti effettuati dal messo notificatore a norma dell'art. 140 cod. proc. civ. , in caso di irreperibilità relativa del destinatario, relativi all'avvenuto deposito dell'atto di accertamento presso la casa comunale ed alla affissione dell'avviso di deposito alla porta della abitazione della contribuente, (attestati nelle relata di notificazione), ma "considera come non avvenuta" la notificazione non essendovi prova che la lettera raccomandata con la quale il messo notificatore deve informare il destinatario, temporaneamente irreperibile, dell'avvenuto deposito dell'atto presso la casa comunale "sia pervenuta nella sfera di conoscibilità della Sig. ra Ferrarese"; a sostegno della propria affermazione il giudice di appello adduce, tra l'altro, l'intervenuta pronuncia della Corte cost. n. 3 del 2010 che ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale dell'art. 140 cod. proc. civ. .

La motivazione del giudice di appello è giuridicamente errata proprio in base alla citata sentenza n. 3 del 2010 della Corte cost. che, estendendo alla notificazione effettuata direttamente dall'ufficiale giudiziario (o da altro agente notificatore), la disciplina prevista dall'art. 8 della legge n. 890 del 1982 per la notificazione effettuata dall'ufficiale giudiziario a mezzo del servizio postale, ha modificato l'art. 140 cod. proc. civ. stabilendo che la notifica non si perfeziona all'atto della spedizione della raccomandata informativa, ma nel momento successivo costituito dalla ricezione della raccomandata da parte del destinatario o "comunque" decorsi dieci giorni dalla relativa spedizione.

Nel caso in esame vi è agli atti la busta della lettera e l'avviso di spedizione (riprodotti nello stesso ricorso per cassazione) attestanti l'avvenuta spedizione della raccomandata con l'indicazione del relativo numero, della data di spedizione (18.9.2007) e dell'indirizzo della contribuente alla quale è stata inviata, con la conseguenza che , anche se la destinataria non ha provveduto al ritiro, il procedimento notificatorio si è perfezionato ex lege con la decorrenza del termine di dieci giorno dalla avvenuta spedizione.

Dalla sentenza impugnata risulta che la contribuente aveva proposto ricorso senza dedurre alcun vizio proprio della cartella impugnata, ma formulando unicamente censure attinenti alla fondatezza della pretesa impositiva, precluse dalla definitività del prodromico atto di accertamento per mancata impugnazione ( come correttamente rilevato dal giudice di primo grado).

La sentenza impugnata deve pertanto essere cassata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa deve essere decisa nel merito con la dichiarazione di inammissibilità di ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

Spese regolate come da dispositivo.

P. Q. M.

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito dichiara inammissibile il ricorso introduttivo della contribuente.

Compensa le spese relative ai gradi di merito; condanna la controricorrente al rimborso, in favore della Agenzia delle Entrate, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro cinquemila oltre eventuali spese prenotate a debito.

Così deciso il 14. 6. 2018

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