Cassazione, sentenza n. 23499 del 28/09/2018

Sentenza n. 23499 del 28/09/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
23499
Data
28/09/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un medico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale aveva dichiarato ma non versato l’IRAP; impugnata la cartella da controllo automatizzato, la CTR aveva escluso l’autonoma organizzazione. La Cassazione chiarisce che chi ritratta l’assoggettamento indicato nella propria dichiarazione deve provare l’assenza del presupposto impositivo, ma rileva che il giudice d’appello non aveva invertito tale onere: aveva valutato spazi e attrezzature minimi, capitali non ingenti e un solo dipendente part-time. Trattandosi di apprezzamento di merito adeguatamente motivato, il ricorso dell’Agenzia è rigettato.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

A norma dell'art. 36 bis d. P. R. 29 settembre 1973 n. 600 l'Agenzia delle Entrate procedeva al controllo automatizzato della dichiarazione dei redditi anno di imposta 2004 presentata da N. G., medico generico convenzionato con il Servizio sanitario nazionale, verificando che il contribuente non aveva versato l'Irap esposta in dichiarazione pari ad euro 12.523. Seguiva la notificazione della cartella di pagamento. Contro la cartella N. G. proponeva ricorso alla Commissione tributaria provinciale di Vicenza che lo rigettava con sentenza n. 130 del 2008.

N. G. proponeva appello alla Commissione tributaria regionale che lo accoglieva con sentenza n. 37 del 4. 6. 2010, sul rilievo che il contribuente non si era avvalso, per la produzione del reddito professionale, di una struttura autonomamente organizzata.

Contro la sentenza di appello l'Agenzia delle Entrate propone tre motivi di ricorso per cassazione.

N. G. resiste con controricorso. Deposita memoria.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Preliminarmente deve essere rigettata la richiesta del Procuratore generale di dichiarare inammissibile il ricorso per violazione del principio di autosufficienza ai sensi dell'art. 366 comma primo n. 6 cod. proc. civ. . , avendo la ricorrente indicato il documento ( quadro RE della dichiarazione dei redditi ) sul quale è basata la censura di vizio della motivazione.

Il ricorso, ammissibile, è infondato.

1. Primo motivo: "Nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 cod. proc. civ. in relazione all'art. 360 cod. proc. civ. n. 4", nella parte in cui la C. T. R. non ha esaminato l'eccezione preliminare svolta dalla Agenzia delle Entrate che aveva allegato il proprio difetto di legittimazione passiva "dichiarando di non accettare il contraddittorio sulle questioni attinenti ai vizi propri della cartella impugnata".

Premesso che il contribuente ha proposto appello sia nei confronti di Equitalia che della Agenzia delle Entrate , entrambe costituitesi in giudizio, il motivo è inammissibile per carenza di interesse. Come risulta dalla motivazione della sentenza impugnata, e come affermato dalla Corte di Cassazione – copia non ufficiale stessa ricorrente, l'Agenzia delle Entrate ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva con riferimento ai vizi relativi alla regolarità della notifica della cartella, mentre ha (doverosamente) accettato il contraddittorio e concluso nel merito con riferimento alla contestazione del presupposto della pretesa impositiva costituito dalla sussistenza della autonoma organizzazione.

Poiché la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello nel merito, per mancanza del presupposto della autonoma organizzazione, l'Agenzia delle Entrate non ha interesse a dolersi della mancata pronuncia in ordine alla dedotta carenza di legittimazione passiva con riferimento ai diversi vizi di notifica della cartella, rigettati dal giudice di appello.

2. Secondo motivo:"Violazione e falsa applicazione dell'art. 2697 cod. civ. comma 1 in relazione all'art. 360 comma 1 n. 3 cod. proc. civ. " poiché la C. T. R. non ha applicato il principio secondo cui era onere del contribuente dimostrare l'inesistenza della autonoma organizzazione.

Il motivo è infondato. Questa Corte ha affermato che, in tema di IRAP, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dall'Amministrazione finanziaria ex art. 36-bis del d. P. R. n. 600 del 1973, spetta al contribuente, che "ritratta" la propria originaria dichiarazione circa l'assoggettamento all'Irap, fornire la prova, in applicazione dell'art. 2697 c. c. , del fatto impedivo dell'obbligazione tributaria (asserita mancanza dell'autonoma organizzazione), determinandosi, altrimenti, un'irrazionale disparità di trattamento tra coloro che chiedono il rimborso di un'imposta versata e non dovuta, onerati di fornire la prova del diritto alla restituzione, e coloro che, dopo essersi dichiarati soggetti all'imposta ed averne indicato l'ammontare in dichiarazione, ne omettono il versamento (Sez. 5 , Sentenza n. 27127 del 28/12/2016). Tuttavia, nel caso in esame, il giudice di appello non ha operato alcuna inversione dell'onere della prova, ma ha ritenuto che, dalla documentazione presente negli atti di causa, risultasse provato che il contribuente aveva esercitato l'attività di medico convenzionato con il SSN senza l'ausilio di una struttura organizzata autonoma.

3. Terzo motivo:"Insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio in relazione all'art. 360 n. 5 cod. proc. civ. ", poiché "la sintetica motivazione appare inadeguata rispetto alla portata della questione inerente la sussistenza o meno dei presupposti impositivi ai fini Irap".

Il motivo è inammissibile. Il giudice di appello ha ritenuto l'inapplicabilità dell'Irap avendo valutato le circostanze di fatto relative a "presenza di spazi ed attrezzature minimi, la mancanza di impiego di ingenti capitali,la presenza di un solo dipendente-part-time ed il rapporto di convenzione con il SSN". La motivazione soddisfa il requisito della sufficienza e il motivo di ricorso si risolve in censur di fatto con cui si prospetta una diversa valutazione delle risultanze probatorie, non ammessa nel giudizio di legittimità.

Spese liquidate come da dispositivo.

P. Q. M.

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente Agenzia delle Entrate al rimborso delle spese, in favore del controricorrente, liquidate in euro duemiladuecento oltre spese generali nella misura forfettaria del 15% ed accessori di legge.

Così deciso il 14. 6. 2016.

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.