Cassazione, sentenza n. 23995 del 03/10/2018

Sentenza n. 23995 del 03/10/2018

Tipologia
Sentenza
Numero
23995
Data
03/10/2018
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un avviso di accertamento IVA che aveva disconosciuto un credito riferito a una fattura per operazioni ritenute inesistenti, mentre la contribuente sosteneva che la precedente definizione automatica precludesse il recupero. Dopo l’esito favorevole in primo grado e contrario in appello, la società ha aderito alla definizione agevolata prevista dal d.l. n. 50 del 2017, pagando integralmente quanto dovuto. Preso atto anche dell’attestazione dell’Agenzia delle Entrate, la Cassazione ha dichiarato estinto il giudizio e compensato integralmente le spese.

Testo della pronuncia

C. Srl, incorporante della ICC Srl, impugnava l'avviso di accertamento per Iva per l'anno 2002 con cui l'Agenzia delle entrate, disconosciuto il credito d'imposta relativo ad una fattura perchè relativa ad operazioni inesistenti, recuperava gli imponibili e le imposte fino a concorrenza del crediti esposti in dichiarazione attesa la pregressa definizione automatica L. n. 289 del 2002, ex art. 9. La contribuente deduceva l'illegittimità dell'accertamento perchè precluso L. n. 289 del 2002, ex art. 9, comma 10.

L'impugnazione, accolta dalla Commissione tributaria provinciale di Roma, era respinta dal giudice d'appello.

La contribuente ricorre per cassazione con due motivi, cui resiste l'Agenzia delle entrate con controricorso.

Motivi della decisione

La società Como Srl quale incorporante della ICC Srl si è avvalsa della procedura di definizione agevolata di cui al D.L. n. 50 del 2017, art. 11 conv. con mod. dalla L. n. 96 del 2017, ed ha provveduto ad effettuare il pagamento integrale di quanto dovuto, come attestato anche dall'Agenzia delle entrate, che ha chiesto, con nota depositata il 30 marzo 2018, dichiararsi l'estinzione del giudizio. Le spese vanno integralmente compensate.

P.Q.M.

La Corte dichiara estinto il giudizio e compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, il 20 aprile 2018.

Depositato in Cancelleria il 3 ottobre

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