Cassazione, sentenza n. 29539 del 16/11/2018
Sentenza n. 29539 del 16/11/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 29539
- Data
- 16/11/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il giudice competente su un canone comunale relativo a impianti pubblicitari, dopo che il tribunale aveva dichiarato la giurisdizione tributaria e la corte d’appello aveva ravvisato sul punto un giudicato esterno. La Cassazione non ha esaminato nel merito la questione di giurisdizione: il ricorso del concessionario era stato notificato oltre il termine di sessanta giorni decorrente dalla notificazione della sentenza d’appello. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente alle spese e obbligo di versare l’ulteriore contributo unificato.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. La S. O. s.r.l. propose opposizione, dinanzi al tribunale di Foggia, avverso l'avviso di accertamento ad essa notificato dall'XXXX s.p.a. concessionaria del Comune di Foggia del servizio di accertamento, liquidazione e riscossione di tutte le entrate, tributarie e patrimoniali, dell'ente – a titolo di canone di concessione per gli impianti pubblicitari adibiti ad affissioni dirette, relativo all'anno 2007.
2. La S. O. s.r.l. propose identica opposizione anche davanti alla Commissione Tributaria Provinciale di Foggia.
3. Il tribunale adito dichiarò il proprio difetto di giurisdizione, ritenendo sussistere la giurisdizione del giudice tributario, in ragione della natura tributaria dell'anzidetto canone.
4. La Corte d'appello di Bari, con sentenza n. 1884 del 18 novembre 2014, ha rigettato il gravame proposto dall'XXXX s.p.a. ritenendo sussistente un vincolo di giudicato esterno formatosi, in punto di affermazione della giurisdizione tributaria, sia sulla sentenza resa dalla Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 53/26/11 quale giudice di appello contro la sentenza della Commissione Tributaria Provinciale di Foggia, sia sulla sentenza n. 756/07/14 resa da quest'ultima commissione, quale giudice della opposizione proposta dalla S. O. s.r.l. avverso l'intimazione di pagamento notificatale da XXXX s.r.l. sulla base del ricordato avviso di accertamento.
5. La sentenza della Corte di Appello di Bari è stata notificata dalla S. O. s.r.l. ad XXXX s.p.a. il giorno 13 dicembre 2014 e l'XXXX, con ricorso notificato alla S. O. s.r.l. e al Comune di Foggia il 4 marzo 2015, ne ha chiesto la cassazione per dedotto erroneità da contrasto con gli artt. 324 c.p.c. e 124 c.p.c. disp. att., nella parte in cui è stato ritenuto sussistente il sopradetto vincolo di giudicato esterno e conseguentemente dichiarata la giurisdizione tributaria.
7. La S. O. s.r.l. ha depositato controricorso illustrato con memoria; il Comune di Foggia non ha svolto difese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Va dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto il 4 marzo 2015 (v. relata di notifica alle parti intimate, in atti), perchè non tempestivo rispetto al termine di cui all'art. 325 c.p.c., comma 1, (60 giorni), decorrente, ai sensi dell'art. 326 c.p.c., dalla notifica della sentenza, avvenuta il 13 dicembre 2014 (v. documento 1 del fascicolo della S. O. s.r.l.).
5. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.
7. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere alla srl S. O. le spese del giudizio, liquidate in Euro 8275,82, oltre spese forfetarie e accessori di legge;
dà atto dell'obbligo, a carico della ricorrente, di pagare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
Così deciso in Roma, il 10 ottobre 2018.
Depositato in Cancelleria il 16 novembre 2018
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