Cassazione, sentenza n. 33227 del 21/12/2018
Sentenza n. 33227 del 21/12/2018
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 33227
- Data
- 21/12/2018
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente aveva ottenuto nei due gradi di merito il rimborso dell’imposta di registro proporzionale versata su una fusione per incorporazione, ritenuta non assoggettabile a tale imposizione. La Corte non esamina il merito fiscale: accerta che il ricorso dell’Agenzia delle Entrate è stato proposto oltre il termine decorrente dalla notificazione della sentenza regionale. Dichiara pertanto il ricorso inammissibile e condanna l’Amministrazione al rimborso delle spese processuali.
Testo della pronuncia
1. Banca P. P. soc. coop. A.r.l. ricorreva avverso il silenzio rifiuto serbato dall'agenzia delle entrate in ordine all'istanza di rimborso dell'imposta di registro corrisposta sull'atto di fusione tra la Banca P. P. Sud Puglia soc. coop. a.r.l. e la Banca P. di Lecce soc. coop. a.r.l.. Sosteneva la ricorrente l'inapplicabilità dell'imposta proporzionale di registro che pur era stata corrisposta. La commissione tributaria provinciale di Lecce accoglieva il ricorso con sentenza che era confermata dalla commissione tributaria regionale della Puglia, sezione staccata di Lecce, sul rilievo che l'atto di che trattasi costituiva fusione per incorporazione propria tale da comportare un effettivo trasferimento di capitali e che la normativa comunitaria nonchè le pronunce della corte di giustizia della comunità Europea e della corte suprema di cassazione erano nel senso della non assoggettabilità all'imposta proporzionale di registro di tale operazione.
2. Avverso la sentenza della CTR propone ricorso per cassazione l'agenzia delle entrate affidato a cinque motivi. Resiste con controricorso Banca P. P. soc. coop. a.r.l..
Motivi della decisione
1. Osserva la Corte che il ricorso è inammissibile in quanto proposto oltre il termine di cui all'art. 325 c.p.c., u.c.. Invero la sentenza della CTR risulta essere stata notificata a mezzo posta all'agenzia delle entrate in data 28 dicembre 2011, come si evince dalla cartolina di ricezione della raccomandata e dalla attestazione di Poste Italiane s.p.a. prodotte in giudizio dalla controricorrente ed allegate al controricorso sub 1 e 2, mentre il ricorso per cassazione risulta essere stato inoltrato per la notifica a mezzo posta dall'ufficio Unep in data 2 marzo 2011, senza che emerga in alcun modo una diversa data, eventualmente anteriore, in cui l'agenzia delle entrate abbia depositato l'atto da notificare presso detto ufficio Unep.
2. Il ricorso va, dunque, dichiarato inammissibile e le spese processuali, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna l'agenzia delle entrate a rifondere alla contribuente le spese processuali che liquida in Euro 7.000,00, oltre al rimborso delle spese forfettarie nella misura del 15% ed oltre agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 novembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 21 dicembre 2018
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