Cassazione, sentenza n. 347 del 09/01/2019
Sentenza n. 347 del 09/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 347
- Data
- 09/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La cartella riguardava IVA e IRPEF risultanti dai controlli automatizzati sulla dichiarazione; la contribuente contestava, tra l’altro, l’assenza della comunicazione di irregolarità, la decadenza e l’omessa valutazione di pagamenti eseguiti con modelli F24. La Corte ha confermato che, per il recupero di versamenti omessi o tardivi risultanti dalla dichiarazione, la comunicazione preventiva non è richiesta a pena di nullità e la notifica era tempestiva. Dopo lo sgravio parziale, ha però accolto la censura sull’omessa pronuncia relativa agli ulteriori versamenti e cassato con rinvio sul punto.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
La società contribuente G. Costruzioni s.a.s. propone ricorso, affidato ad otto motivi, avverso la sentenza della CTR della Campania n. 381/50/2010, emessa il 26.4.2010 e depositata il 13.12.2010, che, rigettando l'appello proposto dalla stessa contribuente avverso la decisione di prime cure, ha confermato la validità della impugnata cartella di pagamento recante l'importo di Euro 9.127,65 per Iva ed Irpef relative all'anno di imposta 2004, emessa a seguito di accertamento D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis.
La sentenza impugnata, in particolare, ha rilevato che, nella specie, non era dovuta a pena di nullità la c.d. comunicazione di irregolarità, trattandosi di iscrizione a ruolo e di cartella emessa per il recupero di omessi o tardivi versamenti di imposte dovute sulla base della dichiarazione del contribuente; che non sussisteva alcuna decadenza, essendo stato rispettato il termine, determinato ai sensi della L. n. 156 del 2005, per la notifica della cartella stessa, fissato al 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.
Resiste l'A.d.E. mediante controricorso.
Con memoria depositata ai sensi dell'art. 378 c.p.c., la difesa della società ricorrente ha depositato documentazione attestante lo sgravio parziale disposto dall'Ufficio in data 5.9.2012, limitatamente alla somma di Euro 4.030,27 di cui alla cartella impugnata.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Va, preliminarmente, rilevato che la difesa della contribuente ha depositato provvedimento di sgravio parziale adottato dall'Ufficio in data 5.9.2012 (n. prot. XXXXX), che ha interessato una parte degli importi indicati nella cartella, e precisamente le somme richieste in relazione al mod. 770 S/2005 relativo all'anno di imposta 2004, nella misura di Euro 4.030,27. Tale determinazione unilaterale dell'Ufficio, documentata in atti, determina il venir meno dell'interesse alla prosecuzione del giudizio, imponendo una pronuncia di inammissibilità del ricorso in parte qua per sopravvenuta carenza di interesse, fatta salva la ricorrenza delle ulteriori e diverse ipotesi di inammissibilità che investono singoli motivi nella loro integ ralità.
1.1. Sempre in via preliminare, va rilevata l'omessa notifica del controricorso alla società contribuente, atteso che il tentativo di consegna dell'atto presso il difensore domiciliatario è stato effettuato, con esito negativo, presso un indirizzo diverso da quello risultante dagli atti – ossia in (XXXXX), anzichè, come corretto, in (XXXXX) -, ove il destinatario risultava irreperibile, con conseguente restituzione del plico al mittente. Trattandosi di ipotesi di inesistenza della notificazione, il relativo vizio non è suscettibile di sanatoria.
2. Con il primo motivo di ricorso, si censura la violazione del D.P.R. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 53 e 56, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.
In via di necessaria premessa, va osservato che nella rubrica del motivo (analoghe considerazioni valgono anche per i motivi nn. 2 e 3, formulati secondo la medesima tecnica), il ricorrente deduce la violazione di specifiche norme, nella specie processuali, correlandole al vizio di omessa o insufficiente motivazione ai sensi dell'art. 360 c.p.c., n. 5; può, peraltro, procedersi alla corretta qualificazione giuridica del vizio denunciato sulla base delle argomentazioni giuridiche ed in fatto svolte dal ricorrente a fondamento della censura, atteso che la configurazione formale della rubrica del motivo non ha contenuto vincolante, ma è solo l'esposizione delle ragioni di diritto della impugnazione che chiarisce e qualifica, sotto il profilo giuridico, il contenuto della censura stessa (Cass. Sez. 5, 03/08/2012, n. 14026, Rv. 623656 – 01; cfr. anche Cass. Sez. U., 24/07/2013, n. 17931).
Nella specie, va rilevato che dall'esposizione del motivo in esame si evince la volontà di censurare, sotto il profilo del vizio motivazionale, il passaggio, argomentativo della decisione impugnata posto in esordio, secondo il quale, con il ricorso in appello, la contribuente aveva insistito nelle argomentazioni sostenute nel ricorso introduttivo senza soffermarsi, invece, sui contenuti della sentenza impugnata. Lamenta la ricorrente che tali affermazioni non hanno tenuto conto, da un lato, dell'onere dell'appellante di riproporre specificamente le questioni ed eccezioni non accolte nella sentenza di primo grado e, dall'altro, della specificità dei motivi di impugnazione proposti.
2.1. Così formulato, il motivo è inammissibile.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, cui il Collegio intende aderire, "Il motivo di ricorso con cui, ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ., come modificato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 2, si denuncia omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, deve specificamente indicare il "fatto" controverso o decisivo in relazione al quale la motivazione si assume carente, dovendosi intendere per "fatto" non una "questione" o un "punto" della sentenza, ma un fatto vero e proprio e, quindi, un fatto principale, ex art. 2697 c.c., (cioè un fatto costitutivo, modificativo, impeditivo o estintivo) od anche un fatto secondario (cioè un fatto dedotto in funzione di prova di un fatto principale), purchè controverso e decisivo". (Cass. Sez. 1, 08/09/2016, n. 17761, Rv. 641174 – 01). Si deve trattare, in altri termini, di "un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico – naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate". (Cass. Sez. 5, 08/10/2014, n. 21152, Rv. 632989 – 01).
2.2. Nella specie, l'oggetto della censura non si appunta su un "fatto" qualificabile nei termini descritti, ma su mere argomentazioni di tipo valutativo, neppure decisive nell'economia della decisione, posto che la CTR, lungi dal rilevare alcuna inammissibilità del ricorso, è entrata nel merito affrontando le questioni sostanziali sollevate dall'appellante.
3. Con il secondo motivo si lamenta violazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis, D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 633, art. 54-bis, L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, con riferimento:
a) alla contraddittorietà della motivazione, avendo la CTR affermato, da un lato, che l'Ufficio aveva sufficientemente dimostrato (attraverso l'esibizione di una "nota informativa delle Poste Italiane") di avere inviato la comunicazione di irregolarità al contribuente e, dall'altro, che, trattandosi di omesso versamento di quanto dichiarato dallo stesso contribuente, l'Ufficio non era comunque obbligato a notificare alcun avviso, essendo del resto sufficiente l'invito, contenuto nella cartella, a rappresentare eventuali disguidi per usufruire di una riduzione delle sanzioni; conclusione ritenuta ancor più illogica dal momento che lo stesso Ufficio, facendo espresso riferimento nella cartella alla predisposizione di siffatta comunicazione, aveva dato mostra di considerare la stessa quale atto presupposto necessario, ai sensi delle norme richiamate;
b) al passo motivazionale in cui la CTR afferma che la contribuente, invece di contestare giudizialmente la pretesa impositiva, avrebbe potuto documentare i versamenti asseritamente effettuati e l'esatto adempimento dei suoi obblighi, onde sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Ufficio: al riguardo, la ricorrente afferma che l'esercizio del diritto di difesa non poteva considerarsi limitato dall'esistenza di tale possibilità;
c) al riferimento all'esistenza di mancati versamenti quale presupposto dell'emissione della cartella senza valutare che il contribuente, nel ricorso introduttivo e nell'appello, aveva allegato di avere versato tutte le somme pretese a mezzo di nove mod. F24 in data 20.5.05 e 30.5.05, in sede di "ravvedimento operoso".
3.1. Il motivo, fatta salva l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse limitatamente all'importo oggetto di sgravio, è, nel resto, complessivamente infondato.
La decisione adottata dalla sentenza impugnata risulta giuridicamente corretta e, altresì, congruamente motivata per le seguenti ragioni:
– quanto al punto a), non sussiste, in particolare, alcuna contraddittorietà della motivazione, posto che l'affermazione, adeguatamente argomentata e giuridicamente corretta, dell'inesistenza, nella specie, di alcun obbligo di invio della comunicazione di irregolarità assorbe e rende, in definitiva, ultronee ed ininfluenti, sul piano della ratio decidendi, le considerazioni della CTR relativamente al fatto che l'Ufficio aveva comunque dimostrato di avere effettuato tale notifica; parimenti irrilevante è che lo stesso Ufficio abbia fatto riferimento, nella motivazione della cartella, alla predisposizione di siffatta comunicazione, in considerazione della insussistenza del predetto obbligo, trattandosi del recupero di tributi ed accessori liquidati sulla base della stessa dichiarazione del contribuente e ritenuti dall'Ufficio non versati;
– con riferimento al profilo illustrato sub b), inammissibili e, comunque, infondate sono le censure rivolte nei confronti del citato passo motivazionale, posto che la ricorrente si duole irritualmente non di una insufficiente motivazione in ordine ad una preciso fatto controverso e decisivo, nei termini sopra illustrati, ma dell'adozione di una mera argomentazione valutativa, per giunta neppure decisiva;
– quanto alla censura di omessa o insufficiente motivazione compendiata sub c) per avere la CTR dato atto dell'esistenza di un omesso versamento di somme auto-liquidate, quale presupposto per l'emissione della cartella, senza valutare che il contribuente aveva allegato e documentato di avere versato tutte le somme pretese, facendone oggetto di uno specifico motivo di appello, va detto che per le somme oggetto di sgravio il motivo è, come detto, inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere; per quanto riguarda, invece, l'efficacia estintiva delle ulteriori somme che il contribuente afferma di aver versato, ritiene il Collegio che si tratti non di vizio di motivazione, ma di omessa pronuncia, distintamente dedotta con il settimo motivo di ricorso, ritenuto fondato nei termini precisati infra.
4. Con il terzo motivo di ricorso, svolto ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la G. s.a.s. lamenta che la motivazione della decisione impugnata è viziata in quanto, nell'escludere la necessità di notificazione della comunicazione di irregolarità, si è limitata a richiamare per relationem un precedente giurisprudenziale (Cass. n. 4969/09) senza riprodurne il contenuto.
4.1. Il motivo è inammissibile.
Va qui richiamato l'orientamento secondo cui il vizio denunciato deve riguardare "un preciso accadimento o una precisa circostanza in senso storico naturalistico, non assimilabile in alcun modo a "questioni" o "argomentazioni" che, pertanto, risultano irrilevanti, con conseguente inammissibilità delle censure irritualmente formulate" (cfr., oltre alle decisioni richiamate supra, trattando del primo motivo, Cass. sez.. 5, 08/10/2014, n. 21152, Rv. 632989 – 01). Va, altresì, aggiunto che il richiamo alla pronuncia della Suprema Corte è formulato non in termini generici, ma specificamente confermativi del convincimento espresso dalla CTR in punto di insussistenza di un obbligo di emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute in caso di iscrizione a ruolo e di emissione di cartella relativa all'imposta non versata dal contribuente così come risultante dalla dichiarazione dello stesso; dunque, il richiamo al precedente, anche se non trascritto nell'integralità del suo contenuto, consente pur sempre di enucleare il percorso logico giuridico seguito per pervenire alla decisione, onde l'autonomia e la esaustività del ragionamento decisorio e la riconducibilità dei fatti esaminati al principio di diritto richiamato risulta assicurata, così sottraendosi a censure di illegittimità (cfr. Cass. Sez. L, 03/06/2016, n. 11508, Rv. 639841 – 01; Cass. Sez. L, del 03/07/2015 n. 13708, Rv. 636457 – 01, secondo cui "Quando la motivazione richiama un orientamento giurisprudenziale consolidato, riportando anche le massime in cui esso si è espresso, la motivazione deve ritenersi correttamente esposta da tale richiamo, che rinvia – in evidente ossequio al principio di economia processuale e di ragionevole durata del processo, che giustifica ampiamente la mancata ripetizione delle argomentazioni di un orientamento giurisprudenziale consolidato, ove condivise dal giudicante e non combattute dal litigante con argomenti nuovi – appunto alla motivazione risultante dai provvedimenti richiamati, sicchè il dovere costituzionale di motivazione risulta adempiuto "per relationem", per essere detta motivazione espressa in provvedimenti il cui contenuto è conoscibile").
5. Il quarto motivo di ricorso, svolto a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censura l'errore di diritto nell'applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 6, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 36-bis e 60, D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 54-bis e 60, art. 2697 c.c..
La contribuente deduce, in particolare:
a) la violazione del complessivo contenuto del citato art. 6, che pone l'obbligo in capo all'amministrazione finanziaria di comunicare al contribuente gli atti a lui destinati ed i rilievi da cui possono derivare sanzioni, ponendo l'accento sulla previsione del quinto comma, ossia sull'obbligo, previsto a pena di nullità, di invitare il contribuente, in caso di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, "a fornire i chiarimenti necessari o a produrre documenti mancanti";
b) la "erronea valutazione della documentazione" allegata al ricorso introduttivo ed all'atto di appello in relazione ai versamenti effettuati dal contribuente a mezzo mod. F24, in quanto la loro esistenza avrebbe configurato un'ipotesi di "incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione" con conseguente obbligo ex art. 6, comma 5, cit..
5.1. Il motivo, fatta salva l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse sino alla concorrenza dell'importo oggetto di sgravio, è, nel resto, infondato.
Invero, l'Ufficio non ha proceduto alla rettifica della dichiarazione della ricorrente, ma si è limitato ad attivare il procedimento di riscossione delle imposte auto-liquidate dalla società e dalla stessa non versate.
Secondo il consolidato orientamento di questa Corte, al quale il Collegio intende dare continuità, "in tema di riscossione delle imposte, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l'obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36 bis, ma soltanto "qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione", situazione, quest'ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso". (Cass. Sez. 6 – 5, 21/11/2017, n. 27716; Cass. Sez. 5, 12/04/2017, n. 9463, Rv. 643769 – 01; nello stesso senso, Cass. Sez. 5, del 14/01/2011, n. 795, Rv. 616313 – 01).
Analoga prospettiva ispira il principio secondo cui "ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, l'invio al contribuente della comunicazione di irregolarità, al fine di evitare la reiterazione di errori e di consentire la regolarizzazione degli aspetti formali, è dovuto solo ove dai controlli automatici emerga un risultato diverso rispetto a quello indicato nella dichiarazione ovvero un'imposta o una maggiore imposta e, comunque, la sua omissione determina una mera irregolarità e non preclude, una volta ricevuta la notifica della cartella, di corrispondere quanto dovuto con riduzione della sanzione, mentre tale adempimento non è prescritto in caso di omessi o tardivi versamenti, ipotesi in cui, peraltro, non spetta la riduzione delle sanzioni amministrative ai sensi del D.Lgs. n. 462 del 1997, art. 2, comma 2". (Cass. Sez. 5, 06/07/2016, n. 13759, Rv. 640341 – 01).
Quanto, più specificamente, al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, questa Corte (cfr. Cass. sez. 6 – 5, n. 21676 del 23/10/2015 Rv. 636848 – 01; v. anche Cass. Sez. 5, 07/10/2015, n. 20040; Cass. sez. 6 – 5, n. 18140 del 22/10/2012, Rv. 624273 – 01) ha affermato che la potestà dell'Amministrazione finanziaria d'iscrivere direttamente nei ruoli l'imposta non versata dal contribuente, così come risultante dalla relativa dichiarazione annuale, non trova ostacolo nella mancata emissione e/o notificazione dell'invito al versamento delle somme dovute dex art. 60, comma 6, cit. atteso che la sua omissione non determina la nullità di tale iscrizione e degli atti successivi, ma una mera irregolarità, inidonea ad incidere sull'efficacia dell'atto, sia perchè non si tratta di condizione di validità – stante la mancata espressa sanzione della nullità -, avendo il previo invito al pagamento l'unica funzione di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie dell'omissione di versamento, sia perchè l'interessato può comunque pagare, per estinguere la pretesa fiscale, con riduzione della sanzione, una volta ricevuta la notifica della cartella.
Nella stessa materia si è, altresì, rilevato che in ipotesi di mancato versamento di imposta dichiarata dallo stesso contribuente, la previsione contenuta nell'art. 60, comma 6, cit., quale adempimento necessario e prodromico alla iscrizione a ruolo dell'imposta (che aveva quale unica funzione quella di dare al contribuente la possibilità di attenuare le conseguenze sanzionatorie della realizzata omissione di versamento), è rimasta implicitamente caducata, e comunque priva di conseguenze nel caso di sua inosservanza, per effetto del D.Lgs. 18 dicembre 1997, n. 471, art. 13, comma 1, che, nel ridurre la sanzione inizialmente prevista dal citato D.P.R. n. 633 del 1972, art. 44 (dal cento per cento al trenta per cento dell'importo non versato), ha fatto venir meno ogni interesse del contribuente ad un adempimento dal quale non potrebbe più trarre alcun vantaggio (cfr. Cass. Sez. 5, 01/10/2014, n.20691).
5.2. Tali principi si attagliano al caso di specie, posto che la cartella ha ad oggetto il mancato versamento di quanto risultante a debito della società contribuente in base alla sua stessa dichiarazione, con conseguente inesistenza di incertezza ricostruttiva o interpretativa alcuna; nè una siffatta incertezza può, sic et simpliciter, ricondursi al mero fatto che l'ufficio abbia dato atto di aver comunque predisposto la comunicazione di irregolarità, atteso che tale adempimento, sul piano obiettivo, non risultava comunque obbligatorio a pena di nullità, alla luce dell'inequivocabile oggetto della cartella stessa, come sopra indicato.
Ancor meno la sussistenza di un'incertezza su aspetti rilevanti della dichiarazione può derivare dalla contestazione da parte della contribuente dell'avvenuto pagamento delle somme richieste, trattandosi di questione su fatti estintivi del tutto distinta da quella della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 6, comma 5, st. contr.
6. Con il quinto motivo di ricorso si allega violazione di legge per gli effetti dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in relazione al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54-bis, dal momento che, essendo il procedimento regolato dalla norma limitato "a casi tassativi", il ricorso ad esso nella specie "non è legittimo in quanto l'omesso o insufficiente versamento e le sanzioni e gli interessi rappresentano casi non disciplinati" dalle norme in rassegna, richiedendosi al riguardo "l'emissione da parte dell'amministrazione finanziaria di un avviso di accertamento".
6.1. Il motivo, fatta salva l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse nei limiti di cui al predetto importo oggetto di sgravio, è, nel, resto infondato.
Invero, la denunciata violazione è palesemente insussistente dal momento che gli artt. 36-bis e 54-bis citati prevedono espressamente – rispettivamente alla lett. f) ed alla lett. c) – il potere dell'amministrazione di "controllare la rispondenza con la dichiarazione e la tempestività dei versamenti…", sicchè i rilievi operati dall'ufficio in tema di omesso, tardivo o insufficiente versamento ricadono esattamente nell'ambito delle richiamate disposizioni, i cui limiti di tassatività non risultano, perciò, violati neppure con riferimento all'irrogazione delle sanzioni e all'applicazione degli interessi, le une (Cass. Sez. 5, 28/01/2015, n. 1571) e gli altri (Cass. Sez. 6-5, 21/01/2014, n. 173/15) costituendo effetti legali delle violazioni.
7. Con il sesto motivo di ricorso si deduce violazione del D.L. 17 giugno 2005, n. 106, art. 5-ter, lett. c), convertito in L. 31 luglio 2005, n. 156, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere la CTR affermato che la cartella in oggetto andava notificata, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre 2008, terzo anno successivo a quello di presentazione delle dichiarazioni. Secondo la ricorrente, alla fattispecie avrebbe dovuto applicarsi l'art. 1, comma 5-ter, lett. c) citato, secondo cui il termine avrebbe dovuto scadere al 31 dicembre "del secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti d'ufficio".
7.1. Il motivo, fatta salva l'inammissibilità dello stesso per sopravvenuta carenza di interesse sino alla concorrenza dell'importo oggetto di sgravio, è, nel resto, infondato.
In tema di accertamenti e controlli delle dichiarazioni tributarie del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, la legittimità della pretesa erariale è subordinata, alla luce dell'intervento legislativo realizzato con il D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5-bis e 5-ter, convertito nella L. n. 156 del 2005, alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro il termine di decadenza ivi indicato.
In particolare, l'art. 1, comma 5-bis prevede che "Al fine di garantire l'interesse del contribuente alla conoscenza, in termini certi, della pretesa tributaria derivante dalla liquidazione delle dichiarazioni e di assicurare l'interesse pubblico alla riscossione dei crediti tributari, la notifica delle relative cartelle di pagamento è effettuata, a pena di decadenza: a) entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, con riferimento alle dichiarazioni presentate a decorrere dal 1 gennaio 2004(…)".
Il successivo comma 5-ter recita: "In conseguenza di quanto previsto dal comma 5-bis e al fine di conseguire, altresì, la necessaria uniformità del sistema di riscossione mediante ruolo delle imposte sui redditi e dell'imposta sul valore aggiunto:
a) al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, sono apportate le seguenti modificazioni: (…) 2) all'art. 25, comma 1, le parole da: "l'ultimo giorno del dodicesimo mese" fino a: "straordinario" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre: a) del terzo anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione, per le somme che risultano dovute a seguito dell'attività di liquidazione prevista dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 36-bis".
7.2. Nella specie, tale termine è individuabile nel 31 dicembre 2008, trattandosi di dichiarazione presentata nell'anno 2005, in relazione all'anno di imposta 2004, per cui la notifica eseguita il 19.3.2008 (come risulta dalla sentenza della CTR) risulta tempestiva.
Del tutto infondata è, per converso, la tesi della ricorrente, che, per affermare l'applicabilità del diverso termine di cui all'art. 21, comma 1, lett. c) cit., come modificato dal predetto dal D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter ("secondo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo, per le somme dovute in base agli accertamenti dell'ufficio"), postula che, a causa del mancato invio della comunicazione di irregolarità, l'Ufficio non avrebbe operato secondo le previsioni e modalità di cui agli artt. 36-bis e 54-bis cit., onde verrebbe a delinearsi un accertamento di ufficio.
Il venir meno di tale premessa argomentativa, sulla base delle considerazioni che si sono ampiamente illustrate, comporta, invero, la carenza di fondamento della tesi in esame.
8. Con il settimo motivo di ricorso, la società impugnante si duole, a mente dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, della violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, n. 4, art. 132 c.p.c, n. 4 e art. 112 c.p.c., nonchè, ancora, del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 54, 56 e 61, avendo la CTR omesso di pronunciarsi sul terzo motivo di appello (il cui contenuto essenziale è stato riprodotto nel ricorso di legittimità, in ossequio al principio di autosufficienza), con il quale la contribuente, espressamente riproponendo D.Lgs. n. 546 del 1992, ex art. 56 il corrispondente motivo del ricorso introduttivo, aveva allegato di avere versato tutte le somme pretese, comprese sanzioni ed interessi, a mezzo di nove mod. F24 in data 20.5.05 e 30.5.05 (allegati agli atti), in sede di ravvedimento operoso.
8.1. In tale prospettiva, premesso che per le somme oggetto di sgravio vi è sopravvenuta carenza di interesse a ricorrere, va osservato che, con riferimento alla questione relativa all'efficacia estintiva dell'obbligazione tributaria delle (altre) somme versate dal contribuente, il motivo è fondato.
La CTR, invero, ha del tutto omesso di considerare lo specifico motivo di appello proposto dal contribuente e di pronunziarsi su di esso, non potendo certamente valere in senso contrario la mera e generica considerazione, contenuta nella decisione impugnata, che la contribuente avrebbe potuto sollecitare l'esercizio dei poteri di autotutela dell'Ufficio: si configura, pertanto, il vizio dedotto, attesa la carenza di qualsivoglia statuizione sul predetto capo della domanda, così dando luogo alla inesistenza di una decisione sullo specifico punto della controversia; deve, per converso, escludersi nella specie una statuizione implicita di rigetto, non essendo la questione in esame collegata da un nesso di pregiudizialità logico-giuridica rispetto alle altre dedotte.
9. Con l'ottavo motivo di ricorso, si deduce, ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità dell'impugnata sentenza per "vizio di extra ed ultrapetizione" sussistente laddove "il giudice di secondo grado, interferendo con il potere dispositivo delle parti, alteri alcuno degli elementi di identificazione dell'azione o dell'eccezione, pervenendo ad una pronuncia non richiesta o eccedendo i limiti della richiesta"; violazione ravvisabile poichè, nel pronunciarsi nei termini lamentati, avrebbe violato le regole in tema di della ripartizione dell'onere probatorio, incombendo sull'Ufficio, a seguito di opposizione alla cartella, di fornire la prova del mancato pagamento del credito tributario.
9.1. Il motivo è inammissibile per difetto di specificità.
Nella specie l'illustrazione della doglianza effettuata nel motivo è manifestamente manchevole poichè, salvo ribadire il principio di diritto asseritamente violato dal giudice d'appello, la ricorrente omette di indicare il quomodo di tale violazione, non precisando, neppure larvatamente, come la CTR abbia interferito, alterandone i termini di iniziale rappresentazione, con i poteri dispositivi delle parti, in tal modo impedendo alla Corte di avere chiara cognizione della doglianza e di poter apprezzarne la pertinenza con quanto da essa concretamene deciso.
9.2. In ogni caso, per completezza, appare opportuno rilevare che, nel giudizio d'impugnazione della cartella di pagamento emessa dal D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36-bis, grava integralmente sul contribuente l'onere di provare la corrispondenza tra quanto versato e il ruolo oggetto della controversia; così come spetta allo stesso contribuente che "ritratta" la propria dichiarazione fornire la prova, ai sensi dell'art. 2697 c.c., del fatto impeditivo dell'obbligazione tributaria (conf. Cass. Sez. 5, 09/03/2018, n. 5728, Rv. 647217 – 02; Cass. Sez. 5, del 28/12/2016, n. 27127, Rv. 642379 – 01).
10. In conclusione, devono dichiararsi inammissibili il primo, il terzo e l'ottavo motivo di ricorso nella loro integralità; vanno dichiarati inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse gli altri motivi limitatamente all'importo di Euro 4.030,27 portato dall'impugnata cartella in considerazione dell'avvenuto sgravio; devono essere rigettati nel resto il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; va accolto nel resto il settimo motivo, con conseguente cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla CTR della Campania, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
P.Q.M.
dichiara inammissibili il primo, il terzo e l'ottavo motivo di ricorso; dichiara inammissibili per sopravvenuta carenza di interesse i restanti motivi, limitatamente all'importo di Euro 4.030,27 di cui all'impugnata cartella; rigetta nel resto il secondo, quarto, quinto e sesto motivo di ricorso; accoglie nel resto il settimo motivo di ricorso; cassa, in relazione al motivo accolto, la sentenza impugnata, con rinvio alla CTR della Campania, in diversa composizione, cui si demanda di provvedere anche sulle spese del presente giudizio.
Così deciso in Roma, il 26 giugno 2018.
Depositato in Cancelleria il 9 gennaio 2019
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