Cassazione, sentenza n. 708 del 15/01/2019

Sentenza n. 708 del 15/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
708
Data
15/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Una società contestava una cartella emessa, a seguito di controllo automatizzato, per IRAP, ritenute, sanzioni e interessi, deducendo vizi di notifica, sottoscrizione, contraddittorio e motivazione, oltre all’inesistenza del debito. La Corte ha ritenuto che l’impugnazione tempestiva sani le irregolarità della notifica, che la validazione informatica equivalga alla sottoscrizione del ruolo e che spettasse alla contribuente contrastare documentalmente il debito risultante dal modello 770. Considerata legittima anche la motivazione per relationem della sentenza d’appello, ha rigettato il ricorso e posto le spese a carico della ricorrente.

Testo della pronuncia

FATTI DI CAUSA

1. La società contribuente era destinataria di cartella esattoriale per il pagamento a titolo di Irap, ritenute, sanzioni ed interessi relativi all'anno di imposta 2006 per un totale di Euro 2.000.656,40, inscritti a ruolo a seguito del controllo automatizzato della dichiarazione del D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis.

1.1 Insorgeva quindi con ricorso alla CTP sollevando plurime doglianze, ovvero la nullità della cartella per inesistenza giuridica della firma e mancanza della relazione di notifica nell'esemplare a lei notificato; illegittimità della cartella per mancata sottoscrizione dei ruoli; illegittimità della cartella per mancato contraddittorio endoprocedimentale; mancato invito a pagare e mancato rispetto del termine per l'adempimento spontaneo; illegittimità della cartella per mancata indicazione del responsabile del procedimento; difetto di motivazione della cartella; nel merito, infine, l'illegittimità della cartella per mancanza originaria della pretesa tributaria, negando ogni dovere contributivo per l'anno d'imposta 2006.

L'Agente della riscossione replicava puntualmente a difesa del proprio operato, rilevando difetto di legittimazione passiva per i profili di merito.

1.2 Il giudice di primo grado rigettava il ricorso donde spiccava appello la società contribuente, riproponendo sostanzialmente le medesime doglianze non apprezzate in primo grado.

Anche in appello le ragioni della contribuente non trovavano accoglimento e la società ricorre per cassazione affidandosi a sei motivi, cui replica la concessionaria con puntuale controricorso.

In prossimità dell'udienza la contribuente e la concessionaria per la riscossione hanno presentato memorie.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo si lamenta omessa e/o insufficiente motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ovvero in subordine violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60, dell'art. 148 c.p.c., della L. n. 890 del 1982, art. 14, in parametro all'art. 360 codice di rito, comma 1, n. 5 e 3.

Nella sostanza, viene riproposta l'eccezione di inesistenza giuridica della notificazione, il cui spazio è lasciato completamente in bianco.

2. Con il secondo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione degli artt. 156 e 160 c.p.c. e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 1, in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

Nello specifico, si lamenta sia stata applicata la sanatoria propria degli atti processuali ad un atto amministrativo recettizio.

1.2 I due motivi possono essere trattati congiuntamente, in ragione dell'evidente connessione.

Per giurisprudenza costante di questa Corte, cui la ricorrente non offre apprezzabili motivi per discostarsi, la tempestiva e rituale opposizione ha l'effetto di sanare ogni irregolarità della notifica dell'atto, in quanto ne dimostra il raggiungimento dello scopo, come è accaduto nel caso di specie, ove la contribuente ha potuto adire ritualmente la CTP. Infatti, la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione del principio di diritto costantemente affermato da questa Corte (cfr. Cass. sez. unite 21 marzo 2017, n. 7155), secondo cui il principio generale della sanatoria di cui all'art. 156 c.p.c., comma 3, trova applicazione anche in relazione alla nullità della notifica di atti non processuali quali, nel caso di specie, la cartella di pagamento, con l'unico limite che non sia intervenuta decadenza dal potere di accertamento (cfr. Cass. sez. unite 5 ottobre 2004, n. 19854 e successiva giurisprudenza conforme, tra cui, ex multis, le pronunce della sezione quinta di questa Corte 25 novembre 2005, n. 24962; Cass. 12766/2016; Cass. 31 gennaio 2011, n. 2272; 31 maggio 2011, n. 12007; 15 gennaio 2014, n. 8374; ed ancora, Cass. sez. 6-5, ord. 15 luglio 2016, n. 14601, Cass. 17198/2017, da ultimo Cass. 30 novembre 2018, n. 31056 in relazione a fattispecie del tutto analoga a quella oggetto del presente giudizio).

Nel caso di specie, nessuna decadenza è stata dedotta in relazione alla pretesa tributaria dell'ente impositore (neppure evocato in giudizio, come si dirà più avanti) e, pur a fronte di una eventuale irregolarità della notifica, parte ricorrente ha potuto far valere pienamente le proprie difese con l'impugnativa ritualmente proposta dinanzi alla CTP. I motivi sono quindi infondati e vanno rigettati.

2. Con il terzo motivo si lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 12, comma 4, del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, lett. e), e art. 2697 c.c., in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In forma esplicita, parte ricorrente sostiene l'illegittimità della cartella impugnata per mancanza di sottoscrizione del ruolo da parte del titolare dell'ufficio o da un soggetto da lui delegato.

2.1 Anche su questo punto è intervenuta la Corte, affermando che l'eventuale difetto di sottoscrizione del ruolo esattoriale non determina l'illegittimità del medesimo perchè, ai sensi del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, comma 5-ter, convertito, con modifiche, dalla L. n. 156 del 2005, norma di interpretazione autentica del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, comma 4, i ruoli sono formati e resi esecutivi anche mediante la cd. validazione informatica dei dati in essi contenuti, eseguita in via centralizzata dal sistema informativo dell'Amministrazione creditrice, che deve considerarsi equipollente alla sottoscrizione del ruolo stesso (Cass. n. 1449 del 19/6/2017; n. 26546 del 21/12/2016; n. 1974 del 26/1/2018 ed infine n. 10220 del 27/4/2018).

Di questi principi ha fatto buon governo la sentenza gravata, sicchè il motivo è infondato e va rigettato.

3. Con il quarto motivo si contesta violazione e/o falsa applicazione dell'art. 2697 c.c. e dell'art. 115 c.p.c., in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3.

In altri termini, si eccepisce l'illegittimità dei provvedimenti impugnati relativi a tributi privi di fondamento impositivo, perchè la contribuente non ha presentato alcuna dichiarazione contenente esposizione di debito e male avrebbe motivato la CTR nel ritenere provata la presentazione del modello, ovvero necessaria in capo alla contribuente la dimostrazione di aver pagato, posto che nel processo tributario la posizione sostanziale di attore spetta all'Amministrazione finanziaria che è tenuta a provare il proprio credito.

3.1 L'affermazione è contraddetta in atti, risultando dalla copia della cartella (riportata tra pag. 14 e 15 del ricorso per cassazione) il fondamento del credito in base al modello 770 semplificato, donde spettava alla contribuente esibirlo in giudizio dimostrando l'assenza di dovere contributivo, anche per il versamento quale sostituto di imposta delle trattenute operate alla fonte, per esempio sui propri dipendenti.

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

4. Con il quinto motivo si solleva omessa o insufficiente motivazione circa fatti controversi e decisivi per il giudizio in parametro all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In buona sostanza, si censura l'argomentazione della CTR in ordine al rigetto della doglianza sul mancato rispetto del termine di 30 giorni dall'invio dell'esito della liquidazione prima dell'iscrizione a ruolo; della doglianza sulla omessa indicazione del responsabile del procedimento; del difetto di motivazione della cartella. Si contesta, nello specifico, che il giudice di appello non abbia puntualmente preso posizione sui capi di domanda, ma abbia inteso confermare la sentenza di primo grado, ritenendo di non aver altro da aggiungere senza dover ripetere quanto già scritto dalla CTP (cfr. p. 60, in alto, ricorso per cassazione).

4.1 L'argomentazione della CTR sfugge al sindacato di questa Corte, rientrando nell'alveo della legittima motivazione per relationem.

Infatti, secondo l'orientamento di questa Corte, la motivazione per relationem "è legittima nel caso in cui si riferisca ad una sentenza che abbia già valore di giudicato tra le parti ovvero riproduca la motivazione di riferimento, autonomamente ed autosufficientemente recepita e vagliata nel contesto della motivazione condizionata" (Cass. Civ., Sez. Un., 4 giugno 2008, n. 14815). Inoltre, si è affermato che, nel processo tributario, la motivazione di una sentenza può essere redatta per relationem rispetto ad un'altra sentenza non ancora passata in giudicato, purchè resti "autosufficiente", riproducendo i contenuti mutuati e rendendoli oggetto di autonoma valutazione critica nel contesto della diversa, anche se connessa, causa, in modo da consentire la verifica della sua compatibilità logico – giuridica.

Di tale principi ha fatto buon governo la sentenza qui gravata, sicchè il motivo è infondato e va disatteso.

5. Con il sesto motivo ed ultimo motivo, infine, si lamenta violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25, comma 2, e dell'art. 125 c.p.c. in parametro all'art. 360 cod. cit., comma 1, n. 3.

In altri termini, si contesta aver ritenuta valida la cartella pur nell'affermata mancanza di sottoscrizione, da intendersi quale elemento essenziale dell'atto.

A quanto detto deve inoltre aggiungersi (sulla scia di Cass. n. 19761/2016) che il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 12, non prevede alcuna sanzione per l'ipotesi di mancata sottoscrizione del ruolo; sicchè non può che operare la presunzione generale di riferibilità dell'atto amministrativo all'organo da cui promana, con onere della prova dell'insussistenza del potere e/o della provenienza a carico del contribuente (Cass. n. 24322/2014): il quale ultimo, peraltro, non può limitarsi ad una generica contestazione della insussistenza del potere e/o della provenienza dell'atto, ma deve allegare elementi specifici e concreti (Cass. n. 6616/2011), tenuto conto anche della "natura vincolata" degli atti meramente esecutivi, quali il ruolo e la cartella di pagamento, che non presentano in fase di formazione e redazione margini di discrezionalità amministrativa, con conseguente applicazione, nei loro confronti, del generale principio di irrilevanza dei vizi di invalidità del provvedimento, ai sensi della L. n. 241 del 1990, art. 21-octies, (che impedisce l'annullamento del provvedimento adottato in violazione di norme sul procedimento o sulla forma degli atti qualora, per la natura vincolata del provvedimento, il suo contenuto dispositivo non avrebbe comunque potuto essere diverso da quello in concreto adottato. Sul punto cfr. anche Cass. n. 2365/2013 e Cass. n. 27561/2018).

Il motivo è quindi infondato e va disatteso.

In conclusione il ricorso è infondato e dev'essere rigettato.

Le spese seguono la regola della soccombenza e sono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso, condanna la ricorrente alla rifusione delle spese in favore della SERIT Sicilia s.p.a., che liquida in Euro ventimila,00 oltre ad Euro 200 per esborsi, nonchè a rimborso forfettario nella misura del 15%, ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 12 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019

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