Cassazione, sentenza n. 715 del 15/01/2019
Sentenza n. 715 del 15/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 715
- Data
- 15/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una cartella per IRES e IRAP era stata annullata in appello sulla base di una dichiarazione integrativa presentata dopo l’introduzione del giudizio e richiamata per la prima volta nel gravame. La Cassazione ribadisce che il processo tributario è delimitato dai motivi formulati nel ricorso introduttivo: pur potendo il contribuente allegare errori dichiarativi in sede difensiva, non può introdurre in appello un diverso fatto costitutivo della domanda. Accoglie quindi il ricorso dell’agente della riscossione e rinvia alla CTR perché esamini le originarie doglianze, reiterate ma non decise.
Testo della pronuncia
FATTI DI CAUSA
1. In data 25 marzo 2010 la società TIKAL S.r.l. in liquidazione, impugnava dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano una cartella di pagamento di complessivi 281.015,65 Euro emessa dall'Agenzia delle Entrate, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e recante iscrizione a ruolo per Ires, Irap, interessi e sanzioni per l'anno 2007. Deduceva la ricorrente la nullità della cartella anzidetta per mancanza della relata di notificazione e della sottoscrizione; eccepiva altresì il vizio di motivazione dell'atto, l'illegittimità costituzionale della modalità di calcolo dei compensi per la riscossione e chiedeva l'annullamento della cartella impugnata.
2. Si costituiva Equitalia Nord s.p.a. (già Equitalia Esatri s.p.a.), eccependo il proprio difetto di legittimazione passiva, la infondatezza dei motivi di impugnazione relativi al proprio operato e chiedendo di chiamare in causa l'Agenzia delle Entrate (ente impositore).
3. La Commissione Tributaria Provinciale di Milano respingeva il ricorso condannando la ricorrente alla rifusione delle spese di lite.
4. Avverso la predetta sentenza proponeva appello la soc. Tikal, deducendo preliminarmente di avere presentato in data 30 settembre 2010 dichiarazione integrativa del modello Unico 2008 relativo al periodo di imposta 2007 e ribadendo le argomentazioni difensive già svolte nella precedente fase.
5. Proponeva altresì appello incidentale Equitalia Esatri S.p.A. la quale lamentava l'omessa pronuncia in relazione alla eccezione relativa al difetto di legittimazione passiva formulata preliminarmente nel giudizio di primo grado; contestava poi la fondatezza delle censure mosse dalla ricorrente e concludeva per il rigetto del proposto gravame.
6. All'esito del giudizio la Commissione Tributaria Regionale, ritenuta l'infondatezza dell'appello incidentale di Equitalia, accoglieva il ricorso della TIKAL e annullava la cartella esattoriale impugnata.
7. Avverso detta sentenza Equitalia ha proposto ricorso per cassazione, deducendo violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57 (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4), difetto di motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) e violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato, (artt. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 112 del 1999, art. 39 ed ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4).
8. La TIKAL S.r.l. resiste con controricorso nel quale contesta tutte le deduzioni di Equitalia.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Il primo motivo del ricorso è fondato.
2. Il processo tributario, in quanto diretto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio di impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l'atto impugnato.
3. Ne consegue che al giudice tributario, pur se libero di qualificare giuridicamente i fatti allegati a sostegno della pretesa fiscale, non è consentito estendere la propria indagine all'esame di circostanze nuove ed estranee a quelle originariamente invocate dal contribuente, così pervenendo all'accertamento di un fatto costitutivo della pretesa tributaria che non era già stato assunto a suo fondamento fin dall'avviso di accertamento (cfr. Cass. Sez. 5, Sent. n. 7927 del 20/4/2016; n. 27065 del 13/11/2008).
4. Il contenzioso tributario, inoltre, ha un oggetto rigidamente delimitato dalle contestazioni avverso l'atto impositivo comprese nei motivi di impugnazione dedotti col ricorso introduttivo (D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 18 e 24), i quali costituiscono la causa petendi rispetto all'invocato annullamento dell'atto medesimo, con conseguente duplice inammissibilità di un mutamento delle deduzioni avanti al giudice di secondo grado, ovvero dell'inserimento di temi d'indagine nuovi (cfr. Cass. Sez. 5, Sent. n. 13934 del 24/6/2011).
5. Invero, nel caso di specie la contribuente "indipendentemente dalle modalità e termini di cui alla dichiarazione integrativa prevista dal D.P.R. n. 322 del 1998, art. 2 e dall'istanza di rimborso di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 38", ben avrebbe potuto "emendare la propria dichiarazione mediante l'allegazione di errori, non solo nei limiti delle disposizioni sulla riscossione delle imposte ovvero del regolamento per la presentazione delle dichiarazioni, ma anche nella fase difensiva processuale per opporsi alla pretesa tributaria" (cfr. Cass. n. 5947/2015, n. 6665/15, n. 434/15, n. 26187/14, n. 18765/14 e, da ultimo, S.U. sentenza 7/6/2016, n. 13378).
6. La stessa viceversa, affidando il ricorso in appello alla dichiarazione integrativa de qua, ha introdotto un diverso fatto costitutivo che non era stato assunto a fondamento della propria pretesa nel giudizio di primo grado.
7. Appare pertanto evidente il contrasto con il D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 57, della decisione impugnata con cui la Commissione tributaria regionale ha accolto l'appello in parola, sulla base della mera considerazione che "la legittimità della rettifica della dichiarazione operata dalla contribuente" avrebbe determinato "la conseguente sopravvenuta illegittimità della cartella impugnata".
8. Il predetto motivo di ricorso va pertanto accolto, restando viceversa assorbiti gli altri due.
9. Ciò posto, poichè dalla sentenza impugnata risulta che la società TIKAL, con il proprio atto di appello, oltre ad introdurre una inammissibile domanda nuova, ha anche reiterato le doglianze già svolte nel giudizio di primo grado e non esaminate nel giudizio di appello, la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia deve essere cassata con rinvio alla C.T.R. medesima, in diversa composizione.
10. Le spese del giudizio di legittimità saranno regolate all'esito del giudizio di rinvio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il primo motivo di ricorso e dichiara assorbiti gli altri motivi; cassa la sentenza impugnata nei termini di cui in motivazione e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 15 gennaio 2019
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