Cassazione, sentenza n. 864 del 16/01/2019

Sentenza n. 864 del 16/01/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
864
Data
16/01/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguarda il rimborso di un credito IRPEG dichiarato per il 1984 dopo la definizione agevolata della lite relativa all’avviso di accertamento della stessa annualità. Diversamente dalla CTR, la Cassazione ritiene che il condono previsto dall’articolo 16 della legge n. 289/2002 novasse il rapporto tributario e precludesse il recupero delle somme riferibili al medesimo rapporto, salvo l’eccezione espressamente prevista; rileva inoltre l’omesso esame dell’allegata compensazione del credito con le maggiori imposte accertate. Il ricorso dell’Agenzia è accolto e la causa rinviata alla CTR.

Testo della pronuncia

RITENUTO IN FATTO

1. L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, depositata il 4 giugno 2010, che, accogliendo l'appello proposto dal Banco di Sicilia S.p.A., l'aveva condannata al pagamento della somma di Euro 21.135.175,36 di cui il contribuente aveva chiesto il rimborso a titolo di IRPEG risultante dalla dichiarazione annuale relativa all'anno 1984.

2. Dall'esame della sentenza di appello si evince che, successivamente alla istanza di rimborso avanzata dalla Cassa di Risparmio V.E. per le Provincie Siciliane (poi Sicilcassa S.p.A.) per la somma di Lire 50.809.692.000 (poi ridotta in compensazione a Lire 49.611.669.000), in relazione all'anno 1984, l'Agenzia delle Entrate aveva notificato, per il medesimo anno, avviso di accertamento ai fini IRPEG. Avverso tale avviso di accertamento, la banca aveva proposto ricorso dinanzi alla C.T.P. di Palermo e, in pendenza di tale giudizio dinanzi alla Corte di cassazione, la contribuente aveva presentato istanza di definizione della lite ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, provvedendo al versamento delle somme dovute.

2.1. A seguito della formulata istanza di rimborso del credito IRPEG pari ad Euro 25.622.288,73 (corrispondente al citato credito d'imposta di Lire 49.611.669.000), il Banco di Sicilia S.p.A., nella qualità di cessionario delle attività e delle passività della Sicilcassa S.p.A., aveva impugnato dinanzi alla C.T.P. di Palermo il silenzio rifiuto correlativamente formatosi, deducendo la persistenza del diritto al rimborso emergente dalla dichiarazione annuale, anche a seguito della definizione della lite che aveva avuto per oggetto l'avviso di accertamento.

3. Costituitasi in giudizio l'Agenzia delle Entrate la commissione tributaria adita aveva respinto il ricorso.

4. Con sentenza del 4 giugno 2010 è stato accolto dalla C.T.R. della Sicilia l'appello proposto dall'Istituto di credito e disposto, quindi, il rimborso richiesto dalla contribuente.

4.1. Ha rilevato, in particolare, il giudice di appello, che risultava inconferente ogni riferimento alla domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 5, posto che oggetto di tale domanda non era il procedimento di diniego del rimborso del credito IRPEG, ma la lite pendente relativa all'impugnazione dell'avviso di accertamento in rettifica della dichiarazione annuale IRPEG per l'anno d'imposta 1984. Ha evidenziato, poi, la CTR che i crediti di imposta indicati in dichiarazione dei redditi e dei quali era stato chiesto il rimborso non rientravano nel paradigma della L. n. 289 del 2002, art. 16, comma 5, che dispone solo in merito alle somme versate per effetto delle norme vigenti in materia di riscossione in pendenza della lite.

5. Il ricorso è affidato a due motivi.

6. Resiste con controricorso la Unicredit S.p.A. che ha incorporato per fusione il Banco di Sicilia S.p.A..

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Va preliminarmente ritenuta la piena ammissibilità del ricorso introduttivo, essendo soddisfatti i diversi ed alternativi requisiti indicati dalla giurisprudenza di legittimità al riguardo (sul punto si veda, in particolare, Cass. n. 27475 del 2017) secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, l'art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, novellato dal D.Lgs. n. 40 del 2006, oltre a richiedere l'indicazione degli atti, dei documenti e dei contratti o accordi collettivi posti a fondamento del ricorso, esige che sia specificato in quale sede processuale il documento risulti prodotto. Orbene, tale prescrizione, che va correlata all'ulteriore requisito di procedibilità di cui all'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, va ritenuta soddisfatta, in particolare, a) qualora il documento sia stato prodotto nelle fasi di merito dallo stesso ricorrente e si trovi nel relativo fascicolo, mediante la sua produzione, purchè nel ricorso si specifichi che il fascicolo è stato prodotto e la sede in cui il documento è rinvenibile; b) qualora il documento sia stato prodotto, nelle fasi di merito, dalla controparte, mediante l'indicazione che esso è prodotto nel fascicolo del giudizio di merito di controparte (pur se cautelativamente si rivela opportuna la produzione del documento, ai sensi dell'art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, per il caso in cui la controparte non si costituisca in cassazione o lo faccia senza fascicolo o lo produca senza documento); c) qualora si tratti di documento non prodotto nelle fasi di merito, relativo alla nullità della sentenza od all'ammissibilità del ricorso oppure attinente alla sua fondatezza e formato dopo la fase di merito e comunque dopo l'esaurimento della possibilità di produrlo, mediante la produzione del documento, previa individuazione e indicazione della produzione stessa nell'ambito del ricorso. Nel caso di specie, risulta rispettata la prima delle due condizioni in ordine alla documentazione rilevante ma, soprattutto, la questione centrale oggetto del giudizio, come si vedrà, verte sulla corretta interpretazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16 e, pertanto, prescinde del tutto da aspetti relativi alla produzione documentale su cui, peraltro, non v'è contestazione.

1.1. Sempre in via preliminare, va evidenziato che l'ordinanza n. 6060 del 2013, con la quale la sesta sezione civile di questa Corte ha rigettato il ricorso proposto dall'Agenzia delle Entrate in analogo giudizio vertente tra le medesime parti, relativo all'anno di imposta 1985, non spieghi efficacia nel presente giudizio, alla luce dell'autonomia dei periodi di imposta (in terminis, Cass. n. 18412 del 26 luglio 2017, nonchè Cass. n. 4832 dell'il. marzo 2015).

2. Con il primo motivo di ricorso proposto l'Agenzia delle Entrate denuncia la violazione della L. 27 dicembre 2002, n. 289, art. 16, comma 5, censurando la decisione d'appello per aver accertato il diritto al rimborso dell'Irpeg, sostenendo l'erronea interpretazione estensiva della mentovata disposizione normativa, da intendersi, a suo avviso, come norma eccezionale di stretta interpretazione, non estensibile oltre i casi di soccombenza in pendenza di lite, in quanto in deroga del principio fissato dallo stesso comma 5 secondo cui non si da comunque luogo a rimborso.

3. Con il secondo motivo si denunzia omessa, insufficiente ed illogica motivazione su un punto decisivo della controversia per esser stato ritenuto che l'originario avviso di accertamento impugnato dalla contribuente e definito ai sensi della L. n. 289 del 2002, art. 16, non avesse alcuna incidenza sul diritto al rimborso dell'Irpeg, avendo, invece, l'Istituto di credito già beneficiato del credito d'imposta, anche se materialmente non incassato, in compensazione delle maggiori imposte ivi accertate e asserendosi che la definizione della lite relativa al propedeutico avviso di accertamento n. (XXXXX)/90 aveva determinato l'intervenuta espressa rinuncia del contribuente alla esatta quantificazione reddituale per l'anno di imposta in contestazione.

4. I due motivi possono essere esaminati congiuntamente per l'intima connessione e sono fondati.

5. Va osservato che, con la sentenza 5 giugno 2008, n. 14828 le Sezioni Unite si sono occupate della sorte dei pagamenti eseguiti che il contribuente, dopo avere aderito al c.d. condono tombale, pretenda in restituzione perchè li ritiene indebiti: è a questo riguardo che si è fissato il principio di diritto secondo cui, con riferimento alla definizione automatica stabilita dalla L. n. 289 del 2002, art. 9, n. 4, la presentazione della relativa istanza preclude al contribuente ogni possibilità di rimborso per le annualità d'imposta definite in via agevolata, ivi compreso il rimborso di imposte asseritamente inapplicabili per assenza del relativo presupposto. "Ciò perchè il condono pone il contribuente di fronte ad una libera scelta fra trattamenti distinti, quali coltivare la controversia nei modi ordinari, conseguendo eventualmente il rimborso delle somme indebitamente pagate, o corrispondere quanto dovuto per la definizione agevolata, senza possibilità di riflessi o interferenze con quanto eventualmente già corrisposto in via ordinaria" (in questi termini, S.U., 16692 del 6 luglio 2017 che ha ribadito, precisandolo ulteriormente, il principio), nè incide su tale preclusione la possibilità riconosciuta all'Agenzia delle Entrate di procedere comunque all'accertamento dei crediti da agevolazione esposti dal contribuente nella dichiarazione (sul punto SU, 16692/2017 cit.).

Il criterio riprende le statuizioni della Consulta, la quale (con sentenza 8 luglio 1975, n. 185) aveva in precedenza appunto stabilito, con affermazione di carattere generale, che il condono "pone l'interessato di fronte ad una alternativa: o soggiacere alla pretesa della pubblica amministrazione onde definire la pendenza tributaria attraverso la richiesta del beneficio o esperire i rimedi giuridici che la legge prevede per contrastare la pretesa stessa. Tutto ciò si inserisce razionalmente in quelle che sono le finalità del provvedimento di clemenza: una regolamentazione giuridica del rapporto pendente tra il contribuente e l'Amministrazione finanziaria che renda indenne l'interessato dalle sanzioni conseguenti al mancato adempimento del quale la legge tributaria gli fa carico e che dirima, nel contempo, ogni controversia in ordine alla regolarità della obbligazione tributaria alla sua fonte".

5.1. A tale principio non si sottrae il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 16 (sul punto, in terminis, Cass. n. 18412 del 26 luglio 2017). Già con sentenza n. 16339 del 2014 questa Corte aveva affermato, infatti, che, in tema di condono fiscale L. n. 289 del 2002, ex art. 16, il recupero delle maggiori somme versate dal contribuente anteriormente alla definizione agevolata della lite e relative al medesimo rapporto tributario, non è consentito e spetta nel solo caso eccezionale e derogatorio, previsto dal comma 5 della disposizione (di eccedenze versate in sede di riscossione provvisoria in ipotesi di totale soccombenza dell'amministrazione finanziaria nel giudizio di merito). Tale conseguenza si impone alla luce del principio generale, informatore della disciplina del condono, per cui la novazione del rapporto tributario litigioso estingue i reciproci debiti e crediti tra le parti.

5.2. Ritiene la Corte che la sentenza impugnata, affermando che la domanda di condono L. n. 289 del 2002, ex art. 16, comma 5, non assume rilievo nel presente giudizio, avente ad oggetto il diniego di rimborso del credito IRPEG e non l'impugnazione dell'avviso di accertamento, ed escludendo, quindi, l'applicazione, nel caso di specie, del mentovato art. 16 non si è attenuta ai principi giurisprudenziali innanzi richiamati, anche alla luce del tenore letterale della norma in questione che esclude testualmente dalla ripetizione le somme già versate.

6. Con specifico riferimento al dedotto vizio di motivazione della sentenza, poi, si evidenzia che l'Agenzia delle Entrate, nelle proprie difese, ha dedotto che in sede di accertamento era già di fatto avvenuta l'erogazione del rimborso richiesto, attraverso la deduzione dall'imposta lorda dovuta delle somme (ritenute d'acconto subite, crediti vantati per le imposte pagate all'estero, crediti d'imposta sui dividendi) esposte in dichiarazione dalla contribuente ed originanti il credito in questione.

Deve, quindi, ritenersi che la definizione della lite pendente relativa al propedeutico avviso di accertamento n. (XXXXX)/90 ha comportato la rinuncia al credito per cui è causa avendo l'Istituto di credito già beneficiato dello stesso, pur non avendolo materialmente incassato, in compensazione delle maggiori imposte ivi accertate.

6. Al riguardo, va rilevato che, a fronte delle specifiche deduzioni dell'Ufficio, volte a dimostrare che gli importi chiesti in rimborso erano già stati computati e compensati con la maggiore imposta accertata, supportate dallo stralcio dell'avviso di accertamento prodotto, deduzioni sul cui merito si è difesa e si difende anche in sede di controricorso la Unicredit S.p.A., la C.T.R. ha omesso ogni valutazione, obliterando in tal modo l'esame di fatti controversi e decisivi per il giudizio, impedendo così a questa Corte di operare il dovuto controllo sull'esattezza e sulla logicità del suo ragionamento.

7. Alla luce delle suesposte argomentazioni, quindi, il ricorso deve essere accolto. La sentenza impugnata va dunque cassata, con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Sicilia in diversa composizione, la quale provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza e rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale per la Sicilia in diversa composizione, anche in relazione alle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 giugno 2018.

Depositato in Cancelleria il 16 gennaio 2019

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