Cassazione, sentenza n. 1773 del 23/01/2019
Sentenza n. 1773 del 23/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1773
- Data
- 23/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguarda una cartella per omessi versamenti, annullata parzialmente nei gradi di merito per la ritenuta mancata notificazione di un atto presupposto e per la divergenza tra gli importi indicati nella comunicazione di irregolarità e nella cartella. La Cassazione rileva che l’Agenzia aveva analiticamente spiegato la differenza: le sanzioni erano calcolate al 10% nella comunicazione e al 30% nella cartella. Ritenendo contraddittoria la motivazione della CTR, accoglie il ricorso, cassa la decisione e rinvia alla medesima Commissione in diversa composizione.
Testo della pronuncia
L'Amministrazione finanziaria riscontrava a carico di B. Spa, poi incorporata in V. M. Srl, omessi versamenti per l'anno d'imposta 2003 per Euro 269.836,04 ed emetteva cartella di pagamento per detto importo. La società impugnava contestando, tra l'altro, la mancata notificazione dell'atto presupposto. La Commissione Tributaria Provinciale di Brescia riscontrava la mancata notifica di uno dei due atti presupposti ed accoglieva in parte la domanda di nullità della cartella, limitatamente all'importo di Euro 123.583,51.
Interponeva appello l'Agenzia delle Entrate e la Commissione Tributaria Regionale, con la sentenza impugnata n. 80/45/11 respingeva il gravame, confermando la sentenza appellata. Propone ricorso per la cassazione di detta sentenza l'Agenzia delle Entrate affidandosi ad un motivo. La società contribuente non ha svolto attività difensiva in questo grado. L'Amministrazione ricorrente non ha depositato memoria.
Motivi della decisione
Con l'unico motivo la ricorrente lamenta l'insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 5, perchè la Commissione Regionale avrebbe dapprima, nella parte motiva della decisione impugnata, fatto propri gli argomenti difensivi dell'Ufficio, ma poi concluso per il rigetto del gravame, rendendo motivazione contraddittoria ed errata. In particolare, ad avviso della ricorrente la C.T.R. avrebbe rilevato una difformità tra le cifre contenute, rispettivamente, nella comunicazione di irregolarità in origine notificata alla società contribuente e nella cartella esattoriale, senza considerare che detta differenza era dovuta soltanto al fatto che nel primo atto le sanzioni erano state calcolate al 10% mentre nella cartella esse erano state quantificate in ragione del 30%.
Il motivo è fondato.
Dall'esame del ricorso, che risulta specifico sul punto avendo l'Agenzia delle Entrate dettagliatamente indicato le singole voci di cui è composto il ruolo e chiarito le differenze quantitative risultanti tra originaria comunicazione di irregolarità e successiva cartella esattoriale, emerge che dette differenze sono tutte effettivamente dovute al calcolo delle sanzioni che (nel rispetto di quanto previsto dalla normativa applicabile) sono state calcolate in ragione del 10% nel primo atto, ed invece nella maggior percentuale del 30% nella cartella impugnata.
Ne deriva che il ricorso va accolto. La sentenza impugnata va quindi cassata e il giudizio va rinviato alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.
P.Q.M.
La Corte accoglie i primi cinque motivi del ricorso principale e i primi due motivi del ricorso incidentale, assorbite tutte le altre censure; cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte; rinvia la causa alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, in diversa composizione, anche per le spese del presente grado.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 20 settembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 23 gennaio 2019
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