Cassazione, sentenza n. 1957 del 24/01/2019
TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - DISCIPLINA DELLE AGEVOLAZIONI TRIBUTARIE - AGEVOLAZIONI PER IL SETTORE DEL CREDITO - IN GENERE Agevolazioni ex art. 15 del d.P.R. n. 601 del 1973 - Annotazione della trasmissione del vincolo ipotecario in seguito a cessione del credito - Applicabilità - Condizioni.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1957
- Data
- 24/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia concerneva il rimborso dell’imposta ipotecaria versata per annotare la trasmissione di ipoteche conseguente alla cessione di crediti derivanti da un finanziamento ultradiciottennale; l’amministrazione negava il necessario collegamento con l’operazione agevolata. La Cassazione ha stabilito che l’art. 15 del d.P.R. n. 601/1973 comprende le cessioni del credito e le relative formalità, quando permane il nesso di accessorietà con il finanziamento a medio-lungo termine; il requisito soggettivo va inoltre riferito al cedente, non al cessionario. Il ricorso è stato rigettato, con condanna dell’amministrazione alle spese.
Massima
In tema di agevolazioni tributarie, l'esenzione dalle imposte di cui all'art. 15, comma 1, del d.P.R. n. 601 del 1973, si applica non solo alle operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine, ma anche a tutti gli atti e a tutte le formalità ad esse connesse, comprese le cessioni di credito, con le annotazioni della trasmissione dei relativi vincoli ipotecari, effettuate da banche o intermediari finanziari.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza della C.T.R. del Lazio n. 258/36/07 veniva respinto l'appello proposto dalla Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTP di Roma, la quale aveva ritenuto fondato il ricorso della società contribuente contro il silenzio rifiuto serbato dall'Agenzia in ordine alla istanza di rimborso avente ad oggetto l'imposta ipotecaria pagata per l'iscrizione, senza l'agevolazione di cui al D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, sul presupposto che la cessione dei crediti rientrasse nel campo applicativo della L. n. 130 del 1999 e che pertanto, a norma della L. n. 130 del 1999, art. 6, comma 2, le spettasse l'agevolazione prevista.
In particolare, in data 15.11.1994 venivano iscritte presso la Conservatoria dei R.R.I.I. di Roma tre ipoteche di pari grado a garanzia di un finanziamento di Lire 250.000.000 concesso alla società R. di Macinazione s.p.a. da parte di tre istituti di credito (Ef., credito fondiario e Mc. di Roma).
In sede di iscrizione, dette formalità beneficiavano delle agevolazioni di cui al cit. art. 15, trattandosi di finanziamenti fondiari di durata superiore ai 18 mesi.
Successivamente la società Ef. cedeva i propri crediti in blocco e pro soluto alla B.N.L. spa; con atto notarile del 26.07.2000, le società credito Fondiario ed Industriale s.p.a., Mc. di Roma e B. s.p.a. cedevano pro soluto i crediti derivanti dal predetto contratto di finanziamento alla società Gilebba s.a. che subentrava nelle connesse garanzie reali.
Veniva annotata la trasmissione dell'ipoteca ex art. 2843 c.c. a margine delle tre iscrizioni, applicando le relative formalità di annotazione ed applicando l'imposta tributaria di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990.
L'Agenzia del territorio ricorre per la cassazione della sentenza di appello affidandosi a due motivi.
Resiste la società Gilebba con controricorso, che ha depositato copia della sentenza delle S.U. n. 19106/2018 in data 15.12.2018.
Il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso.
Motivi della decisione
2. L'Agenzia del Territorio lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e 17, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3, censurando la sentenza impugnata laddove ha ritenuto sussistente il requisito soggettivo necessario in capo alla contribuente per poter usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 15 cit., requisito che la società non aveva neppure dedotto ed il requisito oggettivo, vale a dire l'inerenza della cessione con lo scopo di finanziamento, di guisa che il negozio di cessione sia sorretto da motivazioni che abbiano a che fare con un finanziamento ovvero con l'incremento dell'entità e l'accessabilità allo stesso.
In particolare, pur sostenendo l'Agenzia che l'art. 15 applica le agevolazioni anche alle cessioni di credito, il motivo deduce che manchi l'inerenza della cessione del credito allo scopo di finanziamento, tant'è che la stessa sentenza per affermarne invece il collegamento cita il contratto di finanziamento originario.
3. Formula, dunque il relativo quesito di diritto " vero è che il regime agevolato previsto dagli artt. citati afferente ad operazioni di credito a medio e lungo termine poste in essere dalle aziende ed istituti di credito non è estensibile alle formalità di annotazione della trasmissione dell'ipoteca conseguente a negozio di cessione di credito in cui il soggetto cessionario – privo della qualifica di azienda di credito – subentri nella originaria garanzia ipotecaria, ove tale sostituzione non abbia come causa giustificativa un'operazione di finanziamento da parte di altra azienda o istituto che eserciti il credito a medio e lungo termine".
4. E' destituita di fondamento l'eccezione di inammissibilità del quesito di diritto proposto dall'Agenzia, per il richiamo al solo art. 15 citato e non anche alla L. 1999 n. 130, art. 6, che, nel disciplinare la cartolarizzazione dei crediti ed in particolare la cessione dei medesimi, ha espressamente previsto che in tutti i casi di cessione di un credito derivante da un finanziamento si devono applicare le agevolazioni di cui al citato art. 15, atteso che la sentenza impugnata fa espresso riferimento al D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 1516 e 19 per ammettere al beneficio anche la cessione di credito oggetto della controversia.
5. Il motivo è destituito di fondamento nella parte in cui il ricorrente deduce l'assenza di prova in ordine alla accertata sussistenza del requisito soggettivo.
In disparte la pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 15 cit. (sentenza n. 242 del 2017) del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari(richiamata dalla sentenza delle S.U. n. 18106/2018), giova evidenziare che il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, prevede l'agevolazione per le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative".
Pertanto, il requisito soggettivo, comunque riconosciuto dal decidente alla società Gilebba, deve riguardare il soggetto cedente e non il cessionario, di guisa che la censura relativa alla presenza o meno dei requisiti soggettivi in capo alla controricorrente risulta del tutto estranea alla ratio della norma citata.
6. Ciò posto in ordine al requisito soggettivo, quanto a quello oggettivo, dal tenore del disposto dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, si evince che il legislatore ha scelto di assumere a riferimento l'operazione di finanziamento complessivamente intesa, unitamente a tutti i provvedimenti, atti e contratti e formalità inerenti all'operazione medesima, sia sotto il profilo statico che dinamico, prendendo in considerazione cioè anche le vicende dell'esecuzione, della modificazione e dell'estinzione.
Su questa linea di pensiero si colloca la più recente giurisprudenza di legittimità, la quale ha affermato che "dall'interpretazione letterale e logica del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, si ricava che la norma, nella sua ampia latitudine (desumibile dal riferimento a "tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni"), include nell'agevolazione tutto quanto concerne non solo il finanziamento, ma anche la "modificazione ed estinzione" delle operazioni agevolate, elencando espressamente, tra gli atti fruenti dell'agevolazione "le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti" e le relative formalità" (Cass. 2734/2009; Cass. n. 2013/10766).
In tema di agevolazioni tributarie nel settore delle operazioni di finanziamento alla cooperazione, l'agevolazione prevista dalla menzionata disposizione trova applicazione anche per le ipoteche convenzionali, legali e giudiziali (così Cass. 2815 del 2002; conformi le sentenze 4598/2002 e 14840/2008).
Possono accedere al regime agevolativo gli atti che hanno la loro causa giustificativa nel finanziamento o nella prestazione di garanzie accessorie allo stesso, vale a dire stipulati ai fini del finanziamento agevolato, escludendo gli atti che hanno la propria causale in atti diversi da quelli indicati.
L'applicabilità del regime in esame dipende sia dalla circostanza che l'annotazione della formalità della trasmissione dell'ipoteca cui partecipi in qualità di parte cessionaria una banca o un intermediario finanziario è per definizione un'operazione inerente al finanziamento bancario, sia dal vincolo di accessorietà ed, in specie, di correlazione che la norma istituisce fra le formalità (trasmissione di ipoteca) ed un rapporto di finanziamento a medio o lungo termine non ancora esaurito.
In base a tale ricostruzione, nell'annotazione della trasmissione di ipoteca deve senz'altro ritenersi integrato quel nesso di accessorietà in considerazione del quale l'art. 15 estende la regola di esenzione anche ad atti diversi dal correlato finanziamento.
Per il principio della soccombenza, le spese di lite sostenute dalla contribuente vanno poste a carico dell'ufficio e liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
La Corte:
– Rigetta il ricorso;
– Condanna parte ricorrente alla refusione delle spese di lite sostenute dalla società resistente, che liquida in Euro 10.000,00, oltre rimborso forfettario, iva e c.p.a come per legge.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 21 febbraio 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019
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