Cassazione, sentenza n. 1960 del 24/01/2019
Sentenza n. 1960 del 24/01/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 1960
- Data
- 24/01/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’agevolazione sulle imposte ipotecaria e di bollo applicata a un finanziamento a medio-lungo termine, garantito da privilegio speciale ed erogato da un intermediario finanziario anziché da una banca. La Corte richiama la dichiarazione d’illegittimità costituzionale della disciplina previgente nella parte in cui escludeva gli intermediari: la finalità del beneficio attiene infatti al finanziamento degli investimenti produttivi, non alle modalità di raccolta della provvista. Rigetta il primo motivo e dichiara inammissibile il secondo, confermando l’esito favorevole alla società e compensando le spese.
Testo della pronuncia
1. Con sentenza della CTR di Campobasso n. 3/10/1708 veniva respinto l'appello proposto dalla Agenzia del Territorio avverso la sentenza della CTP di Campobasso, la quale aveva ritenuto fondato il ricorso della società contribuente (I. s.r.l.) avverso l'avviso di liquidazione per l'importo di Euro 23.059,65 dovuto per imposta ipotecaria e di bollo concernente l'atto notarile redatto dal notaio U. D. di San Salvo, rep. 670 del 29.07.2004, e l'atto di revoca di benefici fiscali (esenzione dal pagamento della imposta ipotecaria proporzionale di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, Tariffa allegata, art. 6) emessi il 24.05.2007, sul presupposto della insussistenza dei requisiti soggettivi (ente od istituto di credito) per l'attribuzione delle agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, in relazione al contratto di finanziamento garantito da privilegio speciale ricevuto dalla società Sviluppo Italia spa, intermediario finanziario iscritto all'albo speciale di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107.
I Giudici territoriali di appello hanno motivato la decisione ravvisando nell'ente erogatore non solo il requisito oggettivo, non contestato dall'ufficio, e consistente nel finanziamento a medio e lungo termine, ma anche la sussistenza del requisito soggettivo di "azienda di credito che effettua la raccolta del risparmio sul mercato", avvalendosi Sviluppo Italia s.p.a. nell'esercizio della propria attività di risorse finanziare messe a disposizione dallo Stato.
In particolare la sentenza precisa che " T.U. bancario, artt. 47 e 107 sovrapponendo le attività svolte dagli entri creditizi bancari e gli intermediari finanziari, ha ampliato il numero dei soggetti che hanno facoltà di operare nel settore creditizio ed includendo soggetti diversi dalle banche ma egualmente dotati di requisiti professionali e patrimoniali adeguati".
Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza.di appello, l'Agenzia del territorio affidato a due motivi.
Resiste la società I. s.p.a. con controricorso, illustrato con memoria ex art. 378 c.p.c..
Motivi della decisione
2. L'Agenzia delle Entrate lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, nonchè falsa applicazione del T.U. bancario, artt. 47 e 107, in relazione all'art. 360 c.p.c., n. 3 per avere i giudici territoriali equiparato alle banche, gli istituti di credito che esercitano il credito a medio e lungo termine e gli intermediari finanziari, violando i principi affermati dalla S.C. con sentenze n. 6234 del 2012 e 5570 del 2011, con le quali era stato dichiarato il principio contrario, secondo cui il presupposto soggettivo per usufruire delle agevolazioni tributarie di cui al D.P.R. n. 1973 del 601, art. 15, è ravvisabile solo nelle ipotesi in cui i finanziamenti siano concessi da aziende o istituti di credito, ossia da enti istituzionalmente finalizzati all'esercizio del credito; escludendo dai soggetti autorizzati ad usufruire delle agevolazioni di cui all'art. 15 cit. gli intermediari finanziari.
3. Con il secondo motivo, si censura la sentenza di appello per falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, e violazione degli art. 11 e 2331 c.c., nella parte in cui i giudici di secondo grado hanno ritenuto che il finanziamento era stato concesso con fondi stanziati dallo Stato e che lo stesso veniva poi concesso alla società Sviluppo Italia s.p.a. che lo erogava alla società I. s.r.l., di modo che la formalità veniva iscritta a tutela di un credito erariale e dunque nell'interesse dello Stato.
A fondamento della doglianza, l'ente ricorrente deduce che l'art. 1 cit., il quale dispone la non assoggettabilità alle imposte delle formalità di iscrizione annotate nell'interesse dello Stato, è di stretta interpretazione, non consentendo una applicazione analogica della norma in favore di enti pubblici che perseguano finalità di pubblica utilità.
4. Il primo motivo è infondato.
La Corte Costituzionale con sentenza n. 242 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1 (Disciplina delle agevolazioni tributarie) – nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, recante "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)" – nella parte in cui esclude l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari.
La limitazione agli istituti bancari esclude, secondo la Corte, automaticamente la sua applicabilità ad altri soggetti in quanto, oltre agli espressi destinatari, nessun altro è riconducibile al significato letterale del testo normativo (Corte di cassazione, sesta sezione civile, ordinanza 19 marzo 2014, n. 6412; Corte di cassazione, quinta sezione civile, sentenza 24 maggio 2013, n. 12928, ordinanza 20 aprile 2012, n. 6234, sentenza 5 maggio 2011, n. 9903 e sentenza 11 marzo 2011, n. 5845).
E' costante orientamento del giudice delle leggi che "norme di tale tipo, aventi carattere eccezionale e derogatorio, costituiscono esercizio di un potere discrezionale del legislatore, censurabile solo per la sua eventuale palese arbitrarietà o irrazionalità (sentenza n. 292 del 1987; ordinanza n. 174 del 2001); con la conseguenza che la Corte stessa non può estenderne l'ambito di applicazione, se non quando lo esiga la ratio dei benefici medesimi" (sentenza n. 177 del 2017).
Secondo la Corte Costituzionale, nella fattispecie in esame, le situazioni messe a confronto appaiono effettivamente rispondere a una medesima ratio. Questa va rinvenuta nel favore che il legislatore accorda agli investimenti produttivi, in ragione del fatto che essi possono creare nuova ricchezza accrescendo, tra l'altro, il prelievo fiscale (ex multis, Corte di cassazione, sezione quinta civile, sentenza 16 gennaio 2015, n. 695). Viene dunque in rilievo l'elemento oggettivo comune ad entrambe le situazioni messe a confronto, rappresentato dai finanziamenti a medio e lungo termine. Ciò comporta l'irrilevanza della diversa natura dei soggetti che pongono in essere tali attività poichè, siano essi le banche o gli intermediari finanziari – a ciò abilitati dal D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 106, comma 1, recante "Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia" (TUB) non v'è ragione per cui gli investimenti produttivi siano discriminati in relazione al soggetto finanziante.
Se nel momento dell'introduzione della disposizione censurata "aziende e istituti di credito", antesignani delle odierne banche, erano gli unici soggetti attivi sulla scena dei finanziamenti a medio e lungo termine, attualmente, in un contesto di pluralità degli operatori abilitati, l'esclusione degli intermediari non trova più ragionevole giustificazione. Nè si può condividere l'argomento che si fonda sulla esclusiva competenza delle banche a raccogliere il risparmio, la cui tutela, assicurata dall'art. 47 Cost., comma 1, spiegherebbe il diverso trattamento loro riservato dalla norma censurata. La diversa interpretazione normativa colliderebbe con la giurisprudenza della Corte Cost., secondo cui occorre identificare la ratio sottesa al beneficio onde poi stabilire se sia comune ad entrambe le fattispecie messe a confronto. Poichè nel caso in esame essa afferisce al profilo dell'erogazione del credito e non a quello della predisposizione della provvista, è irrilevante la modalità di apprestamento di quest'ultima, venendo in rilievo solo il momento del finanziamento.
Peraltro, la Corte Cost. ha ravvisato una contestuale violazione dell'art. 41 Cost. sotto il profilo della libertà di concorrenza, che è una delle manifestazioni della libertà d'iniziativa economica privata oggetto anche del nono considerando della direttiva 15.03. 1993 n. 93/6/CEE (cfr. S.U. n. 19105/2018).
5. la seconda censura è inammissibile.
Il giudice di merito che, dopo avere aderito ad una prima "ratio decidendi", esamini ed accolga anche una seconda "ratio", al fine di sostenere la propria decisione, non si spoglia della "potestas iudicandi", atteso che l'art. 276 c.p.c., distingue le questioni pregiudiziali di rito dal merito, ma non stabilisce, all'interno di quest'ultimo, un preciso ordine di esame delle questioni; in tale ipotesi, pertanto, la sentenza risulta sorretta da due diverse "rationes decidendi", distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, sicchè il rigetto dell'impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l'autonoma motivazione non impugnata, non potrebbe produrre in nessun caso l'annullamento della sentenza(Cass. n. 1539972018; n. 11493/2018; n. 18641/2017; n.22753 del 2011).
6. Sussistono giusti motivi per compensare le spese di lite del presente giudizio, tenuto conto del sopravvenuto intervento della Corte Costituzionale. Rilevato che risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito del contributo unificato, per essere amministrazione pubblica difesa dall'Avvocatura Generale dello Stato, non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
Dichiara compensate le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della quinta sezione civile, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 24 gennaio 2019
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