Cassazione, sentenza n. 3072 del 01/02/2019

Sentenza n. 3072 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3072
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Un intermediario finanziario aveva ottenuto l’applicazione dei benefici fiscali sui mutui a medio e lungo termine erogati nel 2005, ma l’Agenzia delle Entrate aveva successivamente annullato l’autorizzazione ritenendo il regime riservato a banche e istituti di credito. La Cassazione ha confermato la decisione regionale: a seguito della declaratoria di illegittimità costituzionale della precedente esclusione, l’agevolazione si applica anche ai finanziamenti concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell’elenco previsto dalla disciplina bancaria. Il ricorso dell’Agenzia è stato rigettato.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. La società F., intermediario finanziario inscritto nell'apposito albo di cui al D.Lgs. 30 settembre 1985, n. 385, art. 107, su autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate, fruiva, per i mutui a medio e lungo termine erogati nel 2005, dei benefici fiscali previsti dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15.

2. Successivamente, l'Agenzia annullava il provvedimento autorizzativo assumendo che detti benefici spettassero solo alle banche ed agli istituti di credito e non anche agli intermediari finanziari.

3. Su ricorso della F., l'atto di annullamento era dichiarato illegittimo dalla commissione tributaria provinciale di Campobasso, la cui decisione veniva confermata dalla commissione tributaria regionale del Molise, con sentenza depositata il 9 novembre 2011 e motivata con la ritenuta equiparabilità, ai fini del beneficio in parola, tra banche, istituti di credito e intermediari finanziari.

3. L'Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della commissione regionale lamentando, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, e del testo unico bancario, artt. 47 e 107 per avere la commissione erroneamente ritenuto applicabile l'art. 15 ad un intermediario finanziario laddove invece avrebbe dovuto ritenere la norma applicabile solo alle banche e agli istituti di credito.

4. La società F. non ha svolto difese.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è infondato:

1.1. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, stabiliva che "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative";

1.2. ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17, gli enti che effettuano le operazioni indicate nell'art. 15 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva;

1.3. la Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, nella versione in vigore anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244, (che aveva aggiunto all'art. 15, dopo le parole "il credito a medio e lungo termine", le parole "e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326") nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari;

1.4. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19106 del 18 giugno di quest'anno, prendendo atto della sentenza della Consulta, hanno affermato che "le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, così come indicato nella sentenza della Corte Cost. n. 242 del 2017".

2. Il ricorso va pertanto rigettato.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della società F..

P.Q.M.

la Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

Copia PDF del documento

Apri a schermo intero

Il browser non mostra l’anteprima integrata del PDF.

Scarica il PDF

Argomenti collegati

Il PDF è una copia di consultazione del documento o della relativa pagina istituzionale. Per verificare aggiornamenti o allegati consulta sempre la fonte ufficiale.