Cassazione, sentenza n. 3073 del 01/02/2019

Sentenza n. 3073 del 01/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3073
Data
01/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva liquidato l’imposta ipotecaria ordinaria sulla garanzia di un finanziamento superiore a diciotto mesi, negando il regime sostitutivo perché il finanziatore era un intermediario finanziario e non una banca. La Cassazione ha confermato che l’agevolazione prevista per le operazioni di credito a medio e lungo termine si applica anche agli intermediari finanziari iscritti nell’apposito elenco, in conformità alla pronuncia della Corte costituzionale e al principio successivamente affermato dalle Sezioni Unite. Il primo motivo dell’Agenzia è stato rigettato, il secondo assorbito e il ricorso respinto.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. A garanzia della restituzione della somma concessale in base a contratto di finanziamento di durata superiore a 18 mesi dalla F. s.p.a., intermediaria finanziaria iscritta nell'albo di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107, D. acconsentiva ad un'iscrizione ipotecaria per la quale, avvalendosi della agevolazione prevista dal D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15 e s.s., versava l'imposta ipotecaria nella misura dello 0,75% sulla finanziamento ottenuto.

2. L'Agenzia delle Entrate, assumendo che l'agevolazione poteva essere riconosciuta soltanto per finanziamenti erogati da banche o enti creditizi e non anche per finanziamenti erogati da intermediari finanziari, emetteva un avviso di liquidazione con il quale pretendeva il pagamento dell'imposta ipotecaria liquidata con aliquota del 2% sulla somma garantita.

3. La contribuente impugnava l'avviso di fronte alla CTP di Campobasso e ne otteneva l'annullamento.

4. La CTR del Molise, con sentenza depositata il 22 marzo 2012, rigettava l'appello dell'Agenzia ritenendo errato l'assunto dell'ufficio; la CTR aggiungeva che la richiesta dell'imposta risultava "oltremodo illegittima stante il disposto di cui al D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2 statuente la non assoggettabilità alla imposta stessa delle formalità eseguite nell'interesse dello Stato" quale doveva ritenersi quella eseguita dalla contribuente atteso che i fondi impiegati per il finanziamento concessole dalla Finmolise derivavano da trasferimenti statali.

3. L'Agenzia del Entrate ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di due motivi.

4. La contribuente non ha opposto difese.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta, in relazione all'art. 36 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e dell'art. 12 preleggi, deducendo che la CTR ha errato nell'applicare dal D.P.R., art. 15, riferito solo ai finanziamenti concessi da banche e istituti di credito, anche al finanziamento concesso da un intermediario finanziario.

2. Con il secondo motivo di ricorso, l'Agenzia lamenta, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione o falsa applicazione del D.Lgs. n. 347 del 1990, art. 1, comma 2, deducendo che la CTR ha errato nell'applicare la norma, relativa al solo caso di formalità presa nell'interesse dello Stato, ad una formalità presa nell'interesse di soggetto diverso, ancorchè svolgente attività di pubblico interesse.

2. Il primo motivo di ricorso è infondato:

2.1. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, stabiliva che "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative";

2.2. ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17, gli enti che effettuano le operazioni indicate nell'art. 15 sono tenuti a corrispondere, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva;

2.3. ai sensi del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 18, comma 1, l'imposta sostitutiva si applica in ragione dello 0,75 per cento dell'ammontare complessivo dei finanziamenti di cui all'art. 15 erogati in ciascun esercizio;

2.4. la Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, nella versione in vigore, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 (che aveva aggiunto all'art. 15, dopo le parole "il credito a medio e lungo termine", le parole "e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326"), nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari;

2.7. le Sezioni Unite di questa Corte, con sentenza n. 19106 del 18 giugno di quest'anno, prendendo atto della sentenza della Consulta, hanno affermato che "le agevolazioni fiscali previste dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 601, art. 15, comma 1, sono applicabili anche ai finanziamenti a medio e lungo termine concessi dagli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui al D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 107, così come indicato nella sentenza della Corte Cost. n. 242 del 2017".

2. Il primo motivo di ricorso va pertanto rigettato; il secondo resta assorbito.

4. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese stante la mancata costituzione della parte intimata.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019

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