Cassazione, sentenza n. 3074 del 01/02/2019
Sentenza n. 3074 del 01/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3074
- Data
- 01/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava l’imposta ipotecaria applicata a una nuova garanzia costituita, dopo la cessione del credito bancario, in favore di una società di cartolarizzazione. La Cassazione ha rilevato che il credito ceduto derivava incontestatamente da un finanziamento rientrante nella disciplina agevolativa e che questa comprende le garanzie di qualunque tipo, prestate da chiunque e in qualsiasi momento, continuando inoltre a operare nelle cessioni oggetto di cartolarizzazione. Dichiarato inammissibile il ricorso verso il Ministero, la Corte ha accolto quello verso l’Agenzia, cassato la decisione regionale e accolto nel merito l’impugnazione originaria.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. In relazione ad una formalità ipotecaria eseguita dal notaio C.B., l'11 agosto 2009, in favore della M. srl, a maggior garanzia del pagamento di un credito rinveniente da un finanziamento di durata superiore a diciotto mesi concesso dalla Banca Popolare dell'E., già garantito da altra ipoteca, ceduto dalla Banca alla suddetta società, veniva versata l'imposta ipotecaria nella misura ridotta prevista dal D.P.R. n. 601 1973, artt. 15 e s.s..
2. L'Agenzia delle Entrate, assumendo che l'agevolazione poteva essere riconosciuta soltanto in favore di banche o di enti creditizi e non anche di soggetti diversi, quali la srl M. – società di intermediazione finanziaria, iscritta nell'elenco di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107, ed avente come oggetto esclusivo operazioni di cartolarizzazione ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 3 -, e che l'ipoteca non poteva essere considerata un'estensione di quella prestata a favore della Banca trattandosi di garanzia sorta da titolo diverso e per credito diverso da quelli originari, emetteva un avviso di liquidazione con il quale pretendeva il pagamento dell'imposta ipotecaria con aliquota del 2% sulla somma garantita, nonchè il pagamento di sanzioni.
3. La contribuente impugnava l'avviso di fronte alla CTP di Livorno e ne otteneva l'annullamento.
4. La CTR della Toscana, con sentenza depositata il 14 novembre 2012, n. 217, accoglieva l'appello dell'Agenzia ritenendo insussistenti i presupposti richiesti dal D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, per fruizione della agevolazione essendo la srl M. non una banca o un istituto di credito bensì un intermediario iscritto nell'elenco di cui al D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385, art. 107, autorizzato ad esercitare esclusivamente operazioni di cartolarizzazione e non attività di concessione di finanziamenti ed essendo l'ipoteca iscritta a favore della srl distinta da quella originariamente iscritta a favore della Banca Popolare dell'E. perchè ricadente su beni diversi e di proprietà non dei mutuatari ma di un terzo.
5. La contribuente ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza della CTR sulla base di un motivo con cui lamenta violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15 e della L. 30 aprile 1999, n. 130, art. 6.
6. L'Agenzia delle Entrate resiste con controricorso.
Motivi della decisione
1. Va preliminarmente dichiarata l'inammissibilità del ricorso per quanto riferito al Ministero delle Finanze (poi Ministero dell'Economia e Finanze): come già precisato da questa Corte, infatti, "in tema di contenzioso tributario, la legittimazione ad causam e ad processum spetta esclusivamente all'Agenzia delle Entrate con riferimento ai procedimenti introdotti successivamente al 1 gennaio 2001, data in cui è divenuta operativa la sua istituzione, dovendosi invece considerare inammissibile la domanda azionata nei confronti del Ministero" (ordinanza n. 29183 del 06/12/2017; Sez. Un. n. 3118 del 14/02/2006).
2. Per quanto riferito all'Agenzia delle Entrate, il ricorso è fondato:
2.1. Il D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, stabiliva che "le operazioni relative ai finanziamenti a medio e lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e formalità inerenti alle operazioni medesime, alla loro esecuzione, modificazione ed estinzione, alle garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate e alle loro eventuali surroghe, sostituzioni, postergazioni, frazionamenti e cancellazioni anche parziali, ivi comprese le cessioni di credito stipulate in relazione a tali finanziamenti, effettuate da aziende e istituti di credito e da loro sezioni o gestioni che esercitano, in conformità a disposizioni legislative, statutarie o amministrative, il credito a medio e lungo termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta di bollo, dalle imposte ipotecarie e catastali e dalle tasse sulle concessioni governative" (successivamente la Corte costituzionale, con sentenza 242 del 2017, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 15, comma 1, nella versione in vigore, anteriormente alle modifiche apportate dalla L. 24 dicembre 2007, n. 244 – che aveva aggiunto all'art. 15, dopo le parole "il credito a medio e lungo termine", le parole "e quelle effettuate ai sensi del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 5, comma 7, lett. b, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 novembre 2003, n. 326" -, nella parte in cui escludeva l'applicabilità dell'agevolazione fiscale ivi prevista alle analoghe operazioni effettuate dagli intermediari finanziari);
2.2. del D.P.R. n. 601 del 1973, art. 17, assoggetta dette operazioni, in luogo delle imposte di registro, di bollo, ipotecarie e catastali e delle tasse sulle concessioni governative, ad una imposta sostitutiva secondo le aliquote previste dal successivo art. 18.
2.3. ai sensi della L. n. 130 del 1999, art. 6, comma 2, (recante "Disposizioni sulla cartolarizzazione dei crediti") "se la cessione ha per oggetto crediti derivanti dalle operazioni indicate nel D.P.R. n. 601 del 1973, artt. 15, 16 e 19, continuano ad applicarsi le agevolazioni previste nel citato art. 15".
2.4. nel caso di specie, il credito ceduto dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio alla società di cartolarizzazione M., deriva (incontestatamente) da operazione di finanziamento compresa tra quelle indicate nell'art. 15, talchè l'iscrizione ipotecaria in parola è sottratta, come tutte le "garanzie di qualunque tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate" a tutela di quel credito, in virtù dello stesso art. 15, all'imposta ipotecaria ordinaria.
3. Il motivo di ricorso va pertanto accolto; la sentenza impugnata deve essere cassata e, non essendovi alcun accertamento in fatto da svolgere, la causa può essere decisa nel merito con accoglimento dell'originario ricorso della contribuente.
4. Le spese del merito devono essere compensate in ragione degli alterni sviluppi della vicenda processuale, mentre le spese del presente giudizio di legittimità seguono la soccombenza.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso nei confronti del Ministero dell'Economia e Finanze;
accoglie il ricorso nei confronti dell'Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie l'originario ricorso della contribuente;
compensa le spese del merito;
condanna la Agenzia delle Entrate a rifondere alla ricorrente le spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 2200,00, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 19 dicembre 2018.
Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2019
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