Cassazione, sentenza n. 3257 del 05/02/2019

Sentenza n. 3257 del 05/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
3257
Data
05/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva l’imposta ipotecaria e catastale applicata in via suppletiva sul valore dell’immobile compreso in una cessione d’azienda, senza detrarre passività ritenute non riferibili al bene; i precedenti giudici avevano accolto il ricorso dei contribuenti. La Corte ha ravvisato un’omessa pronuncia, poiché la decisione impugnata aveva esaminato soltanto la base imponibile dell’imposta di registro, senza decidere sulle imposte effettivamente richieste. Accolto il primo motivo e assorbito il secondo, ha cassato la sentenza e, decidendo nel merito, respinto l’originario ricorso, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con sentenza depositata in data 3.12.2010 la CTC di Milano rigettava l'appello proposto dall'Agenzia delle Entrate nei confronti di B.S. e R.D., in tal modo confermando la decisione emessa dalla CT di II grado di Pavia che, in sede di appello, aveva invece accolto l'originario ricorso proposto dai contribuenti avverso l'avviso di liquidazione con il quale l'Agenzia, a fronte di un contratto di cessione di azienda inter partes aveva determinato la "imposta suppletiva" ipotecaria e catastale in misura proporzionale al valore dell'immobile costituente l'unico cespite positivo dell'azienda ceduta, senza tener conto delle passività in quanto ritenute estranee all'immobile.

Va precisato che l'originario ricorso proposto dai contribuenti in primo grado aveva trovato accoglimento da parte della CT di I grado di Vigevano.

Avverso l'indicata sentenza della CTC ha proposto ricorso per cassazione l'Agenzia delle Entrate, affidato a due motivi.

Ha resistito con controricorso la parte privata.

Motivi della decisione

Con il primo motivo di ricorso l'Amministrazione finanziaria ha dedotto, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, la nullità della sentenza per difetto di corrispondenza tra il chiesto e il pronunziato, in violazione dell'art. 112 c.p.c., per avere la CTC limitato la pronunzia alla determinazione base imponibile dell'imposta di registro riguardante la cessione di azienda senza procedere alla decisione circa l'applicazione della stessa base imponibile ai fini dell'imposta ipotecaria e catastale richiesta in via suppletiva con l'avviso di liquidazione in contestazione.

Con il secondo motivo, proposto in via subordinata, la ricorrente ha lamentato la violazione della normativa di cui al D.P.R. n. 634 del 1972 e al D.P.R. n. 635 del 1972, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in quanto, " anche a voler considerare nel continuo riferimento della CTR all'imposta di registro l'implicito richiamo alle imposte ipotecarie e catastali ovvero l'equiparazione ex art. 3 cit. (D.P.R. n. 635 del 1972) dell'imponibile della prima a quella delle seconde per cui è causa, si eccepisce l'erroneità in diritto di tale motivazione".

Rileva la Corte che dall'esame della sentenza impugnata risulta evidente come i giudici di Milano abbiano limitato la pronunzia esclusivamente alla determinazione della base imponibile dell'imposta di registro dovuta sulla cessione di azienda, tralasciando ogni decisione in ordine all'applicabilità della stessa base imponibile anche per la determinazione dell'imposta ipotecaria e catastale richiesta, in via suppletiva, con l'avviso di liquidazione. Era avvenuto, infatti, che in sede di registrazione dell'atto di cessione era stata percepita solo la tassa fissa non solo di registro, ma anche per l'iimposta ipotecaria e catastale. Successivamente, riscontrata l'erroneità della tassazione operata in quanto non applicata, come per legge, anche al valore dell'immobile ceduto, l'Ufficio aveva correttamente proceduto "in via suppletiva" alla determinazione dell'imposta ipotecaria e catastale sottoponendo a tassazione il valore dell'immobile senza tener conto delle passività o non essendo riferibile all'immobile alcuna delle poste passive della società.

Nè si ritiene di poter addivenire a soluzione opposta, così come richiesto dai contribuenti, per effetto del richiamo operato nella sentenza impugnata al D.P.R. n. 635 del 1972, art. 3, comma 1, in quanto fondata su mera congettura non suffragata da concreti riscontri.

Il primo motivo di censura deve, pertanto, ritenersi fondato e va, di conseguenza, accolto.

Il secondo motivo di censura, alla luce dell'accoglimento del primo motivo e, comunque, dell'essere stato formulato in via subordinata, può dichiararsi assorbito.

In definitiva, l'impugnata sentenza va cassata in relazione al motivo accolto e, poichè non risultano necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte può pronunziare nel merito del ricorso e, per l'effetto, alla luce di quanto esposto, rigettare l'originario ricorso dei contribuenti.

Concorrono giusti motivi, in presenza anche di diversificati orientamenti nella letteratura giuridica, per dichiarare compensate tra le parti le spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo del ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta l'originario ricorso proposto dai contribuenti.

Spese compensate.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 dicembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 5 febbraio 2019

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