Cassazione, sentenza n. 3424 del 06/02/2019
Sentenza n. 3424 del 06/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 3424
- Data
- 06/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava accertamenti ICI su terreni e fabbricati, qualificati dall’ente impositore come edificabili e non rurali; nel precedente giudizio di rinvio la CTR, avvalendosi di una consulenza tecnica, aveva ridotto il valore venale delle aree. La Cassazione esclude un giudicato sulla ruralità, che doveva essere specificamente provata dal contribuente, e ribadisce che i vincoli urbanistici non eliminano l’edificabilità, ma incidono sulla determinazione del valore imponibile. Poiché i motivi sollecitavano una nuova valutazione di merito del valore già stimato, il ricorso è dichiarato nel complesso inammissibile e quindi rigettato, con condanna alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La controversia concerne l'impugnazione da parte del Comune di Ascoli Piceno di avvisi di accertamento ai fini ICI per gli anni dal 1993 al 2000 per una serie di terreni e di fabbricati ubicati in zona denominata "S." sul presupposto della natura edificabile dei terreni e non rurale dei fabbricati.
Il ricorso relativo al 1993 era dichiarato inammissibile perchè tardivo, mentre i ricorsi relativi alle altre annualità erano accolti sul presupposto della destinazione a parco pubblico dell'area in questione, che comportava la natura agricola dei terreni e il carattere rurale dei fabbricati. Le decisioni erano confermate in appello.
La Corte di cassazione, adita dal Comune di San Benedetto del Tronto con le sentenze nn. 9510, 9765, 9766 e 9767 del 2008, cassava le sentenze d'appello con rinvio delle parti alla CTR Marche, fissando i seguenti principi:
– è il "contribuente, che invoca la natura rurale dell'immobile al fine di usufruire del regime agevolato, il soggetto onerato della prova correlativa" (sentenza n. 9510 del 2008, con riferimento al primo motivo di ricorso);
– è da considerare "una nozione di area edificabile ampia ed ispirata alla mera potenzialità edificatoria", natura che "non può ritenersi esclusa dalla ricorrenza di particolari vincoli o destinazioni urbanistiche che condizionino, in concreto, l'edificabilità del suolo, giacchè tali limiti, incidendo sulle facoltà dominicali connesse alle possibilità di trasformazione urbanistico-edilizia del suolo medesimo, ne presuppongono la vocazione edificatoria. Se ne deve, quindi, inferire che la presenza dei suddetti vincoli non sottrae le aree su cui insistono al regime fiscale proprio dei suoli edificabili, ma incidono soltanto sulla concreta valutazione del relativo valore venale e, conseguentemente, della base imponibile Alla stregua delle suesposte considerazioni, all'area in oggetto non può, dunque, disconoscersi carattere di edificabilità; mentre i consistenti vincoli su di essa imposti dall'art. 57 delle n.a.t. meritano considerazione ai soli fini della determinazione del relativo valore di mercato (sentenze nn. Cass. nn. 9510, con riferimento al secondo motivo di ricorso, 9765, 9766 e 9767 del 2008, con riferimento all'unico motivo di ricorso).
Il Comune di Ascoli Piceno riassumeva i giudizi innanzi alla CTR Marche la quale al fine di decidere nominava un CTU perchè determinasse il valore venale dell'area oggetto delle cause per i periodi di imposta controversi "tenuto conto della destinazione urbanistica e della potenzialità edificatoria della stessa relativamente al luogo in cui insiste, tenendo conto dell'estensione e dell'area risultante dagli avvisi di accertamento impugnati". Acquisita la CTU il giudice del rinvio con le sentenze in epigrafe riteneva di ridurre i valori indicati dal perito (dimezzandoli).
Avverso tali sentenze il Comune di San Benedetto del Tronto propone ricorso "cumulativo" per cassazione con quattro motivi, illustrati anche con memoria.
Resiste il Comune di Ascoli Piceno con controricorso, illustrato anche con memoria.
Motivi della decisione
1. Preliminarmente occorre valutare l'eccezione di formazione del giudicato interno circa la ruralità dei fabbricati sollevata dalla parte controricorrente a proposito del ricorso cumulativo che è senz'altro ammissibile alla luce dei principi fissati questa Corte.
L'eccezione è priva di pregio in quanto la decisione della Corte di cassazione di riferimento per il giudizio di rinvio non ha stabilito che nel caso ricorresse la condizione di ruralità dei fabbricati, bensì solo che tale ruralità deve esse provata dal contribuente, cosa che evidentemente non era stata fatta nel giudizio di merito: la parte controricorrente non sostiene nella sua eccezione di formazione del giudicato di aver trattato la questione della ruralità dei fabbricati nel giudizio di rinvio nè che vi sia stata in proposito una qualche decisione da parte del giudice di rinvio nella direzione sperata dal contribuente. Sicchè non sussiste alcun giudicato sulla ruralità dei fabbricati (se non quello che tale condizione deve essere oggetto di specifica prova che spetta al contribuente, il quale nemmeno sostiene di averla data).
2. Altrettanto infondata è l'eccezione sollevata dalla parte controricorrente circa la supposta inammissibilità del ricorso per essere stato lo stesso proposto successivamente al termine lungo di sei mesi previsto dall'art. 327 c.p.c., nella formulazione introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46. Infatti questa Corte ha stabilito che: "In tema di impugnazioni nel processo tributario, la modifica dell'art. 327 c.p.c., introdotta dalla L. n. 69 del 2009, art. 46, che ha sostituito con il termine di decadenza di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza l'originario termine annuale, è applicabile, ai sensi dell'art. 58, comma 1, ai soli giudizi instaurati dopo la sua entrata in vigore e, quindi, dal 4 luglio 2009, restando irrilevante il momento dell'instaurazione di una successiva fase o di un successivo grado di giudizio". Nel caso di specie ci si trova in una fase ben successiva alla instaurazione del giudizio, trattandosi di ricorso per cassazione proposto avverso la sentenza di rinvio pronunciata a seguito di sentenze della Cassazione pubblicate nel 2008 (prima dell'entrata in vigore della riforma dell'art. 327 c.p.c.).
3. I quattro motivi di ricorso possono essere esaminati congiuntamente e sono nel loro complesso inammissibili, in quanto pongono sostanzialmente una questione di merito – la concreta determinazione del valore venale dell'area in presenza di vincoli all'edificabilità, già risolta dalla sentenza impugnata sulla base della disposta CTU – insuscettibile di revisione in sede di legittimità.
4. Pertanto il ricorso deve esser rigettato con condanna della parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente alle spese della presente fase del giudizio che liquida in complessivi Euro 7.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie e oneri di legge.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 16 gennaio 2019.
Depositato in Cancelleria il 6 febbraio 2019
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