Cassazione, sentenza n. 4036 del 12/02/2019

Sentenza n. 4036 del 12/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4036
Data
12/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

L’Amministrazione aveva impugnato la decisione regionale relativa ad accertamenti IVA, IRPEF e IRAP, riguardanti l’applicazione del regime del margine e la determinazione di maggiori ricavi. La Cassazione non ha esaminato le cinque censure nel merito: ha rilevato che il ricorso era stato consegnato all’ufficiale giudiziario il giorno successivo alla scadenza del termine, senza che l’Agenzia provasse una consegna anteriore. Il ricorso è stato pertanto dichiarato inammissibile per tardività, con condanna della ricorrente alle spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

L'Agenzia delle entrate ricorre con cinque motivi per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Veneto, in epigrafe, con la quale è stato parzialmente accolto l'appello da essa proposto avverso la sentenza della Commissione tributaria provinciale di Treviso.

Dalla esposizione in fatto della pronuncia gravata si evince che: l'Agenzia delle entrate aveva emesso nei confronti della società B. Automobili s.n.c. di B.U. & c., degli avvisi di accertamento con i quali aveva proceduto, relativamente agli anni di imposta 2001, 2002 e 2003, al recupero dell'Iva, Irpef e Irap, per indebita utilizzazione del regime del margine e per avere determinato maggiori ricavi in relazione all'attività economica svolta dalla società contribuente; avverso i suddetti avvisi di accertamento aveva proposto separati ricorsi la società contribuente; la Commissione tributaria provinciale di Treviso, riuniti i ricorsi, li aveva accolti; avverso le suddette pronunce aveva proposto appello l'Agenzia delle entrate.

La Commissione tributaria regionale del Veneto ha accolto parzialmente l'appello limitatamente alla questione della errata applicazione del regime del margine ed errata contabilizzazione delle fatture delle società A. s.r.l., I. di P.R., O.F. s.r.l., mentre ha rigettato il motivo di appello relativo alla questione della errata applicazione del suddetto regime con riferimento alle fatture emesse dalla società Autonova s.r.l. nonchè da altre ditte, nonchè il motivo di appello con il quale si era censurata la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva ritenuta illegittima la pretesa con la quale erano stati accertati maggiori ricavi non dichiarati.

Avverso la suddetta pronuncia ha proposto ricorso l'Agenzia delle entrate affidato a cinque motivi di censura.

Si sono costituiti con controricorso B. Automobili s.n.c. di B.U. & c., in persona dei soci e legali rappresentanti B.U., B.C. e Be.Co., quale erede di B.D..

A seguito di adunanza camerale del 21 febbraio 2018, questa Corte disponeva il rinvio a nuovo ruolo, ritenuta la necessità di esaminare in pubblica udienza l'eccezione proposta dai controricorrenti di tardività della notifica del ricorso.

Motivi della decisione

Ai fini della definizione della presente controversia va esaminata preliminarmente l'eccezione di parte controricorrente di inammissibilità del ricorso perchè tardivamente proposto.

In particolare, parte controricorrente ha eccepito che il termine ultimo per la presentazione del ricorso cadeva il giorno 12 luglio 2011, essendo stata la sentenza depositata il giorno 27 maggio 2010, sicchè, avendo parte ricorrente consegnato il ricorso all'ufficiale giudiziario in data 13 luglio 2011, lo stesso deve essere considerato tardivamente proposto, con conseguente inammissibilità del ricorso.

Dall'esame della documentazione in atti, in particolare dal documento di accettazione della raccomandata di atti per i quali si richiede da parte della ricorrente all'ufficiale giudiziario la notifica a mezzo ufficio postale secondo la convenzione AGS del 12 aprile 2007, allegata al ricorso, si evince che la data della consegna all'ufficiale giudiziario, per la successiva spedizione a mezzo posta, è avvenuta in data 13 luglio 2011.

E' questa data che rileva ai fini della verifica del momento in cui la parte che intende procedere alla notifica del ricorso ha provveduto agli adempimenti ad esso esigibili ai fini della tempestività della notifica, tenuto conto che, ai fini della tempestività del ricorso, ciò che rileva è il momento della consegna dell'atto da notificarsi all'ufficiale giudiziario, che costituisce il momento di perfezionamento della notificazione per il notificante (Cass. civ., sez. 5, 25 febbraio 2015, n. 3755), dovendosi considerare operante nell'ordinamento vigente, tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 477/02, un principio di ordine generale secondo il quale, qualunque sia la modalità di trasmissione od esecuzione, la notificazione di un atto processuale, almeno quando debba effettuarsi entro un termine determinato, si intende perfezionata, dal lato del richiedente, al momento dell'affidamento dell'atto all'ufficiale giudiziario che funge da tramite necessario del notificante nel relativo procedimento vincolato, mentre per il destinatario essa si perfeziona con la ricezione dell'atto ovvero al compimento di tutte le attività e al verificarsi di tutte le condizioni previste per consentirne la conoscenza, tutte le volte in cui il buon esito della notificazione dipenda da terzi ovvero dallo stesso destinatario.

Rispetto alla suddetta evidenza documentale, parte ricorrente non ha assolto, neppure a seguito della fissazione della pubblica udienza, disposta a seguito dell'adunanza camerale del 21 febbraio 2018, all'onere di prova, su di esso gravante, della consegna dell'atto da notificare all'ufficiale giudiziario entro il termine per la notifica, in particolare in data antecedente a quella risultante dal timbro apposto al documento sopra indicato.

Ne consegue che il ricorso, essendo stato consegnato per la notifica all'ufficiale giudiziario in data 13 luglio 2011, è tardivo, posto che il termine ultimo per la notifica, nel caso di specie, scadeva il giorno 12 luglio 2011, stante che, come detto, la sentenza era stata depositata il giorno 27 maggio 2010, con termine ultimo per la scadenza per il giorno 12 luglio 2011.

Ne consegue l'inammissibilità del ricorso poichè proposto oltre il termine di cui all'art. 327 c.p.c., comma 1, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento in favore dei controricorrenti delle spese di lite che si liquidano in complessive Euro 10.000,00, oltre spese forfettarie nella misura del quindici per cento ed accessori.

Così deciso in Roma, il 12 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019

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