Cassazione, sentenza n. 4053 del 12/02/2019

Sentenza n. 4053 del 12/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
4053
Data
12/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava la riduzione della base imponibile ICI per un immobile sottoposto al vincolo previsto dalla legislazione speciale per Venezia, ma non a quello della disciplina generale sui beni storico-artistici espressamente richiamata dall’agevolazione. La Cassazione ha affermato che le norme agevolative sono di stretta interpretazione e che i due vincoli, differenti per finalità e modalità applicative, non sono equiparabili. Ha quindi accolto il ricorso dell’ente locale, cassato la sentenza regionale e, decidendo nel merito, rigettato i ricorsi originari del contribuente, compensando le spese.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

1. S.A., comproprietario di un immobile ubicato in Venezia Castello nr. (OMISSIS), ((OMISSIS)), identificato catastalmente al foglio (OMISSIS), mapp. (OMISSIS), sub 1, 2, e, 3 ed assoggettato al vincolo paesaggistico e culturale di cui alla L. Speciale per la salvaguardia di Venezia n. 171 del 1973, impugnava gli avvisi di accertamento con i quali l'Amministrazione comunale liquidava la maggiore imposta ICI, non tenendo conto dell'agevolazione prevista dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, oltre interessi, relativi agli anni di imposta 2006, 2007, 2008 e 2009.

2. L'adita Commissione Tributaria Provinciale, previa riunione dei giudizi concernenti le quattro annualità, respingeva i ricorsi escludendo l'applicabilità alla fattispecie in esame della disciplina fiscale agevolatrice di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, sulla base della non riconducibilità dell'immobile alla previsione della L. n. 1089 del 1939, art. 3, e sul fatto che l'immobile risultava notificato solo ai sensi della L. speciale per Venezia e non anche ai sensi della L. n. 1089 del 1939.

3. Proponeva appello il contribuente e la Commissione Regionale del Veneto con sentenza n. 1544 del 24/9/2014 accoglieva l'appello rilevando che la disciplina di cui al D.L. n. 16 del 1993, art. 2 comma 5, trovasse applicazione anche con riferimento ai beni immobili vincolati in base alla L. Speciale per Venezia essendo i presupposti sostanziali per l'imposizione del vincolo, costituiti dal valore monumentale o storico artistico dell'edificio, del tutto identici a quelli previsti dalla L. n. 1089 del 1939.

4. Avverso la sentenza della CTP ha proposto ricorso per Cassazione il Comune di Sirone affidandosi a tre motivi. Ha resistito S.A. depositando controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo denuncia l'Ente territoriale la violazione e falsa applicazione degli art. 360 c.p.c., comma 1 nn. 3 e 5, del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, convertito in L. 75 del 1993, in relazione all'applicazione della riduzione ICI agli immobili vincolati i sensi della L. n. 1089 del 1939, per avere l'impugnata sentenza esteso tale agevolazione ad un immobile vincolato unitamente ai sensi della L. n. 171 del 1973, nonchè l'illogicità della motivazione e l'erroneità della sentenza ingiustizia manifesta.

In particolare la norma di cui al succitato D.L. n. 19 del 1993, art. 2, comma 5, che disciplinando il regime di agevolazione fiscale fa espresso riferimento ai soli immobili "di interesse storico artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3", sarebbe di natura speciale con conseguente divieto non solo del ricorso all'analogia ma anche dell'interpretazione estensiva.

Diverse sarebbero inoltre le finalità della L. n. 171 del 1973, rispetto alla L. n. 1089 del 1939; la prima avrebbe una chiara valenza urbanistico/edilizia mentre la seconda risponderebbe alla necessità di tutelare e conservare il patrimonio culturale; le due normative differirebbero anche nelle le modalità di notifica e nelle conseguenze derivanti dall'iscrizione negli elenchi.

1.2 Con il secondo motivo viene dedotta la violazione dell'art. 360, comma 1, nn. 3 e 5, per aver omesso la CTR ogni valutazione dell'orientamento espresso dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali espresso con la circolare nr. 22 del 9.3.2011.

2. Va rigettata l'eccezione di inammissibilità del ricorso del Comune di Venezia per violazione dell'art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 6.

2.1 Il testo del ricorso contiene l'esposizione chiara ed esauriente dei fatti di causa, dello svolgersi della vicenda processuale nelle sue articolazioni, delle argomentazioni essenziali sulle quali si fonda la sentenza impugnata, ritualmente prodotta in giudizio, e sulle quali si chiede alla Corte di Cassazione nei limiti del giudizio di legittimità una valutazione giuridica diversa da quella asseritamente erronea compiuta dal giudice di merito.

3 Va inoltre disatteso l'ulteriore profilo di inammissibilità di tutti i motivi del ricorso per omessa dimostrazione della decisività degli stessi essendosi fondato il giudicato interno con riferimento alla natura vincolata ex L. n. 1089 del 1939, dell'immobile del S..

3.1 Contrariamente a quanto opinato dal resistente gli accertamenti in punto di fatto effettuati nei giudizi di merito hanno escluso che l'immobile fosse oggetto del vincolo ex art. 1089/39.

3.2 In particolare tutto l'impianto motivazionale della sentenza della CTR, dando per presupposto che l'immobile ubicato in Venezia Castello nr. (OMISSIS) sia stato riconosciuto di interesse, monumentale, storico ed artistico essendo un palazzo gotico del 12 secolo e sia stato sottoposto a vincolo diretto non ex L. n. 1089 del 1939, ma sulla base della del D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, comma 1, come da D.M. 28 marzo 1974, che ha attribuito il vincolo (cfr. pagg. 9-10 della sentenza) si fonda sulla estensione dell' attribuzione in forma ridotta della base imponibile ICI prevista dal D.L. n. 16 del 1993, agli immobili vincolati da entrambe le discipline normative ritenute del tutto similari.

4. Il primo motivo di censura, esaminato sotto il profilo della violazione di legge, è fondato.

4.1 Va preliminarmente rigettata l'eccezione sollevata dal contribuente di inammissibilità del motivo del ricorso per essere lo stesso stato formulato congiuntamente invocando l'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

4.2 Secondo un orientamento giurisprudenziale, cui questo Collegio intende aderire "è ammissibile il ricorso per cassazione il quale cumuli in un unico motivo le censure di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 5, allorchè esso comunque evidenzi specificamente la trattazione delle doglianze relative all'interpretazione o all'applicazione delle norme di diritto appropriate alla fattispecie ed i profili attinenti alla ricostruzione del fatto", (Cass. 8915/2018 e 9763/2013).

4.3 Il motivo di ricorso nella sua complessiva articolazione, evidenzia nitidamente i profili attinenti la ricostruzione del fatto e le doglianze relative all'interpretazione o alla applicazione delle norme appropriate alla fattispecie.

5. Il D.L n. 16 del 1993, art. 2, comma 5 bis, prevede che "per gli immobili di interesse storico o artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3, e successive modificazioni, la base imponibile, ai fini dell'imposta comunale sugli immobili (ICI), è costituita dal valore che risulta applicando alla rendita catastale, determinata mediante l'applicazione della tariffa d'estimo di minore ammontare tra quelle previste per le abitazioni della zona censuaria nella quale è sito il fabbricato, i moltiplicatori di cui al D.Lgs. 30 dicembre 1992, n. 504, art. 5, comma 2".

5 La questione che la controversia posta all'attenzione di questo Collegio pone è quella dell'applicabilità o meno del beneficio fiscale di cui sopra ad un immobile di interesse "monumentale storico e artistico" riconosciuto tale dalla L. speciale per Venezia.

5.1 Rilevano sul punto la L. n. 171 del 1973, art. 13, in forza del quale "..sarà prevista la compilazione, da parte del competente soprintendente, entro 60 giorni dall'entrata in vigore della legge delegata, di un apposito elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico per i quali non sia stata effettuata la notifica di cui alla L. 1 giugno 1939, n. 1089, da sottoporre alla approvazione del Ministro per la pubblica istruzione che provvede con proprio decreto entro i successivi 30 giorni, nonchè la compilazione, da parte del comune, di un elenco degli edifici di uso pubblico da affiggere, entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della legge delegata, all'albo del comune" e D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, emanato in sua attuazione, secondo il quale "Entro 60 giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, il soprintendente ai monumenti provvede a formare un elenco degli edifici di interesse monumentale, storico ed artistico, per i quali non sia stata effettuata la notifica ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, ed a trasmetterlo per l'approvazione al Ministro per la pubblica istruzione, che provvede con proprio decreto, entro i successivi 30 giorni. Il decreto è pubblicato mediante affissione all'albo comunale. La pubblicazione ha valore di notifica agli interessati".

5.2 Ciò premesso va rilevato come per costante indirizzo giurisprudenziale (Cass nr. 15407/2017, nr. 4333/2016, 2925/2013, 5933 del 08/03/2013) in materia fiscale le norme che stabiliscono esenzioni o agevolazioni sono di stretta interpretazione ai sensi dell'art. 14 preleggi, sicchè non vi è spazio per ricorrere al criterio analogico o all' interpretazione estensiva della norma oltre i casi e le condizioni dalle stesse espressamente considerati.

Il D.L. n. 16 del 1993, art. 2 comma 5, fa espresso ed esclusivo riferimento ai soli immobili "di interesse storico artistico ai sensi della L. 1 giugno 1939, n. 1089, art. 3", sostituito dal D.Lgs. n. 42 del 2004, art. 14.

5.3 L'operazione ermeneutica compiuta dalla CTR va oltre la prescrizione normativa del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, comma 5, venendo ad integrare il contenuto tassativo della norma con beni vincolati sulla base di altra fonte normativa la L. n. 171 del 1973. Tale intervento legislativo non ha natura modificativa e/o integrativa della L. n. 1089 del 1939, espressamente richiamata dalla L. citata, art. 2, ma è intervento legislativo straordinario e speciale legato alla peculiarità urbane ed ambientali dell'agglomerato di Venezia.

5.4 Diverse sono le finalità perseguite dalla legge generale sulla tutela dei beni storici ed artistici (divenuta codice dei beni culturali e del paesaggio) rispetto alla L. speciale sulla salvaguardia di Venezia: la prima ha lo scopo dichiarato di tutelare e valorizzare il patrimonio culturale in attuazione dell'art. 9 Cost., la seconda è un intervento normativo, imposto dal degrado della città di Venezia e dalla necessità di salvaguardare l'equilibrio e la morfologia lagunare dagli eventi naturali, preordinato all'attuazione di misure di restauro e risanamento di natura urbanistico/edilizio come dimostrato dalla dettagliata disciplina nel titolo terzo della legge di programmi particolareggiati di intervento, comparti.

5.5 Difformi sono le modalità di notifica del vincolo all'interessato; il regime di pubblicità mediante trascrizione nei registri immobiliari è previsto dalla L. 1 giugno 1939, n. 1089, ora D.Lgs. n. 42 del 2004, ma non dalla normativa speciale. La diversità tra l'inserimento in elenco di cui alla normativa speciale sulla salvaguardia di Venezia e l'accertamento dell'interesse storico artistico disciplinato dalla pregressa normativa di tutala trova ulteriore conferma nel dettato del D.P.R. n. 791 del 1973, art. 5, comma 3, a tenore del quale "agli effetti quanto stabilito dall'art. 1, comma 2, (che parla di "finalità connesse al restauro ed al risanamento conservativo del tessuto urbano"), l'individuazione degli immobili di interesse monumentale, storico ed artistico può essere fatta per complessi di immobili definiti da perimetri riferiti al tracciato di strade, piazze o canali. In tali complessi sono inclusi anche edifici che, pur non avendo singolarmente interesse monumentale, storico ed artistico, fanno parte di ambienti da tutelare nel loro insieme in relazione alle finalità di cui alla L. n. 171 del 1973, art. 1.

5.6 Le finalità individuate nella disposizione normativa per ultimo citata sono rappresentate oltre che dalla tutela del patrimonio paesistico, storico archeologico e artistico di Venezia dalla salvaguardia del sistema idrico lagunare, dell'ambiente dall'inquinamento atmosferico e delle acque e dal rilancio socioeconomico della città nel quadro dello sviluppo generale e dell'assetto territoriale della Regione.

5.7. Le suesposte osservazioni evidenziano l'erroneità sul punto della sentenza che va, quindi, cassata con assorbimento del secondo motivo del ricorso.

6 La causa, non essendo necessari ulteriori accertamenti, può essere decisa nel merito con il rigetto degli originari ricorsi. Il contribuente non ha riproposto nel controricorso in maniera specifica i motivi di appello rimasti assorbiti dalla pronuncia della CTR.

7. Sussistono i presupposti, in considerazione delle alterne vicende del giudizio di merito e della novità della questione trattata per compensare interamente tra le parti le spese dell'intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta gli originari ricorsi proposti da S.A.. Compensa le spese dell'intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di Consiglio, il 16 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 12 febbraio 2019

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