Cassazione, sentenza n. 5913 del 28/02/2019

Sentenza n. 5913 del 28/02/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
5913
Data
28/02/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia concerneva sanzioni doganali relative a importazioni di manufatti dalla Cina con trattamento preferenziale, riconosciute illegittime dalla CTR per asserita assenza di responsabilità della contribuente. La Cassazione rileva, tra l’altro, che gli atti presupposti non impugnati erano definitivi, che la colpa nelle violazioni amministrative tributarie non richiede colpa grave e che gravava sulla contribuente la prova della consegna dei documenti; censura inoltre motivazione, domande nuove in appello e mancata valutazione dei requisiti documentali. Il ricorso dell’Amministrazione è accolto con cassazione e rinvio alla CTR in diversa composizione.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

La commissione tributaria regionale delle Marche con sentenza n. 128/1/12 depositata il 29.10.2012, non notificata, in riforma della sentenza della commissione tributaria provinciale di Ancona gravata di appello spiegato da parte contribuente, accoglieva il ricorso proposto da L. snc avverso "i verbali di contestazione di violazioni finanziarie, relative alle importazioni…. di tombini in ghisa di provenienza cinese, soggetti ad aliquota preferenziale (1,70%), redatti in quanto, a seguito di controllo da parte dell'ufficio, la documentazione prodotta è risultata carente dei requisiti richiesti per ottenere il trattamento preferenziale. In particolare, le fatture allegate alle importazioni non recavano tutte le informazioni necessarie per consentire di verificare la corrispondenza tra le spedizioni e i relativi documenti", verbali di cui invocava l'annullamento "tenuto conto che la sanzione può essere applicata solo se sono accertati il dolo e la colpa di chi ha commesso la violazione. Nella fattispecie, la documentazione è stata messa a disposizione della Dogana al momento dello sdoganamento e non è mai stata restituita alla società, per cui non risulta prodotta al momento della verifica", rilevando infine che "La Camera di commercio cinese, interessata dalla società per rilasciare copia conforme della documentazione, ha comunicato di essere impossibilitata a farlo in quanto gli originali erano stati allegati ai documenti che accompagnavano la merce o spediti alla Commissione europea.".

La CTR accoglieva l'appello della società sul rilievo che "Dagli atti risulta che la documentazione richiesta è stata prodotta al momento dello sdoganamento e si evince l'esistenza e il regolare possesso dei documenti, che l'esportatore ha consegnato alla Dogana. Il ritardo è stato causato dalle difficoltà di andare in Cina. I citati documenti dimostrano l'assenza di qualsiasi responsabilità della L. snc per cui alla stessa non possono essere contestate violazioni punibili con sanzioni applicabili solo a seguito di dolo o colpa grave…..".

Per la cassazione della sentenza della CTR delle Marche propone ricorso, affidato a nove motivi, l'amministrazione finanziaria.

Resiste con controricorso la società contribuente.

Motivi della decisione

Si trascrivono di seguito i motivi di gravame.

1) "Error in procedendo. Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 19 e 21".

2) Violazione, ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, in relazione all'art. 2697 c.c..

3) Insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio ex art. 360 c.p.c., n. 5, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, conv. con mod. in L. n. 134 del 2012.

4) Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, dell'art. 2697 c.c. e del principio di vicinanza della prova.

5) Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ex art. 360 c.p.c., n. 5.

6) Error in procedendo – Nullità della sentenza ex art. 360 c.p.c., n. 4, per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

7) Violazione e falsa applicazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, degli artt. 78, 220 e 221 CDC, nonchè del D.Lgs. n. 374 del 1990, art. 11.

8) Violazione ex art. 360 c.p.c., n. 3, del D.P.R. n. 43 del 1973, art. 303 (TULD) e dell'art. D.Lgs. n. 472 del 1997.

9) Omessa motivazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, circa un fatto controverso e decisivo per il giudizio, ai sensi del D.L. n. 83 del 2012, art. 54, comma 3, convertito, con modifiche, in L. n. 134 del 2012.

Il ricorso è fondato per le ragioni che di seguito si espongono.

Quanto al motivo 1), si rileva che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 21, può costituire oggetto di ricorso, fra gli altri, il provvedimento che irroga le sanzioni e, in via generale, ogni atto, autonomamente impugnabile, può essere impugnato solo per vizi propri e -a pena di inammissibilità- entro 60 giorni dalla data di notificazione.

Gli atti impositivi oggetto della presente controversia sono atti irrogativi di sanzioni che fanno seguito agli avvisi di accertamento della violazione tributaria i quali ultimi sono divenuti definitivi per omessa impugnazione; invero avrebbe dovuto la società impugnare gli avvisi contrastando la contestata violazione tributaria alla stregua proprio della documentazione prodotta all'atto dello sdoganamento con la tempestiva evidenziazione dell'errore nel quale l'amministrazione sarebbe incorsa: ciò non è avvenuto, dal momento che l'ufficio ha posto in essere gli atti di rettifica con recupero dei maggiori diritti derivanti dalla maggiorazione del dazio dumping, atti che sono divenuti definitivi per omessa impugnazione della contribuente, la quale ha introdotto il presente giudizio senza far valere i vizi propri degli atti (irrogativi delle sanzioni: si ripete) ma quelli propri degli atti aventi ad oggetto la violazione della norma doganale, nel frattempo divenuti esecutivi.

Con il motivo 2) l'amministrazione ricorrente censura la sentenza della CTR laddove afferma "… i citati documenti dimostrano l'assenza di qualsiasi responsabilità della L. snc per cui alla stessa non possono essere contestate violazioni punibili con sanzioni, applicabili solo a seguito di accertamento di dolo o colpa grave".

La censura è fondata: la CTR avrebbe dovuto applicare alla fattispecie la norma di cui al D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 5, e all'art. 2697 c.c. secondo cui "nelle violazioni punite con sanzioni amministrative ciascuno risponde della propria azione od omissione, cosciente e volontaria, sia essa dolosa o colposa, con onere della prova a carico del contribuente", così come ritenuto dalla Corte di cassazione con interpretazione consolidata (per tutte, n. 19846 del 14.11.2012).

Fondato è pure il motivo 3), teso a censurare la sentenza impugnata nel percorso logico-giuridico seguito per giungere al giudizio espresso in termini di idoneità e completezza della documentazione su cui si è poi basata la decisione.

Da un lato infatti la CTR non spiega quali sono le prove su cui ha fondato il proprio convincimento ("la documentazione richiesta è stata prodotta al momento dello sdoganamento"), non apparendo sufficiente il laconico passaggio "Dagli atti risulta", senza trascurare che la circostanza è stata sempre oggetto di contestazione da parte della odierna ricorrente: insomma non è dato sapere quali siano tali "atti".

Seguono considerazioni caratterizzate da evidente illogicità: ad una prima illazione fondata sulla mera credibilità di una tesi in forza della quale le fatture sarebbero andate "colpevolmente smarrite" ad opera dell'amministrazione il secondo giudice ne affianca una seconda -di segno contrario- per cui è impossibile "ipotizzare lo smarrimento delle fatture consegnate dallo spedizioniere alla Dogana", con la conseguenza che si finisce con il non comprendere quale sia stato l'errore (di smarrimento ovvero di non smarrimento) in cui sarebbe incorsa l'amministrazione laddove la sentenza gravata rileva "la non facile rilevabilità da parte dello stesso dell'errore commesso dalla Dogana".

Anche sotto questo aspetto dunque la sentenza appare viziata e va pertanto cassata.

Fondata appare anche la doglianza contenuta nel motivo 4), secondo il quale sempre con riferimento alla documentazione di cui è detto trattando degli altri mezzi di ricorso- la CTR ha deciso sul presupposto, tra gli altri, che competesse alla amministrazione di fornire la prova del mancato smarrimento della documentazione, laddove il relativo onere incombe su parte contribuente, la quale -per restare alla fattispecie in esame- avrebbe potuto dare la relativa prova mediante la mera produzione della ricevuta di consegna dei documenti alla amministrazione.

Meritevole di accoglimento è anche il motivo 5, apparendo la sentenza viziata per omesso esame di un fatto decisivo eccepito dalla odierna ricorrente: il riferimento è ad "una fattura commerciale contenente almeno gli elementi e la dichiarazione di cui all'allegato" circostanza eccepita dalla Agenzia (con riguardo all'allegato di cui al Reg. 06/268/CEE) nel contestare che i documenti presentati all'atto dello sdoganamento fossero idonei rispetto ai requisiti richiesti dalla normativa comunitaria. Di tale circostanza non si rinviene traccia nella motivazione della sentenza.

Anche il motivo 6) va riconosciuto meritevole di accoglimento: nel giudizio di appello infatti, la società contribuente ha, tra l'altro, introdotto per la prima volta motivi di doglianza incentrati sulla sussistenza della pretesa impositiva nella opposizione dell'ufficio che ne ha denunziato la inammissibilità. La CTR ha deciso nel merito anche di tali motivi così incorrendo nella violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 57.

Sorte non difforme è da riservarsi al motivo 7), che si occupa della sentenza nella parte in cui afferma -erroneamente- che l'omesso controllo documentale in fase di importazione porterebbe con sè l'effetto della regolarità della importazione e della buona fede dell'importatore. Al contrario, l'amministrazione ha facoltà di riesaminare una dichiarazione doganale e di porre rimedio ad errori ed omissioni in relazione agli elementi assunti a base dell'accertamento, purchè ciò avvenga nel rispetto del termine triennale previsto.

Quanto finora esposto vale anche per i motivi 8) e 9) laddove la CTR afferma che "Non si ritengono applicabili nella fattispecie le sanzioni previste dall'art. 302 TULD e dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 3", così applicando -da un lato- la inesistente regola secondo la quale non sarebbe soggetto a sanzione chi dichiari un'origine della merce difforme da quella accertata ovvero dichiari diritti di confine complessivamente dovuti in misura al 5% di quelli calcolati in sede di accertamento e -dall'altro- omettendo del tutto la motivazione sulla questione, attinente alla applicabilità o meno delle sanzioni nella presente fattispecie, pure controversa tra le parti.

La sentenza va pertanto cassata con rinvio alla commissione tributaria regionale delle Marche che -in diversa composizione- disporrà anche in ordine al regolamento delle spese processuali.

P.Q.M.

Accoglie il ricorso e cassa la sentenza impugnata e rinvia alla commissione tributaria regionale delle Marche -in diversa composizione- anche per le spese.

Così deciso in Roma, il 23 gennaio 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019

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