Cassazione, sentenza n. 5916 del 28/02/2019
Sentenza n. 5916 del 28/02/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 5916
- Data
- 28/02/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
L’avviso di rettifica aveva riclassificato componenti “sprocket” e “idler”, originariamente dichiarati in esenzione, applicando un dazio del 2,7% e le relative sanzioni; la contribuente ne sosteneva invece la destinazione esclusiva alle macchine per movimento terra. La Cassazione ha affermato che la classificazione deve partire dalla funzione concreta e dalle caratteristiche essenziali del bene, per stabilire se sia un oggetto autonomo, mentre la destinazione alla macchina assume rilievo soltanto in subordine. La CTR aveva applicato il criterio residuale senza tale verifica: la decisione è stata quindi cassata con rinvio.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
U. Spa impugnava l'avviso di rettifica emesso dall'Agenzia delle dogane con cui, in esito alla revisione dell'accertamento delle dichiarazioni doganali di importazione n. (OMISSIS) del 30/04/2011, n. (OMISSIS) del 10/05/2011, n. (OMISSIS) del 12/05/2011, n. (OMISSIS) del 20/05/2011, n. (OMISSIS) del 28/05/2011, n. (OMISSIS) del 7/06/2011, n. (OMISSIS) del 7/06/2011, n. (OMISSIS) del 10/06/2011, n. (OMISSIS) del 24/06/2011 e n. (OMISSIS) del 30/06/2011, la merce costituita da "sprocket" e "idler", unitariamente dichiarata con la sottovoce NC 8431 49 80 e, quindi, in esenzione di dazio – era classificata, rispettivamente, nelle voci NC 8483 90 81 90 e NC 8483 50 20 90, con dazio al 2,7% attese le caratteristiche funzionali dei beni, e recuperava le maggiori somme dovute irrogando le conseguenti sanzioni.
La contribuente, in particolare, contestava la pretesa dell'Ufficio sostenendo che i prodotti importati erano destinati esclusivamente alle macchine di movimento terra.
L'impugnazione era accolta dalla CTP di La Spezia. La sentenza era confermata dal giudice d'appello.
L'Agenzia delle dogane ricorre per cassazione con un motivo. La contribuente resiste con controricorso.
U. Spa deposita memoria ex art. 378 c.p.c.
Motivi della decisione
1. L'unico motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell'art. 20 C.D.C., nonchè delle Regole generali di interpretazione della Nomenclatura Combinata di cui al Reg. 2658/1987/CEE, All. 1, e successive modifiche ed integrazioni.
L'Agenzia delle dogane, in particolare, lamenta l'errata sussunzione dei beni importati nelle voci tariffarie, per l'omessa ed inesatta applicazione delle Regole interpretative e delle Note che disciplinano "le parti" dei macchinari.
2. Sono infondate, preliminarmente, le eccepite inammissibilità sollevate dalla controricorrente; infatti:
– la sentenza impugnata è stata integralmente trascritta, sia pure nella parte narrativa del ricorso, e nel motivo è chiaro il preciso riferimento alla motivazione della CTR;
– il motivo non investe l'accertamento in fatto operato dalla CTR ma solo la sua sussunzione nella corretta voce tariffaria alla stregua delle disciplina applicabile.
3. Nel merito, il ricorso è fondato.
3.1. Va premesso, in punto di fatto, che, come accertato dalla CTR, i ricambi oggetto della contestata classificazione "dovevano essere utilizzati principalmente su macchine cingolate movimentazione terra".
Da ciò la CTR ha derivato che esse dovevano essere qualificate nella voce 8431 e non nella voce 8483, proposta dall'Ufficio, perchè la prima "identifica chiaramente il componente" che "possono essere visionati semplicemente senza particolare precauzioni e competenze specifiche", mentre l'altra "riguarda esclusivamente ricambi di meccanica fine" non "riconducibili specificamente all'utilizzo previsto per le macchine di movimentazione terra".
3.2. Tale conclusione, peraltro, non tiene conto della disciplina unionale in concreto applicabile, nè, più specificamente, delle Regole di interpretazione che presiedono alla materia.
In particolare:
– La Regola n. 1 del Reg. n. 2658/1987/CEE, che, nel testo ratione temporis applicabile in forza del Reg. n. 1549/2006/CE, prevede: "I titoli delle sezioni, dei capitoli o dei sottocapitoli sono da considerare come puramente indicativi, poichè la classificazione delle merci è determinata legalmente dal testo delle voci, da quello delle note premesse alle sezioni o ai capitoli e, occorrendo, dalle norme che seguono, purchè queste non contrastino col testo di dette voci e note". – La Regola n. 6 che dispone: "La classificazione delle merci nelle sottovoci di una stessa voce è determinata legalmente dal testo di queste sottovoci e dalle note di sotto voci, nonchè, mutatis mutandis, dalle regole di cui sopra, tenendo conto del fatto che possono essere comparate soltanto le sottovoci dello stesso valore. Ai fini di questa regola, le note di sezioni o di capitoli sono, salvo disposizioni contrarie, parimenti applicabili".
Infine – e più specificamente trattandosi di bene che costituisce "parte" di altra macchina – debbono trovare applicazione le note che disciplinano "le parti" dei macchinari.
3.3. Occorre altresì sottolineare, da ultimo, che non assume alcun rilievo il nome commerciale o generico ma la funzione in concreto esplicata dal bene: ne deriva che anche rispetto ai beni "idler" e "sprocket" assume rilievo l'effettiva funzione svolta e se essa sia suscettibile di qualificare il bene come oggetto autonomo.
L'Agenzia delle dogane, sul punto, valorizza la funzionalità di trasmissione del movimento, mentre la contribuente nega che i beni in questione siano assimilabili a "pulegge" o "ruote dentate".
3.4. La nota 2, lettera a), sezione 16 della NC, dispone che "le parti consistenti in oggetti previsti da una voce qualsiasi dei capitoli 84 o 85 (escluse le voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8485, 8503, 8522, 8529, 8538 e 8548) rientrano nella loro rispettiva voce qualunque sia la macchina alla quale sono destinate".
Tale regola di classificazione si applica quando le parti in esame costituiscono oggetti compresi, in ragione delle loro caratteristiche, in una voce tariffaria specifica rientrante nel capitolo 84 o nel capitolo 85 della NC: in altri termini, in forza di tale regola, le parti di macchine sono classificate in funzione delle proprie caratteristiche come oggetti autonomi nella voce specifica corrispondente a tali oggetti a prescindere dalla macchina di destinazione.
Nella vicenda in esame, peraltro, la CTR non ha applicato la suddetta regola: i beni sono stati ricondotti alla classificazione nella voce 8431 piuttosto che a quella di cui alla voce 8483 perchè essi erano destinati principalmente alle macchine cingolate movimentazione terra (voci 8425-8430), ma senza considerare se essi, in relazione alla funzione svolta, fossero o meno qualificabili come oggetti autonomi, inscrivibili in una specifica voce.
3.5. Una simile conclusione, invero, può discendere dalla applicazione della prescrizione di cui alla nota 2, lett. b, secondo la quale "le parti, diverse da quelle del paragrafo precedente, se riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce (anche nelle voci 8479 o 8543) rientrano nella voce afferente a detta o dette macchine o, secondo il caso, nelle voci 8409, 8431, 8448, 8466, 8473, 8503, 8522, 8529 o 8538; tuttavia, le parti destinate principalmente agli oggetti tanto della voce 8517 quanto delle voci da 8525 a 8528 sono da classificare nella voce 85".
3.6. La correttezza dell'opzione ermeneutica e operativa della CTR è subordinata ad una duplice condizione, ossia:
1) se le merci in questione, in applicazione della nota 2, lettera a), della sezione 16 della NC, dovessero essere classificate nella voce 8483 o nella voce 8431 della NC, tenuto che quest'ultima è menzionata sia nella parentesi aperta in detta nota, sia nella successiva nota 2, lettera b);
2) quale sia il rapporto tra la nota 2, lettera a), e la nota 2, lettera b), della sezione 16 della NC. 3.7. Sotto il primo profilo, per quanto riguarda il significato della parentesi di cui alla nota 2, lettera a), della sezione 16 della NC, va rilevato (v. Corte di Giustizia, sentenza 15 maggio 2014, in C-297/13, Data I/O GmbH) che tale nota riflette il contenuto della Regola generale 3, lettera a), della nomenclatura medesima, in base alla quale, qualora una merce rientri simultaneamente in due voci distinte, essa va classificata nella voce più specifica. Occorre precisare che, secondo le note esplicative del SA relative a detta regola generale, "una voce che designa nominatamente un oggetto particolare è più specifica di una voce che comprende una famiglia di oggetti".
Ed allora la voce 8431 della NC, riguardando le parti e gli accessori riconoscibili come destinati principalmente o esclusivamente alle macchine o agli apparecchi delle voci da 8425 a 8430 della NC, costituisce, al pari delle altre voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione 16 della NC, una voce generica, sicchè le parti di macchine classificabili come oggetti autonomi nelle relative voci non possono essere classificate nelle voci incluse nella parentesi che figura nella nota 2, lettera a), della sezione 16 della NC (nella specie nella voce 8431 della NC).
3.8. Quanto al secondo profilo, va rilevato che, mentre la nota 2, lettera a), della sezione 16 della NC prevede, come evidenziato, una regola di classificazione basata sulle caratteristiche proprie delle parti di macchine, la nota 2, lettera b), della sezione 16 della NC riguarda "solo per le parti di macchine non classificabili sulla base della lett. a)" e stabilisce una regola di classificazione fondata sulla loro destinazione quando le parti "sono riconoscibili come destinate esclusivamente o principalmente ad una macchina particolare o a più macchine classificabili nella stessa voce".
La lettera b), dunque, ha carattere sussidiario rispetto alla regola sancita dalla lettera a) e si applica unicamente alle parti di macchine non classificabili sulla base di quest'ultima poichè esse non costituiscono oggetti autonomi rientranti, in quanto tali, in voci specifiche del capitolo 84 o del capitolo 85 della NC. 3.9. Ne deriva che la regola di classificazione di cui alla nota 2, lettera b), in quanto fondata sulla destinazione della parte di macchina, consente espressamente la classificazione di tale parte nella voce 8431 della NC; tale classificazione tuttavia ha carattere non prioritario ma residuale e sussidiario poichè è possibile solamente in assenza di una voce tariffaria che consenta di classificare la parte considerata come oggetto autonomo.
3.10. Merita di essere evidenziato, infine, che l'assetto normativo su delineato trova una concreta e specifica attuazione in relazione alla tipologia di macchinari in giudizio nel Reg. n. 1452/2007/CE (relativo ad una "ralla costituita da due anelli concentrici"), che – al di là dello specifico bene ivi disciplinato focalizza con chiarezza la funzione di trasmissione come elemento determinante per la classificazione del bene pur "destinato ad essere integrato in un escavatore": prima della destinazione esclusiva (o prevalente) rilevano le caratteristiche essenziali del bene che ne determinano la sua considerazione come oggetto autonomo.
4. Da quanto sopra esposto emerge, dunque, l'errore di diritto in cui è incorsa la CTR, la quale, da un lato, ha applicato, con priorità, il criterio di cui alla nota 2 lett. b della Sezione 16, assegnando prevalenza alla destinazione del bene ad altra macchina e, quindi, alla voce 8431, che, invece è residuale e generica; dall'altro, non ha, invece, applicato il criterio principale di cui alla nota 2 lett. a, non avendo in alcun modo vagliato le caratteristiche essenziali e la funzione svolta dalla merce, sì da farla considerare o meno come oggetto autonomo.
5. In accoglimento del ricorso, pertanto, la sentenza va cassata con rinvio, anche per le spese, alla CTR competente in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra esposti.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, alla CTR della Liguria in diversa composizione.
Così deciso in Roma, il 6 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 28 febbraio 2019
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