Cassazione, sentenza n. 10004 del 10/04/2019

Sentenza n. 10004 del 10/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10004
Data
10/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il Comune aveva accertato l’ICI 2008 su una diga in base al classamento D/7, mentre nel separato giudizio catastale una sentenza poi definitiva aveva attribuito all’immobile la categoria E/3; la CTR aveva conseguentemente escluso il tributo. La Cassazione ha affermato che il giudizio sulla rendita è pregiudiziale rispetto a quello sull’ICI e che la rendita stabilita con giudicato, anche sopravvenuto, costituisce l’unico dato valido dalla domanda, con effetti sul rapporto impositivo. Poiché la categoria E/3 beneficia dell’esenzione, ha confermato che imposta e sanzioni non erano dovute e ha rigettato il ricorso comunale.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

CHE:

1.- La I. s.p.a. (già Ir. s.p.a.) è il soggetto giuridico che ha incorporato la A. s.p.a., originaria proprietaria di una diga in muratura a sbarramento del torrente Brugneto, con la quale si è creato il lago artificiale del Brugneto, da cui si approvvigiona il servizio idrico della città di Genova.

2.- L'A., dopo avere presentato DOCFA in data 24 novembre 2004 per la iscrizione dell'immobile nella categoria catastale D/7, ha successivamente (22 novembre 2005) presentato istanza di revisione in autotutela dell'accatastamento proposto, in ragione della erronea individuazione della categoria catastale, e dell'erronea quantificazione del saggio di fruttuosità del bene. L'UTE di Genova ha solo parzialmente accolto la istanza della contribuente, riducendo la rendita, ma confermando l'accatastamento in D/7. Tale atto è stato impugnato dalla società proprietaria della diga e la CTP di Genova ha respinto il ricorso. Avverso la suddetta decisione la società ha proposto appello.

3.- Nelle more, il Comune di Torriglia, nel cui territorio insiste una parte della diga, ha notificato avviso di accertamento (ICI 2008) per omesso pagamento ICI, quantificato sulla rendita in base al classamento catastale in contestazione. La società contribuente ha impugnato detto avviso. La CTP di Genova ha respinto il ricorso della contribuente; la società ha impugnato la sentenza e alla udienza di discussione innanzi alla CTR della Liguria, ha prodotto la sentenza -di altra sezione della CTR – del 7 marzo 2014, passata in giudicato nel 2015, che, definendo il contenzioso sul classamento catastale e la rendita, e in accoglimento della istanza della contribuente, classifica la diga nella categoria E/3. La CTR pertanto, con sentenza depositata il 21 marzo 2016, ha ritenuto che deve determinarsi il dovuto ponendo gli immobili in categoria E/3, ha accolto l'appello della contribuente.

4.- Avverso detta pronuncia il Comune propone ricorso per cassazione. La società presenta controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie.

Motivi della decisione

CHE:

5.- La CTR, nella sentenza impugnata, rileva che il classamento catastale del manufatto in questione è divenuto definivo e che, contrariamente a quanto ritenuto dal Comune, che ha emanato l'avviso di accertamento sulla base della classificazione catastale in D/7, il dovuto deve determinarsi ponendo gli immobili nella categoria E/3.

5.1.- Il Comune lamenta: la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 19 e 53, per difetto di impugnazione dell'atto per vizi propri e per la mancanza di motivi specifici pertinenti. La società – secondo il Comune – non potrebbe contestare l'avviso di accertamento per ragioni attinenti alla categoria catastale e alla rendita, perchè ciò può essere fatto solo nel giudizio avverso l'Agenzia del territorio, mentre per il Comune la liquidazione dell'ICI sulla base della rendita catastale è atto dovuto; la violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, atteso che per il fabbricati iscritti in catasto la base imponibile è quella che risulta applicando l'ammontare delle rendite risultanti in catasto, vigenti al 1 gennaio dell'anno di imposizione; la non opponibilità al Comune del giudicato intervenuto in un giudizio in cui le parti erano diverse (l'Agenzia del territorio).

6.- Il ricorso è infondato. Il Comune non tiene conto del nesso che corre tra la contestazione del classamento catastale e l'impugnazione dell'avviso di accertamento ICI. Questa Corte ha più volte ribadito che tra la controversia che oppone il contribuente all'Agenzia del territorio in ordine all'impugnazione della rendita catastale attribuita ad un immobile e la controversia, che oppone lo stesso contribuente al Comune, avente ad oggetto l'impugnazione della liquidazione dell'ICI gravante sull'immobile cui sia stata attribuita la rendita contestata sussiste un rapporto di pregiudizialità che impone la sospensione del secondo giudizio, ai sensi dell'art. 295 c.p.c., fino alla definizione del primo con autorità di giudicato, in quanto la decisione sulla determinazione della rendita si riflette necessariamente, condizionandola, sulla decisione sulla liquidazione dell'imposta (cfr. Cass. civ. n. 13082/2006, Cass. civ. n. 9203/07; Cass. civ. n. 421/2014; Cass. civ. n. 4335/2015).

Ciò detto, si rileva che oggi è intervenuto il giudicato e si deve pertanto valutare quali sono gli effetti dell'accertamento intervenuto in corso di causa. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, in caso di impugnazione dell'atto di attribuzione della rendita catastale, la sentenza che ne determina la misura, ancorchè passata in giudicato nel corso del giudizio avente ad oggetto la determinazione dell'imposta dovuta dal contribuente, rappresenta l'unico dato da prendere in considerazione ai fini dell'individuazione della base imponibile, dovendosi ritenere, a seguito dell'accertamento giudiziale definitivo, che essa costituisca l'unica rendita valida ed efficace ai fini dell'applicazione del D.Lgs. 30 dicembre 1992, art. 5, comma 2, fin dal momento dell'attribuzione da parte dell'UTE, atteso che gli effetti di ogni provvedimento giurisdizionale retroagiscono al momento della domanda (Cass. civ. n. 4334/2015; v. anche Cass. civ. 11439/2010). Non si tratta quindi delle opponibilità del giudicato ad un soggetto (il Comune) che non era parte nel giudizio di contestazione della rendita, quanto degli effetti retroattivi e vincolanti, per le parti del rapporto ICI, della classificazione così operata per via giudiziale (Cass. 3436/2019; Cass. N. 14114/2017)

6.1.-. Correttamente pertanto la CTR ha ritenuto che per l'anno di imposta in questione deve farsi riferimento, ai fini ICI, alla classificazione catastale come determinata dalla sentenza passata in giudicato. La CTR ha in verità utilizzato una espressione non del tutto lineare scrivendo che deve "determinarsi il dovuto ponendo gli immobili in categoria E3" ma ciò -contrariamente a quanto deduce il Comune- non determina alcuna incertezza. Infatti, gli immobili classificati nella categoria E3 (costruzioni e fabbricati per speciali esigenze pubbliche), ai sensi della L. 504 del 1992, art. 7, sono esenti da ICI. Il "dovuto" quindi è pari a zero, o meglio non è dovuta l'imposta di cui all'avviso di accertamento impugnato nè sono dovute sanzioni.

7.- Il ricorso è pertanto da rigettare, con la condanna del ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente alle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.500,00 oltre rimborso spese forfetarie ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019

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