Cassazione, sentenza n. 10005 del 10/04/2019

Sentenza n. 10005 del 10/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10005
Data
10/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente contestava avvisi ICI 2003-2004 relativi ad aree, fabbricati e terreni, deducendo tra l’altro la natura agricola di alcune aree, la ruralità degli immobili destinati all’agriturismo, l’inagibilità, la tardiva iscrizione catastale e vizi degli atti. La CTR aveva respinto l’appello con un richiamo generico alle descrizioni contenute negli avvisi e aveva dichiarato assorbite le ulteriori eccezioni. La Cassazione ha ritenuto che tale motivazione non esaminasse le specifiche questioni devolute, ha accolto il ricorso, cassato la sentenza e rinviato alla CTR perché riesamini integralmente la controversia.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Il Comune di Torbole Casaglia in data 30.12.2009 notificava a C.D.C. due avvisi di accertamento per omessa denuncia e conseguente omesso versamento ICI per le annualità 2003 e 2004 in relazione ad aree fabbricabili, fabbricati e terreni agricoli.

Il contribuente proponeva ricorso avverso detti atti impositivi sostenendo in primis che le unità immobiliari de quibus erano oggetto di giudizio civile pendente presso il Tribunale di Brescia per lesione di legittima nei confronti del contribuente e che pertanto non erano disponibili, che erroneamente il Comune pretendeva il pagamento per l'area denominata Comparto Fornaci considerandola fabbricabile, che i fabbricati ed i terreni agricoli vengono erroneamente sottoposti ad ICI nonostante siano alloggi inerenti ad attività agrituristica.

La CTP di Brescia con sentenza del 22 giugno 2011 respingeva il ricorso compensando le spese.

Proposto appello da parte del contribuente, la CTR della Lombardia con sentenza in data 25.3.2014 rigettava l'appello confermando la sentenza impugnata.

Avverso detta pronuncia C.D.C. proponeva ricorso per cassazione affidato a nove motivi cui resisteva con controricorso la controparte.

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Violazione dell'art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, in connessione con l'art. 111 Cost., comma 6" parte ricorrente assumeva che la decisione impugnata è nulla in quanto nulla ha motivato in merito alla natura agricola o meno del terreno denominato "Comparto Fornaci" nè in merito alla natura agricola o meno dell'area fabbricabile oggetto dell'accertamento 2003 identificata catastalmente al foglio 13 mappate 58 nè in merito alle ragioni di fatto e di diritto per le quali i fabbricati asserviti all'attività di agriturismo non potrebbero essere considerati fabbricati rurali e come tali esclusi da imposizione.

2. Con il secondo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. in L. n. 248 del 2006" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per avere confermato l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI sull'area denominata "Comparto Fornaci" nell'errato presupposto che si tratti di area edificabile trattandosi, invece, di area compresa tra le "aree agricole di salvaguardia". Aggiungeva che solo a seguito dell'adozione del nuovo PGT intervenuta il 25.11.2010 all'area in questione è stata attribuita la natura edificabile e solo in data 19.12. 2011 è stato comunicato al contribuente che si trattava di area edificabile.

3. Con il terzo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 2, comma 1, lett. b), e del D.L. n. 223 del 2006, art. 36, comma 2, conv. nella L. n. 248 del 2006" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per avere ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI sull'area contraddistinta al foglio (OMISSIS), mappale (OMISSIS), nell'errato presupposto che si tratti di un'area edificabile mentre si tratta di area agricola vincolata alla non edificabilità (come documentato dall'atto di impegno del 5 luglio 2001).

4. Con il quarto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, artt. 1, 2, e 3, in connessione con il D.L. 30 dicembre 1993, n. 557, art. 9, comma 3 bis, convertito in L. 26 febbraio 1994, n. 133, nonchè del D.L. 13 maggio 2011, n. 70, art. 23, comma 1 bis" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per avere ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI sui fabbricati asserviti all'attività di agriturismo nell'errato presupposto che si tratti di fabbricati non aventi il requisito della ruralità.

5. Con il quinto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, Violazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 5, comma 2, nonchè della L. n. 342 del 2000, art. 74, comma 1" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per avere ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI sui fabbricati che erano stati iscritti in catasto solo il 4 novembre 2004.

6. Con il sesto motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello dedotto dal contribuente. Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per mancata esclusione o quantomeno applicazione della riduzione del 50% dell'imposta ICI per inagibilità e fatiscenza dei fabbricati" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per non essersi pronunciata sul punto con riguardo all'unità immobiliare di cui al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) sub (OMISSIS) ricompresa nell'elenco "fabbricati e terreni agricoli accertati".

7. Con il settimo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello dedotto dal contribuente. Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per mancato riconoscimento della strumentalità dell'attività agricola dell'immobile identificato al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) sub. (OMISSIS)" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per non essersi pronunciata sul punto con riguardo all'unità immobiliare de qua.

8. Con l'ottavo motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello dedotto dal contribuente. Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per non essersi pronunciata sul punto.

9. Con il nono motivo di ricorso rubricato "Art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, Violazione dell'art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia su un motivo di appello dedotto dal contribuente. Illegittimità e nullità dell'avviso di accertamento per avvenuta decadenza del diritto accertativo per l'anno 2003" parte ricorrente censurava la decisione impugnata per non essersi pronunciata sul punto.

Esaminando congiuntamente le censure svolte da parte ricorrente, il ricorso è fondato.

Ed invero la sentenza impugnata si è limitata a statuire che "con riferimento ai beni denominati – aree fabbricabili, fabbricati, terreni agricoli, gli stessi possiedono le caratteristiche, consistenza e destinazione urbanistica come dettagliatamente descritto negli avvisi di accertamento e riportato alle pgg. 4, 5, 6, 7 della costituzione in giudizio del Comune, emerge inoltre la titolarità pro-quota degli immobili de quo a favore dei ricorrenti a nulla rilevando la doglianza di parte appellante con riferimento al fatto che gli immobili… costituiscono parte dell'attivo ereditario di proprietà del defunto padre del sign. C.D.C.". Concludendo che " le restanti eccezioni sono da ritenere certamente e assolutamente assorbite dalle argomentazioni sopra esposte" non ha quindi affrontato le specifiche questioni oggetto dei motivi di appello (come correttamente riportati nel ricorso per cassazione), ovvero, specificatamente, le ragioni per cui il terreno denominato "(OMISSIS)" e l'area identificata catastalmente al foglio (OMISSIS) mappale (OMISSIS) dovrebbero ritenersi edificabili, per cui i fabbricati asserviti all'attività di agriturismo non possano essere considerati fabbricati rurali, per cui è stato ritenuto legittimo l'avviso di accertamento con il quale il Comune ha richiesto il pagamento dell'ICI sui fabbricati che erano stati iscritti in catasto solo il 4 novembre 2004, per cui non è stata esclusa o quantomeno ridotta del 50% l'imposta ICI per inagibilità e fatiscenza dei fabbricati, per cui non sono stati valutati i profili di nullità dell'avviso di accertamento.

In conclusione il ricorso va accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e rinvio alla CTR della Lombardia in diversa composizione affinchè riesamini la controversia alla luce di quanto indicato. Al giudice del rinvio va altresì demandata la regolamentazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione regionale della Lombardia in diversa composizione, cui demanda altresì la regolamentazione delle spese del giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 6 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 10 aprile 2019

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