Cassazione, sentenza n. 10661 del 17/04/2019
Sentenza n. 10661 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10661
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia investiva un invito al pagamento di tributi doganali fondato sul preteso concorso del destinatario in fatti di contrabbando e motivato mediante rinvio a un processo verbale di constatazione. La Cassazione ha confermato l’illegittimità dell’atto, poiché il verbale non era allegato, notificato o riprodotto nei suoi elementi essenziali, né la partecipazione al procedimento penale ne dimostrava l’effettiva conoscenza legale. Le ulteriori censure sulla responsabilità e sulle prove sono state dichiarate inammissibili per difetto d’interesse, restando autonoma e sufficiente la carenza motivazionale; il ricorso dell’Amministrazione è stato respinto.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
D.G. impugnò l'invito al pagamento notificato dall'Agenzia delle Dogane, per tributi doganali evasi, oltre indennità di mora ed interessi, dovuti in forza del suo concorso, quale funzionario dell'Agenzie delle Dogane, nel reato di contrabbando di merci commesso nell'anno d'imposta 1992.
Accolta l'impugnazione in primo grado, l'Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Campania, che lo respinse, con sentenza depositata il 4 febbraio 2011, assumendo il difetto di motivazione dell'atto impugnato, nonchè la carenza di prova del concorso del ricorrente nel reato di contrabbando.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a cinque motivi, cui resiste con controricorso D.G..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane lamenta violazione del D.Lgs. 8 novembre 1990, n. 374, art. 11, comma 5-bis, della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, e della L. 7 agosto 1990, n. 241, art. 3, poichè il giudice di merito ha ritenuto il difetto di motivazione dell'atto impugnato solo perchè non era stato integralmente riprodotto il processo verbale di constatazione relativo alle violazioni contestate.
2. Con il secondo motivo assume violazione della L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, e degli artt. 2697 e segg. c.c., avendo la commissione tributaria regionale confuso il profilo della motivazione del provvedimento impugnato con quello della prova della pretesa tributaria.
2.1. I primi due motivi del ricorso, palesemente connessi, possono essere esaminati congiuntamente e sono infondati.
E' noto che secondo l'orientamento di questa Corte, in tema di motivazione per relationem degli atti d'imposizione tributaria, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 7, comma 1, nel prevedere che debba essere allegato all'atto dell'Amministrazione finanziaria ogni documento richiamato nella motivazione di esso, non trova applicazione per gli atti di cui il contribuente abbia già avuto integrale e legale conoscenza per effetto di precedente comunicazione (Cass. 05/12/2017, n. 29002; Cass. 23/12/2015, n. 25946; Cass. 14/01/2015, n. 407; Cass. 02/07/2008, n. 18073).
Nella specie, invece, è incontroverso che il processo verbale di constatazione datato 8/01/1992, elevato dalla Guardia di Finanza di Napoli, non venne allegato all'atto impugnato, nè risulta mai notificato al D. e neppure ne risulta riprodotto il contenuto essenziale, come si evince dalla lettura dell'invito di cui si discute, esattamente riprodotto nel ricorso in esame.
Dunque, corretta si mostra la decisione impugnata nella parte in cui ha ritenuto illegittimo l'invito a pagamento, che rinviava ad un processo verbale di constatazione di cui semplicemente si metteva il contribuente in condizione di "trarre copia ai sensi della L. n. 241 del 1990 e succ. mod.".
Nè può sostenersi, come pure afferma la ricorrente, che D.G. avesse avuto conoscenza del processo verbale di constatazione in discussione, perchè imputato nel processo penale relativo ai medesimi fatti per cui è giudizio, conclusosi con la sentenza della Corte d'appello di Napoli – di non doversi procedere per intervenuta prescrizione, come già deciso in primo grado -, poichè è incontroverso che detto documento non venne mai formalmente notificato nè comunicato all'odierno controricorrente, il quale, anche se rinviato a giudizio per il reato di contrabbando, potrebbe non avere mai avuto una effettiva conoscenza legale dell'atto in parola, semplicemente perchè rimasto contumace ovvero assente dal processo, ai sensi degli artt. 487 e 488 c.p.p., applicabili ratione temporis.
3. Con il terzo motivo eccepisce violazione del D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, art. 36, comma 5, artt. 38 e 56, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che il funzionario dell'Agenzia delle Dogane non possa concorrere nel reato di contrabbando e, quindi, essere chiamato a rispondere dei tributi evasi.
4. Con il quarto motivo assume violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c., degli artt. 2697 e segg. c.c. avendo il giudice di merito escluso la responsabilità del D. per il reato di contrabbando senza valutare le prove versate in atti dall'Amministrazione.
5. Con il quinto motivo deduce vizio di motivazione ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), atteso che la commissione tributaria non ha esaminato la circostanza di fatto costituita dal concorso del D. nella commissione del reato di contrabbando.
5.1. I tre motivi possono essere esaminati congiuntamente, in quanto tutti inammissibili per difetto di interesse, poichè il loro accoglimento non consentirebbe di cassare la sentenza impugnata che si regge anche sulla diversa ratio decidendi, sottoposta alle censure contenute nei motivi in precedenza respinti.
6. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.500,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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