Cassazione, sentenza n. 10662 del 17/04/2019

Sentenza n. 10662 del 17/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10662
Data
17/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

Il contribuente aveva impugnato una cartella relativa a tributi doganali richiesti dall’autorità austriaca, ottenendone l’annullamento in appello per i vizi dell’atto presupposto. La Cassazione ha dichiarato inammissibili le contestazioni dell’Amministrazione sulla giurisdizione, formulate soltanto in sede di legittimità dopo che sul punto si era formato il giudicato implicito; ha inoltre confermato la competenza territoriale della commissione di Milano, determinata dalla sede del concessionario che aveva emesso la cartella. Il ricorso è stato respinto, senza riesaminare nel merito la pretesa tributaria estera.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

S.F. impugnò la cartella di pagamento notificata da Equitalia Esatri s.p.a., relativa a tributi doganali ed interessi pretesi dall'autorità austriaca per l'anno 1998 ed iscritti a ruolo dall'Agenzia delle Dogane.

Respinta l'impugnazione in primo grado, S.F. propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale della Lombardia, che lo accolse, con sentenza depositata il 23 marzo 2012, assumendo che l'atto impositivo presupposto era stato notificato al contribuente solo in lingua tedesca e, comunque, oltre dieci anni dopo che era sorta la pretesa fiscale.

Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui resiste con controricorso S.F..

S.F. ha depositato memoria ex art. 378 c.p.c..

Motivi della decisione

1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice italiano, ai sensi della Dir 76/308/CEE del 15 marzo 1976, art. 12, e del D.Lgs. 9 aprile 2003, n. 69, art. 6, in quanto nel caso in cui il contribuente contesti il credito o il titolo che permette l'esecuzione, occorre agire innanzi al giudice dello stato membro in cui ha sede l'autorità amministrativa richiedente, vale a dire davanti ad un giudice austriaco.

2. Con il secondo motivo eccepisce il difetto di giurisdizione del giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 2 e 3, poichè le commissioni tributarie possono conoscere delle pretese del fisco italiano e non di quello austriaco, restando la giurisdizione riservata in via residuale necessariamente al giudice ordinario.

2.1. I due motivi, da esaminare congiuntamente, sono entrambi inammissibili.

E' noto che allorchè il giudice di primo grado abbia pronunciato nel merito, affermando, anche implicitamente, la propria giurisdizione, la parte che intende contestare tale riconoscimento è tenuta a proporre appello sul punto, eventualmente in via incidentale condizionata, trattandosi di parte vittoriosa; diversamente, l'esame della relativa questione è preclusa in sede di legittimità, essendosi formato il giudicato implicito sulla giurisdizione (Cass. s.u. 27/04/2018, n. 10265; Cass. s.u. 28/01/2011, n. 2067).

Dunque, nella vicenda che ci occupa, l'Agenzia delle Entrate avrebbe dovuto proporre appello incidentale avverso la sentenza della commissione tributaria provinciale, in seno al quale eccepire il difetto di giurisdizione del giudice italiano in favore di quello straniero e, comunque, di quello tributario rispetto al giudice ordinario; ma dall'esame del ricorso risulta che l'appellante ha denunciato la doppia carenza di giurisdizione, per la prima, volta solo con i motivi in esame, che restano pertanto inammissibili.

3. Con il terzo motivo assume la violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 4, del D.Lgs. 2003, n. 69, art. 5, comma 8, e del provvedimento del direttore dell'Agenzia delle Dogane datato 11 novembre 2005, in quanto la competenza per territorio sull'impugnazione dell'atto spettava alla Commissione Tributaria Provinciale di Roma, poichè l'ufficio che aveva provveduto all'iscrizione a ruolo aveva sede in detta città.

3.1. Il motivo è del tutto infondato, considerato che la Commissione tributaria provinciale competente per territorio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 4 – nel testo applicabile ratione temporis, prima della novella introdotta dal D.Lgs. 24 settembre 2015, n. 156 – si individuava sempre con riferimento al luogo in cui aveva sede l'ufficio finanziario o il concessionario del servizio di riscossione che aveva emesso il provvedimento impugnato, il quale radicava la competenza territoriale, non sulla base di criteri contenutistici inerenti alla specifica materia di volta in volta controversa, ma in relazione all'allocazione spaziale dei soggetti in causa, salvo eccezioni tassativamente previste (Cass. 13/09/2017, n. 21247).

Nella specie non v'è da dubitare che la cartella impugnata è stata notificata da Equitalia Esatri s.p.a., con sede in Milano; dunque, correttamente il contribuente ha impugnato la cartella innanzi alla commissione tributaria di Milano, nella cui circoscrizione aveva sede il detto concessionario.

4. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).

P.Q.M.

Respinge il ricorso.

Condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

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