Cassazione, sentenza n. 10664 del 17/04/2019
Sentenza n. 10664 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10664
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La controversia riguardava il riaccredito delle accise sul gasolio impiegato per autoprodurre energia elettrica e, in particolare, il coefficiente specifico di consumo applicabile. La Cassazione ha escluso l’omessa pronuncia sull’eccezione di tardività, ritenendola implicitamente respinta dalla decisione regionale sul merito; ha inoltre dichiarato inammissibile la censura sull’onere probatorio, poiché non colpiva l’accertamento secondo cui la contribuente aveva dimostrato il proprio coefficiente mediante un verbale di sopralluogo degli stessi funzionari doganali. Il ricorso dell’Amministrazione è stato respinto, restando fermo il rimborso riconosciuto in appello.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La M. s.n.c. di L.A. e L.F. (di seguito anche solo La M.), titolare di licenza per l'autoproduzione di energia elettrica mediante l'uso di gasolio, impugnò il provvedimento reso dall'Agenzia delle Dogane, con il quale era stato determinato il suo coefficiente specifico di consumo di gasolio nel periodo compreso tra il 2006 e il 2008, nonchè sei buoni di riaccredito relativi alle accise già versate, assumendo il suo diritto ad ottenere un maggiore riaccredito sulla base di un coefficiente specifico di consumo di gasolio superiore.
Accolta parzialmente l'impugnazione in primo grado, con riferimento a quattro dei buoni di riaccredito delle accise versate, l'Agenzia delle Dogane propose appello innanzi alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, sezione staccata di Latina, mentre La M. rispose con appello incidentale; con sentenza depositata il 19 dicembre 2013, il giudice del gravame respinse l'appello principale e accolse integralmente quello incidentale, affermando il diritto della contribuente, in relazione a tutti i buoni di riaccredito, ad ottenere il rimborso delle accise versate sulla base di un maggiore coefficiente specifico di consumo di gasolio.
Avverso la detta sentenza, l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – già Agenzia delle Dogane – ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi, cui resiste con controricorso La M. s.r.l., già La M. s.n.c. di L.A. e L.F..
Motivi della decisione
1. Con il primo motivo l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli lamenta violazione dell'art. 112 c.p.c. avendo il giudice di merito omesso di pronunciare sul motivo di gravame relativo alla parziale inammissibilità del ricorso del contribuente, per decorrenza dei termini di impugnazione di taluni buoni di riaccredito.
1.2. Il motivo è infondato.
Invero, secondo l'orientamento di questa Corte, per integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un'espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto; ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l'impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass. 13/10/2017, n. 24155; Cass. 20/09/2013, n. 21612; Cass. 04/10/2011, n. 20311).
Nella vicenda a mano la commissione tributaria regionale, dopo avere dato atto nella parte espositiva della motivazione che l'Agenzia delle Dogane aveva eccepito l'inammissibilità per tardività del ricorso avanzato da La M., ha poi vagliato nel merito la pretesa dell'originario ricorrente, così mostrando implicitamente ma chiaramente di ritenere infondata siffatta eccezione di inammissibilità.
2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell'art. 2697 c.c. e del D.Lgs. 26 ottobre 1995, n. 504, art. 55, comma 6, poichè la commissione tributaria regionale ha erroneamente ritenuto che in materia di rimborsi d'imposta fosse onere dell'amministrazione dimostrare l'effettivo consumo di gasolio da parte della contribuente.
2.1. Il motivo è inammissibile.
Esso invero non coglie la ratio decidendi del provvedimento impugnato, che si è incentrata non sulla circostanza che l'amministrazione non avesse dimostrato l'effettivo consumo di gasolio da parte de La M., bensì sulla chiara affermazione che quest'ultima aveva dato prova dell'esatto coefficiente specifico di consumo di gasolio, avvalendosi del verbale redatto al momento di un sopralluogo in data 18.11.2008 dai funzionari della medesima Agenzia delle Dogane; documentazione questa in relazione alla quale nulla osserva la ricorrente nel motivo in esame.
3. Le spese seguono la soccombenza. Essendo la ricorrente principale una amministrazione dello Stato esonerata dal versamento del contributo unificato, va escluso per la predetta l'obbligo di versare dell'ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso principale, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (Cass. 29/01/2016, n. 17789).
P.Q.M.
Respinge il ricorso.
Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre alle spese generali al 15% e agli accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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