Cassazione, sentenza n. 10665 del 17/04/2019
Sentenza n. 10665 del 17/04/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 10665
- Data
- 17/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Una società aveva chiesto il rimborso dei dazi assolti sull’importazione di carne risultata avariata; dopo l’accoglimento in primo grado, la commissione regionale aveva negato il rimborso per decadenza e per le condizioni della merce rilevate all’importazione. La Cassazione non ha esaminato tali questioni sostanziali: poiché il ricorso era stato avviato alla notificazione oltre il termine semestrale decorrente dal deposito della sentenza, lo ha dichiarato inammissibile per tardività, condannando la ricorrente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La H. S.p.A. adiva la C.T.P. di Savona per impugnare il provvedimento, emesso dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli in data 30/10/2009, di diniego di rimborso dei dazi assolti in sede di importazione di carne avariata (e quindi difettosa).
La C.T.P., accogliendo il ricorso con la sentenza n. 133/03/10 del 26/4/2010, dichiarava illegittimo il rifiuto dell'Amministrazione e riconosceva il diritto al rimborso.
L'appello dell'Agenzia delle Dogane veniva accolto dalla C.T.R. della Liguria con la sentenza n. 122, depositata il 13/11/2013; il giudice di secondo grado considerava la società decaduta dal termine semestrale (D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43, ex art. 136) per richiedere la distruzione dei prodotti avariati e aggiungeva che il campione esaminato all'atto dell'importazione dimostrava che la merce era in buono stato.
Avverso tale decisione la H.S.p.A. propone ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Motivi della decisione
1. Al presente giudizio si applica – stante il rinvio del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 49 – l'art. 327 c.p.c., come modificato della L. 18 giugno 2009, n. 69, art. 46, comma 17, per i giudizi successivi alla data della sua entrata in vigore (4/7/2009).
Il prescritto termine decadenziale di sei mesi per il ricorso per cassazione decorre, pacificamente, "dalla pubblicazione della sentenza mediante deposito in cancelleria, a prescindere dal rispetto, da parte della cancelleria medesima, degli obblighi di comunicazione alle parti" (ex multis, Cass., Sez. 5, Sentenza n. 5946 del 08/03/2017, Rv. 643241-01).
Nella fattispecie in esame il termine per proporre l'impugnazione, decorrente dal 13/11/2013, scadeva il 13/5/2014.
Il ricorso per cassazione di H. è stato portato alla notifica il 20/5/2014: ne consegue l'inammissibilità del ricorso in quanto tardivo.
2. Alla decisione fa seguito la condanna della ricorrente alla rifusione, in favore dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, delle spese di questo giudizio di cassazione, le quali sono liquidate nella misura indicata nel dispositivo secondo i parametri del D.M. Giustizia 8 marzo 2018, n. 37.
3. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
P.Q.M.
La Corte:
dichiara inammissibile il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere ad Agenzia delle Dogane le spese di questo giudizio, che liquida in Euro 5.000,00 per compensi, oltre a spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019
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