Cassazione, sentenza n. 10667 del 17/04/2019

Sentenza n. 10667 del 17/04/2019

Tipologia
Sentenza
Numero
10667
Data
17/04/2019
Fonte
Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)

Sintesi

La controversia riguardava un avviso di mora notificato a un coobbligato solidale per crediti doganali iscritti a ruolo prima del luglio 1999. La Cassazione ha chiarito che la disciplina allora vigente richiedeva la cartella soltanto per il primo intestatario e l’avviso di mora prima dell’esecuzione verso gli altri obbligati; inoltre, la cartella notificata a un condebitore interrompe per legge la prescrizione anche verso gli altri, senza necessità che ne abbiano conoscenza. Accolto il ricorso dell’Amministrazione, la sentenza regionale è stata cassata con rinvio per un nuovo esame.

Testo della pronuncia

Svolgimento del processo

Con ricorso alla C.T.P. di Roma B.B. impugnava l'avviso di mora, notificatogli in data (OMISSIS) in qualità di coobbligato in solido, emesso dalla CERIT S.p.A. su delega del Concessionario per la Riscossione della Provincia di Roma in conseguenza della cartella di pagamento n. (OMISSIS) (intestata all'obbligato principale S.M.R.) e della iscrizione a ruolo eseguita dalla Dogana di (OMISSIS) a carico di tutti gli obbligati. In particolare, il B. sosteneva l'illegittimità dell'avviso di mora in quanto non preceduto dalla notificazione della relativa cartella di pagamento, l'intervenuta prescrizione del credito erariale per decorso del termine decennale e la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7, per carenza di motivazione del provvedimento.

La C.T.P. di Roma emetteva sentenza di accoglimento n. 225/61/06 in data 17/7/2006, avverso la quale proponeva appello l'Agenzia delle Dogane.

La C.T.R. del Lazio, con sentenza n. 200/28/2008 del 22/10/2008 dichiarava inammissibile l'appello in quanto proposto oltre il termine di legge.

Questa stessa Sezione della Suprema Corte, con la sentenza n. 14947 del 14/6/2013, cassava la sentenza impugnata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della C.T.R. del Lazio.

Nel giudizio di rinvio la C.T.R., con la sentenza n. 1858/14/15 del 25/3/2015, ha respinto l'appello dell'Agenzia e confermato la decisione di primo grado.

Avverso tale pronuncia l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli propone ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Resiste con controricorso B.B..

Ha depositato controricorso anche Equitalia Sud S.p.A. (subentrata al Concessionario di Roma), già parte dei precedenti gradi del giudizio, che ha aderito alle difese dell'Agenzia.

Motivi della decisione

1. Col primo motivo la ricorrente lamenta la violazione (ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3) del D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 1, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 202, nonchè degli artt. 1310 e 2943 c.c., e la falsa applicazione del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50.

La decisione della C.T.R. del Lazio ha respinto l'appello sia perchè l'avviso di mora non era stato preceduto dalla cartella di pagamento ed era, perciò, nullo (vizio procedurale derivante dall'omessa notifica dell'atto presupposto), sia perchè il credito erariale era da reputarsi prescritto ("al passaggio in giudicato della sentenza del Tribunale di Roma del 28.07.1992 (il provvedimento impugnato è del 10.12.2003) in cui veniva rigettata l'opposizione proposta dal B., ha fatto solo seguito la notifica dell'avviso di mora di cui è causa e da nessun altro documento interruttivo").

L'Agenzia ricorrente rileva, in contrasto, che la cartella di pagamento era stata emessa nel 1995 a carico dell'obbligato principale S.M.R. e il D.L. n. 151 del 1991, art. 11, comma 1 – ratione temporis applicabile – non prevedeva la notificazione della cartella nei confronti del coobbligato; solo in esito all'infruttuosa riscossione nei confronti della S., il (OMISSIS) il Concessionario aveva notificato al B. l'avviso di mora, prodromico alla riscossione coattiva nei suoi confronti; inoltre, l'interruzione della prescrizione nei confronti della condebitrice S. determinava effetto interruttivo anche nei confronti dell'odierno controricorrente.

2. Il motivo è fondato nei termini di seguito esposti.

Il D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 1, citato dall'Agenzia delle Dogane, stabilisce: "Se più soggetti sono solidalmente tenuti al pagamento delle tasse, delle imposte indirette, dei tributi locali e delle entrate iscritte nei ruoli emessi ai sensi del D.P.R. 28 gennaio 1988, n. 43, artt. 67 e 68 e art. 69, comma 1, la cartella di pagamento è notificata soltanto al primo intestatario della partita iscritta a ruolo; a ciascuno degli altri soggetti tenuti in solido, il concessionario della riscossione che ha ricevuto in carico il ruolo invia una comunicazione informandolo del contenuto e della notifica della cartella con l'avvertenza che, in caso di mancato pagamento alla scadenza di rata, sarà iniziata nei suoi confronti la procedura di cui al titolo secondo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602; prima di iniziare tale procedura il concessionario deve altresì notificare l'avviso di mora di cui al decreto n. 602 del 1973, art. 46.".

La predetta norma era applicabile al momento dell'emissione della cartella (nel 1995) e dell'iscrizione a ruolo (risalente al 1994 e a carico di tutti i coobbligati) posto che il testo del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 50, commi 1 e 2 – "Il concessionario procede ad espropriazione forzata quando è inutilmente decorso il termine di sessanta giorni dalla notificazione della cartella di pagamento, salve le disposizioni relative alla dilazione ed alla sospensione del pagamento. Se l'espropriazione non è iniziata entro un anno dalla notifica della cartella di pagamento, l'espropriazione stessa deve essere preceduta dalla notifica di un avviso che contiene l'intimazione ad adempiere l'obbligo risultante dal ruolo entro cinque giorni." – è stato inserito dal D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46, art. 16.

Prima di tale modifica legislativa, il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 46, comma 4 ("Avviso di mora") stabiliva che "La notificazione dell'avviso deve essere fatta anche al coobbligato solidale prima dell'esecuzione nei suoi confronti".

E' irrilevante che l'avviso di mora (qui impugnato) sia stato emesso nella vigenza della novellata disposizione perchè lo ius superveniens non è applicabile: la norma transitoria (D.Lgs. n. 46 del 1999, art. 36) stabilisce, infatti, che ai ruoli "resi esecutivi antecedentemente al 1 luglio 1999 si applicano il D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, artt. 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 e 46 nel testo vigente prima di tale data".

Pertanto, non può nè pretendersi dal Concessionario la composizione e notificazione di una nuova cartella, nè la formazione e trasmissione di un avviso di intimazione al coobbligato D.P.R. n. 602 del 1973, ex art. 50 (come novellato).

Conseguentemente, in accoglimento della doglianza dell'Agenzia, è errata la decisione della C.T.R. del Lazio che, sulla scorta del menzionato art. 50, ha ritenuto viziato l'avviso di mora perchè non preceduto dalla notificazione della cartella.

Nè vale obiettare, come fa il controricorrente, che agli atti non v'è prova della notificazione della comunicazione informativa prescritta dal D.L. 13 maggio 1991, n. 151, art. 11, comma 1, avendo la stessa Agenzia ammesso che detto documento era posseduto esclusivamente dal concessionario allora competente: la questione non ha formato oggetto delle iniziali doglianze del B. – che ha dedotto, quale motivo di impugnazione dell'avviso, la mancata notificazione della presupposta cartella di pagamento al coobbligato richiamando le norme del D.Lgs. n. 46 del 1999 (inapplicabili alla fattispecie de qua) – e il profilo costituisce un inammissibile novum nel giudizio di legittimità.

Riguardo all'asserita prescrizione del credito erariale, si osserva che il quesito posto a questa Corte di legittimità attiene alla configurabilità di un effetto interruttivo della prescrizione nei confronti del coobbligato derivante dalla notificazione della cartella all'obbligato principale.

Per quanto accertato dal giudice di merito, il dies a quo del termine di prescrizione si individua nel passaggio in giudicato – il 28/7/1992 – della sentenza del Tribunale di Roma che ha deciso l'opposizione proposta dal B.; proprio dalla definitività della menzionata decisione discende l'applicabilità dell'art. 2953 c.c. e, quindi, la prescrizione decennale decennale del credito; dalla sentenza si evince altresì l'emissione – nel 1995 – della cartella di pagamento diretta alla S., nei cui confronti è stata anche esperita (infruttuosamente) la procedura coattiva; l'avviso di mora è stato notificato il (OMISSIS).

Secondo giurisprudenza consolidata di questa Corte, l'art. 1310 c.c., comma 1, ("Gli atti con i quali il creditore interrompe la prescrizione contro uno dei debitori in solido… hanno effetto riguardo agli altri debitori o agli altri creditori"), norma sostanziale che disciplina le obbligazioni solidali, trova applicazione anche nel diritto tributario, non solo con riguardo alla prescrizione, ma persino rispetto alla decadenza di cui al D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 (Cass., Sez. 6-5, Ordinanza n. 2545 del 01/02/2018, Rv. 647191-01); altrettanto consolidato è l'orientamento che ravvisa nella notificazione della cartella di pagamento (e anche nel compimento di atti di esecuzione) un atto interruttivo della prescrizione.

Orbene, contrariamente a quanto ritenuto dalla C.T.R. e ribadito dal controricorrente in questa sede, è irrilevante che l'atto interruttivo compiuto nei confronti del condebitore sia conosciuto o conoscibile dal coobbligato, posto che l'effetto di interruzione della prescrizione (decennale ex art. 2953 c.c.) si produce automaticamente ex lege; sono inammissibili, trattandosi di novum nel giudizio di legittimità, le contestazioni del B. circa la pretesa tardività dell'iscrizione a ruolo del tributo dovuto.

3. Dall'accoglimento del primo motivo – che determina l'assorbimento del secondo (riguardante l'omesso esame di ulteriori atti interruttivi) – discende la cassazione della sentenza impugnata, con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, per l'ulteriore esame e anche per la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso di Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, cassa la decisione impugnata con rinvio alla C.T.R. del Lazio, in diversa composizione, anche per la statuizione sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Quinta Sezione Civile, il 26 marzo 2019.

Depositato in Cancelleria il 17 aprile 2019

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