Cassazione, sentenza n. 11033 del 19/04/2019
IMPUGNAZIONI CIVILI - CASSAZIONE (RICORSO PER) - RINUNZIA AL RICORSO - IN GENERE Accettazione - Necessità - Esclusione - Fondamento.
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 11033
- Data
- 19/04/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
Il giudizio di merito concerneva un avviso TIA 2005, rispetto al quale la CTR aveva ritenuto tempestivo il ricorso della contribuente e ridotto del 50 per cento la superficie tassabile. In Cassazione, la società ricorrente ha depositato una rinuncia ritualmente sottoscritta, mentre la controparte non si era costituita. La Corte ha chiarito che la rinuncia al ricorso per cassazione produce l’estinzione senza necessità di accettazione, determinando il passaggio in giudicato della decisione impugnata; ha quindi dichiarato estinto il giudizio, senza statuire sulle spese.
Massima
La rinuncia al ricorso per cassazione non è disciplinata dall'art. 306 c.p.c. e determina, pertanto, l'estinzione del giudizio anche in assenza di accettazione, considerato che, peraltro, comportando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, fa venire meno l'interesse a contrastare il ricorso.
Massima tratta dal CED della Cassazione
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
1. Con sentenza n. 2/13/12, depositata il 23 gennaio 2012, non notificata, la Commissione Tributaria Regionale della Toscana accoglieva parzialmente l'appello proposto dalla Edilizia D. s.r.l., avverso la sentenza n. 86/2/10 della Commissione Tributaria Provinciale di Lucca, e compensava integralmente tra le parti le spese di lite.
Il giudice di appello rilevava:
a) che il giudizio aveva ad oggetto l'impugnazione di un avviso di accertamento, relativo alla TIA per l'anno 2005, dell'importo di Euro 5.330,00, emesso dal Comune di (OMISSIS), di cui la contribuente aveva chiesto la effettivamente assoggettabili sanzioni ed interessi;
d) che la Commissione di primo grado aveva dichiarato l'inammissibilità del ricorso per tardività;
e) che la società contribuente aveva chiesto la riforma dell'impugnata decisione insistendo sulla tempestività dell'impugnazione, in presenza di una sospensione dei termini per l'avvenuta presentazione dell'istanza di accertamento con adesione.
Tanto premesso, la CTR, ritenuto che il Regolamento comunale applicabile prevedeva la ripresa dei termini di proposizione del ricorso anche in presenza di un verbale di mancato accordo, aveva proceduto all'esame del merito ed accolto parzialmente il ricorso, riducendo del 50 per cento l'area tassabile come già disposto in una analoga controversia per l'annualità 2001.
2. Avverso la sentenza di appello, la A. S.p.A. ha proposto ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 marzo 2013, ricevuto il 13 marzo 2013, affidato a tre motivi; la contribuente non ha resistito in giudizio.
3. In prossimità dell'udienza la parte ricorrente ha depositato atto di rinuncia agli atti del giudizio ritualmente sottoscritto dalla parte personalmente e dal difensore, ai sensi dell'art. 390 c.p.c..
Motivi della decisione
1. La rinuncia è rituale, poichè formulata in atto univoco in tal senso, sottoscritto dal legale rappresentante della società ricorrente e comunque dal difensore in questa sede, da qualificarsi munito dei relativi poteri; devono trovare pertanto applicazione gli artt. 390 e ss c.p.c..
La rinuncia non risulta accettata, ma tale circostanza, non applicandosi l'art. 306 c.p.c., al giudizio di cassazione, non rileva ai fini dell'estinzione del processo.
La rinunzia al ricorso per cassazione infatti non ha carattere c.d. accettizio (che richiede, cioè, l'accettazione della controparte per essere produttivo di effetti processuali) (Cass. n. 28675 del 2005) ed inoltre, determinando il passaggio in giudicato della sentenza impugnata, comporta il conseguente venir meno dell'interesse a contrastare l'impugnazione; rimane comunque salva la condanna del rinunciante alle spese del giudizio (Vedi Cass. n. 23840 del 2008 e n. 3971 del 2015).
2. Nella specie, la rinuncia non risulta notificata, ma in assenza di costituzione della parte intimata, non vi era alcun onere di notifica o comunicazione.
3. Dalla mancata costituzione consegue anche il nulla a provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
3.1 Quanto al contributo unificato va data continuità al principio secondo cui: " In tema di impugnazioni, il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, che pone a carico del ricorrente rimasto soccombente l'obbligo di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, non trova applicazione in caso di rinuncia al ricorso per cassazione in quanto tale misura si applica ai soli casi – tipici – del rigetto dell'impugnazione o della sua declaratoria d'inammissibilità o improcedibilità e, trattandosi di misura eccezionale, "lato sensu" sanzionatoria, è di stretta interpretazione e non suscettibile, pertanto, di interpretazione estensiva o analogica. (vedi Cass. n. 23175 del 2015 e n. 190871 del 2018).
P.Q.M.
La Corte, dichiara estinto il giudizio.
Così deciso in Roma, il 7 febbraio 2019.
Depositato in Cancelleria il 19 aprile 2019
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