Cassazione, sentenza n. 12123 del 08/05/2019
Sentenza n. 12123 del 08/05/2019
- Tipologia
- Sentenza
- Numero
- 12123
- Data
- 08/05/2019
- Fonte
- Documentazione Economica e Finanziaria (MEF)
Sintesi
La contribuente chiedeva in denaro il rimborso di un credito per accisa e addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica, già indicato nella dichiarazione annuale; la CTR aveva confermato il diniego per decadenza. La Cassazione ritiene adeguatamente motivata la decisione impugnata e afferma che il rimborso dell’accisa indebitamente pagata deve essere richiesto entro due anni dal pagamento, assumendo nel caso esaminato come riferimento la data della dichiarazione annuale. Poiché la richiesta in denaro era successiva al biennio, rigetta il ricorso e condanna la contribuente alle spese.
Testo della pronuncia
Svolgimento del processo
La commissione tributaria regionale dell'Abruzzo, con sentenza n. 1153/2015 depositata il 26.10.2015, accogliendo l'appello proposto dall'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, riformava la sentenza con cui la commissione tributaria provinciale di Pescara aveva accolto il ricorso di L. Servizio Elettrico spa avverso il provvedimento di diniego del rimborso del credito di Euro 382.048,62 a titolo di addizionale provinciale sui consumi di energia elettrica ritenendo applicabile alla fattispecie il termine di decadenza biennale T.U. Accise, ex art. 14, comma 2, (D.Lgs. n. 504 del 1992).
L. Servizio Elettrico spa – quale soggetto obbligato al pagamento delle accise sull'energia elettrica ceduta ai consumatori finali (e relative addizionali) – a tanto provvede versando rate mensili di acconto calcolate sulla base di un dodicesimo dei consumi dell'anno precedente, versamenti culminanti poi in una dichiarazione annuale a consuntivo dei consumi effettivamente registrati; per il caso che dal raffronto tra dichiarazione e versamenti in acconto risulti un credito, questo è oggetto di rimborso secondo le modalità di cui al T.U. Accise, art. 14.
Per la cassazione della predetta sentenza L. Servizio Elettrico spa propone ricorso, affidato a cinque motivi.
Resiste con controricorso l'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli.
Motivi della decisione
Il primo, secondo e quarto motivo recano, tutti: "Nullità della sentenza ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 1, comma 2, e art. 36, nonchè dell'art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4), e art. 118 disp. att. c.p.c., il tutto in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4".
I tre motivi censurano la sentenza della CTR per mancanza assoluta della motivazione, sotto una tripliceangolazione. La censura è sostanzialmente unica e come tale può essere trattata: essa non è fondata dal momento che dalla decisione impugnata si ricavano sia gli elementi di fatto che le ragioni di diritto che il giudice di secondo grado ha considerato nell'iter logico giuridico che lo ha poi condotto ad accogliere l'appello e a riformare la sentenza della CTP: in buona sostanza, la sentenza gravata dell'odierno ricorso non sembra discostarsi dai criteri di redazione della motivazione fissati dalla Cassazione a Sezioni Unite (nn. 8053 e 8054 del 2014).
Il terzo motivo del ricorso reca: "Falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1995, art. 14, comma 2, (Testo Unico delle Accise), in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3." Il motivo non è fondato.
Vanno segnalate, innanzi tutto, le seguenti circostanze di fatto, per come risultano dalla sentenza impugnata.
L'odierna ricorrente ha presentato istanza di rimborso in accredito della somma di Euro 382.048,62 – assunta a protocollo dal competente ufficio delle Dogane in data 9.10.2008 – in relazione a crediti maturati a titolo di accisa sul consumo di energia elettrica e a titolo di addizionale così come emergenti dalla dichiarazione dei consumi 2008 (recante la data del 28.3.2008), riferita all'anno 2007.
In data 26.11.2010 la contribuente ha presentato richiesta di rimborso in danaro della somma di Euro 382.048,62.
Con provvedimento del 19.4.2011 la richiesta era respinta essendo la contribuente decaduta dal diritto al rimborso essendo decorsi oltre due anni dalla dichiarazione annuale (28.3.2008).
Tanto premesso, si osserva che la CTR non è incorsa nella denunciata falsa applicazione della norma di cui al T.U. Accise, art. 14, comma 2.
Tale norma stabilisce che il rimborso va chiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento. Essa ha introdotto "una regola generale per la quale il rimborso dell'accisa indebitamente pagata deve essere richiesto, a pena di decadenza, entro due anni dal pagamento, a prescindere dalle cause per le quali il pagamento non è dovuto" (cass. n. 23515/2008; cass, n. 9283/2013).
La data del pagamento segna il momento dal quale indefettibilmente decorre il termine di decadenza biennale per l'esercizio del diritto al rimborso dell'imposta non dovuta (cass. n. 24056/2011).
Nella fattispecie in esame, la dichiarazione annuale reca la data del 28.3.2008; l'istanza di rimborso avrebbe dovuto essere presentata entro il 28.3.2010. La parte oggi ricorrente ha chiesto il rimborso in danaro in data 26.10.2010; il competente ufficio delle Dogane non ha accolto l'istanza perchè presentata oltre il termine di legge.
Con l'ultimo motivo, il ricorrente denuncia "Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5".
Anche questa ultima censura non è fondata, dal momento che la sentenza impugnata – contrariamente all'assunto di parte ricorrente – ha qualificato come di rimborso la istanza presentata da L..
Il ricorso va dunque rigettato; le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese che liquida in Euro 10.000,00 (diecimila) oltre spese prenotate a debito.
Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.
Così deciso in Roma, il 26 marzo 2019.
Depositato in Cancelleria il 8 maggio 2019
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